Accade sempre più spesso che un verbale ispettivo venga contestato per tutta una serie di motivi che mettono in discussione i contenuti delle dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo successivamente prodotte dall’ente solo in occasione del processo di opposizione.
Accade sempre più spesso anche che le attività di vigilanza vengano effettuate con la collaborazione di INPS, Ispettorato del Lavoro e Guardia di Finanza.
Abbiamo parlato spesso della delicatezza del primo approccio con il personale ispettivo e della necessità di non farsi illusioni di potersi difendere da soli da subito e senza una assistenza ben qualificata e formata in quanto occorre sempre una assistenza non coinvolta e sufficientemente indipendente rispetto ai poteri di vigilanza degli enti.
Abbiamo anche spesso rappresentato della necessità di farsi assistere senza alcun ritardo da professionisti qualificati con una precisa strategia difensiva senza attendere passivamente la notifica del verbale ispettivo e comunque cercando di imporre, quando necessario, i contraddittorio con l’amministrazione anche in caso di accertamento d’ufficio.
Il caso di cui si è occupato la Corte di Appello.
La Corte d’appello di Trento , in riforma della sentenza del Tribunale , ha rigettato l’opposizione proposto contro il verbale di addebito contributivo per Euro 3.081.945,00 notificato dall’Inps.
La Corte ha esposto che, a seguito di accesso della Guardia di Finanza, erano stati trasmessi all’Inps i verbali di informazioni assunte nel corso dell’ispezione da 173 dipendenti di cui 34 avevano dichiarato di aver svolto , durante i contratti di solidarietà stipulati con le organizzazioni sindacali il 25/2/2009 e l’ 8/2/2010 e successiva CIGS , un numero di ore settimanali ,in aggiunta a quelle previste nei contratti di solidarietà, superiore a 30 ore e per 24 lavoratori fino a 40 ore settimanali retribuendole o con la retribuzione normale o con l’integrazione e che la società non aveva contabilizzato separatamente queste ore, computandole invece come ore di cassa integrazione, senza detrarla dalle somme dovute all’istituto a titolo di contributi.
La Corte ha affermato , circa l’attendibilità dei rapporti della GdF o dei funzionari dell’Inps:
- che, pur non facendo piena prova , avevano un’attendibilità che poteva essere inficiata solo da prova contraria ,considerato che nella fattispecie erano stati acquisiti anche i verbali delle dichiarazioni dei lavoratori ;
- che inoltre le dichiarazioni erano precise e puntuali e che non sussisteva alcuna interesse ex
art 246 cpc dei lavoratori .
Ha osservato, inoltre che non era ravvisabile alcuna nullità dell’atto di accertamento dell’Inps, - che le circostanze che l’Inps aveva posto a fondamento della propria pretesa erano tutte provate, e cioè la prestazioni di lavoro oltre le trenta ore e l’omessa comunicazione all’Inps,
con la conseguenza che l’Istituto aveva disconosciuto totalmente i contratti di solidarietà per un uso di detti contratti non conforme alle disposizioni di legge .
La Corte ha, dunque, concluso affermando la legittimità della pretesa dell’Inps
di recuperare l’integrazione salariale.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione
Per quanto riguarda le formalità la semplice denuncia della violazione dell’art 13, 1 e 4 comma, dlgs n 124/2004, come modificato dall’art 33, 1 comma, L n. 183/2010 con la quale la società ricorrente ha rappresentato la nullità del verbale Inps per carenza dei requisiti essenziali, quali identificazione dei lavoratori, la specificazione delle attività compiute e l’individuazione fonti di prova non è stata sufficiente.
Non è stato neppure sufficiente quanto precisato dalla società ricorrente circa il fatto che pur potendosi avvalere degli accertamenti della GdF l’Inps avrebbe dovuto riportare i fatti accertati dall’altro ente e che gli incombenti previsti dalla legge non avrebbero potuto ritenersi assolti dalla mera consegna del verbale della GdF, ben due mesi dopo la notifica del verbale Inps.
Il motivo delle formalità è stato dichiarato infondato con la sentenza Cass. Sezione Lavoro 22266 del 4 agosto 2021.
In particolare, con riferimento al verbale di accertamento ispettivo della guardia di finanza, cui sembra riferirsi la ricorrente, detto verbale non risulta trascritto o allegato al ricorso in cassazione , né ove rinvenirlo nel fascicolo di cassazione , non potendosi, pertanto, valutare la dedotta carenza dei requisiti essenziali .
Circa il verbale dell’Inps, va rilevato che l’Istituto, acquisito il verbale redatto dalla Guardia di Finanza corredato dagli allegati comprensivi delle dichiarazioni rese dai lavoratori , e ritenendo non necessario svolgere ulteriori accertamenti, ha quantificato l’omissione contributiva e le somme dovute .
La ricorrente non ha dedotto alcuna specifica lesione del diritto di difesa e , del resto, la Corte territoriale ha ritenuto non contestata l’avvenuta notifica a cura della Guardia di finanza del verbale di accertamento ed , inoltre, l’avvenuta acquisizione anche dei verbali relativi alle dichiarazioni rese dai lavoratori esclude qualsiasi incertezza o incompletezza degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza .
Anche il motivo fondato sulla valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva è stato dichiarato infondato
A nulla è servita anche la denuncia della violazione dell’art 2697 cc per avere la Corte ritenuto prova sufficiente le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva in materia di superamento dell’orario di lavoro .
Secondo la Corte di Cassazione la violazione dell’art 2697 cc è censurabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018 ), come nella specie laddove chi ricorre critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’attendibilità delle dichiarazioni rese alla GdF sull’orario di lavoro osservato opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità.
Qualche nostra considerazione
In conclusione, l’analisi della sentenza della Corte di Cassazione rivela la centralità della tempestiva preparazione difensiva.
Nei nostri moduli di ricorso amministrativo (da scaricare gratuitamente dal sito) contro i verbali dell’INPS abbiamo fornito ampie motivazioni per opporsi alla frequente inosservanza, da parte degli organi ispettivi, delle regole sul contraddittorio; quindi evitiamo di ripetere quanto da tempo si ha l’ardire di sostenere anche riguardo all’applicabilità dell’articolo 12 dello statuto del contribuente nel caso degli accertamenti previdenziali.
La decisione della Corte sottolinea che il coinvolgimento di un professionista fin dall’inizio dell’accertamento, seppure possa presentare il rischio di indispettire gli ispettori, si dimostra essenziale per prevenire situazioni critiche.
Questo approccio evita dichiarazioni affrettate e garantisce consapevolezza dei diritti e delle responsabilità, contribuendo a preservare l’azienda da conseguenze sfavorevoli.
Occorre quindi sempre e fin da subito mettersi in condizione di prevenire le conseguenze di un accertamento.
Questo il testo della sentenza
CASS LAVORO 22266 DEL 2021Cerchi assistenza?
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