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Agente di commercio: una figura che oscilla tra lavoro autonomo e subordinato

Della particolare figura dell'agente di commercio, normalmente legata allo sviluppo delle vendite e della clientela,  si sono occupati oltre ai Tribunali, la Corti di Appello e la Corte di Cassazione, anche la Corte Costituzionale.

Illustrazione vocale dei contenuti del presente articolo

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 3), del codice civile e dell'art. 1, 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione.

Al riguardo appare di estremo interesse il punto n. 6 della sentenza nella parte in cui ricorda che

"nel rapporto di agenzia (art. 1742 cod. civ.) una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra e a fronte del pagamento di una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata, potendo anche assumere la rappresentanza del preponente. 

L'agente è dunque una sorta di intermediario tra l'impresa e i suoi clienti.

La peculiarità del rapporto di agenzia deriva dalla circostanza che, per un verso, l'agente impiega le proprie energie lavorative nell'ambito di una stabile collaborazione con il preponente e, per un altro, l'obbligazione di quest'ultimo di corrispondere la provvigione sorge solo con il conseguimento del risultato consistente nella conclusione di affari per conto del preponente stesso.
L'attività dell'agente può consistere in una collaborazione prestata in piena autonomia.
Per altro verso, il rapporto di agenzia non è incompatibile con la soggezione dell'attività lavorativa dell'agente a direttive e istruzioni nonché a controlli, amministrativi e tecnici, più o meno penetranti, in relazione alla natura dell'attività ed all'interesse del preponente. In alcuni casi, la pregnanza delle direttive di quest'ultimo e l'inserimento tendenzialmente stabile dell'agente nell'organizzazione del medesimo comportano che la relativa figura possa essere ricondotta a quella di un collaboratore dell'impresa altrui.
Questa ipotesi è espressamente considerata dal legislatore laddove, con l'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, nel testo novellato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), fa riferimento, ai fini dell'individuazione della competenza del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche ai «rapporti di agenzia [...] che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa».
Peraltro l'agente può anche rivestire la qualità di imprenditore ove, per l'esercizio della sua attività, ponga in essere un'organizzazione coordinata di fattori produttivi, avvalendosi del lavoro altrui e creando un complesso aziendale materiale."
Al successivo punto 12 precisa ulteriormente:

" Anche con riferimento alla figura dell’agente è possibile ricavare una fattispecie più specifica che consente di identificare una situazione normativamente comparabile con le ipotesi di lavoro autonomo, per le quali – come si è già detto – il privilegio generale sui mobili è esteso anche al credito di rivalsa IVA.

Infatti, il lavoro autonomo e quello dell’agente – pur riconducibili a diversi tipi contrattuali (rispettivamente agli artt. 2222 e 1742 cod. civ.) – hanno un punto di convergenza, un’intersezione connotata dalla comunanza di una disciplina legale di speciale tutela che consente, per identità della ratio ad essa sottesa, quella comparazione che nelle altre ipotesi, sopra ricordate, ha condotto all’estensione del privilegio mobiliare.

Fin dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), difatti, sono stati collocati nello stesso numero 3) dell’art. 409 cod. proc. civ. i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, i quali possono rivestire la forma giuridica del lavoro autonomo, ma anche del rapporto di agenzia.

Si è fatto riferimento, a tal proposito, alla categoria unificante del lavoro parasubordinato.

La già richiamata legge n. 81 del 2017, nel dettare norme generali sul lavoro autonomo, ha ulteriormente specificato – e attualizzato – le fattispecie accomunate nel richiamato numero 3) dell’art. 409 cod. proc. civ., prevedendo che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.

Queste figure di lavoratore autonomo, diretto collaboratore del datore di lavoro, e di agente, anch’egli diretto collaboratore del preponente, condividono quindi una disciplina che è innanzi tutto processuale, ma per alcuni versi anche sostanziale, e che comunque esprime la scelta del legislatore di approntare una stessa speciale tutela.".

Gli agenti di commercio rappresentano una figura professionale di rilievo nell'economia italiana, operando come lavoratori autonomi con l'obiettivo di promuovere contratti per conto di imprese.

Sebbene il loro ruolo sia tradizionalmente inquadrato come autonomo, le caratteristiche del rapporto di agenzia, regolato dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile, li avvicinano spesso a forme di collaborazione coordinata.

Questo rende applicabile, quando l'attività viene resa in forma individuale, la disciplina prevista dall'articolo 409 del codice di procedura civile, che estende la giurisdizione del giudice del lavoro ai rapporti di lavoro non subordinati.

L'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 contribuisce a chiarire il confine tra autonomia e subordinazione, stabilendo che i rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione prevalentemente personale e organizzata dal committente siano regolati dalle norme del lavoro subordinato, salvo specifiche eccezioni tra le quali le "collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore".

Quando non vi sono particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore tale norma assume particolare rilievo in quanto la figura dell'agente di commercio, pur mantenendo formalmente un'autonomia operativa, può trovarsi a svolgere attività organizzate e coordinate secondo le direttive del committente al punto da fare emergere una sovrapposizione tra autonomia e subordinazione, con rilevanti implicazioni sul piano delle tutele applicabili.

In questo contesto, il vincolo di esclusiva, spesso previsto nei contratti di agenzia, costituisce un elemento di analisi centrale per quelle situazioni nelle quali si vada a limitare oltre misura la possibilità di svolgere altre attività non concorrenti con quelle del committente delle quali abbiamo trattato in generale con un precedente articolo.

L'obbligo di esclusiva può ridurre sensibilmente l'autonomia dell'agente, avvicinandolo al modello di collaborazione coordinata e continuativa descritta dall'articolo 2 del decreto 81/2015. Sebbene il contratto di agenzia preveda una flessibilità operativa, la presenza di obblighi stringenti, di un controllo sulle modalità di esecuzione della prestazione o di direttive rigide da parte del committente può rendere necessario un riesame del rapporto alla luce delle tutele previste per il lavoro subordinato.

L'articolo 409 cpc, in combinazione con l'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, garantisce pertanto agli agenti di commercio alcune forme di tutela tipiche del lavoro subordinato fornendo la possibilità di rivolgersi al giudice del lavoro.

Ciò può rappresentare un vantaggio significativo per gli agenti, consentendo loro di beneficiare di procedure semplificate e oneri probatori ridotti. Inoltre, la disciplina specifica di settore, come quella prevista dagli Accordi Economici Collettivi, si integra con le norme generali, offre ulteriori spunti di riflessione riguardo all'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 1751 del codice civile.

La combinazione tra le previsioni dell'articolo 8 del D. L.vo 104 del 27 giugno 2022, dell'articolo 2 del decreto 81/2015 e dell'articolo 409 cpc evidenzia l'esigenza di superare la rigida separazione tra lavoro subordinato e autonomo e introduce una zona grigia in cui le tutele si estendono a rapporti formalmente autonomi, ma sostanzialmente subordinati.

Per gli agenti di commercio questo implica una maggiore protezione rispetto a situazioni di abuso contrattuale o clausole vessatorie, ma al contempo può sollevare questioni interpretative, soprattutto in relazione ai limiti tra coordinamento operativo e subordinazione, con particolare riferimento ai limiti di esclusiva che contrattualmente possono essere stati imposti al momento della conclusione del contratto.

Nonostante le opportunità offerte dalla vigente normativa ed anche dal D.L.vo 104/2022, è importante riconoscere che l'agente di commercio rimane, nella maggior parte dei casi, un lavoratore autonomo. Pertanto, molte delle tutele previste per i subordinati non si applicano automaticamente. Tuttavia, nei casi in cui il rapporto assuma connotati organizzativi o coordinativi significativi, gli ambiti di trasparenza previsti dal decreto possono rappresentare un'importante estensione delle garanzie contrattuali, contribuendo a ridurre le disuguaglianze tra autonomia formale e subordinazione sostanziale.

L'efficacia concreta delle disposizioni normative dipenderà dalla capacità di provare i fatti e di contestualizzarli all'interno delle specificità del rapporto di agenzia.

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