Le differenze retributive
La retribuzione spettante al lavoratore, fondamentalmente, dipende dall’inquadramento (mansioni, attività svolte) e dall’orario di lavoro e dal CCNL applicato dal datore di lavoro.
Non di rado si verifica una discrepanza tra il dato formale e quello sostanziale.
Il lavoratore, infatti, si può trovare a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto e viene retribuito e/o a svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto.
In tali ipotesi il lavoratore ha diritto ad agire in giudizio per vedersi riconosciute le differenze retributive maturate (e cioè la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in base alle mansioni e all’orario di lavoro effettivamente svolto).
Differenze retributive possono sorgere anche in considerazione di una corretta qualificazione del rapporto. Si pensi al lavoratore autonomo che in realtà ha operato in concreto come subordinato/dipendente; in tale circostanza lo stesso avrà diritto al trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria applicato.
Esperienza in cause per differenze retributive
Lo Studio Tirrito vanta una lunga esperienza in cause di questo tipo ed è in grado di ricostruire, autonomamente ed in tempi rapidi, l’intero percorso lavorativo, nonché di procedere alla elaborazione dei conteggi relativi alle spettanze retributive maturate dal lavoratore nel corso del rapporto.
Si deve, tuttavia, evidenziare che spetta al lavoratore provare in giudizio la fondatezza della propria pretesa.
Ne consegue che il lavoratore deve essere in grado di fornire elementi di prova a sostegno della propria domanda (documenti ma soprattutto testimoni che siano in grado di riferire sulle circostanze oggetto di causa).
i settori non sono tutti uguali ed occorrono per ciascuno di essi competenze e conoscenze specifiche.
Il lavoro agricolo ha regole sue, il lavoro marittimo anche ed ogni settore richiede conoscenza ed esperienze.
Testimoni
Il numero dei testimoni deve essere cospicuo e devono essere tutti indicati nell’atto introduttivo, non potendosene indicare altri in un secondo momento. Inoltre troppo spesso capita che il lavoratore contatti le persone che intende indicare come testimoni per sondare la loro disponibilità. Non c’è cosa peggiore.
Infatti, tale condotta solitamente conduce ad esiti controproducenti.
Il testimone non deve essere mai avvisato.
La testimonianza – che deve essere veritiera – non è un favore ma un dovere.
Documenti richiesti
Il lavoratore che si rivolga allo Studio per intraprendere un’iniziativa di questo tipo dovrà portare con sé, fin dal primo incontro, tutte le buste paga, il contratto di lavoro, e le eventuali variazioni contrattuali che siano intervenute nel corso del rapporto, nonché il codice Spid per accedere ai dati dell’INPS.
Ricorso per TFR non pagato
E’ molto frequente – anche in considerazione della crisi economica che da anni attanaglia l’Italia – che alla cessazione del rapporto la ditta non proceda a corrispondere al lavoratore il TFR.
In tal caso, il percorso più rapido è agire con ricorso per decreto ingiuntivo, purché il lavoratore sia in grado fornire allo Studio la busta paga contenente il TFR o le buste paga dell’intero periodo o quanto meno il CUD di fine rapporto.
In ordine al TFR si deve precisare che lo stesso, a prescindere dalle sorti del datore di lavoro, è sempre recuperabile per intero attraverso il Fondo di Garanzia dell’INPS, sebbene i tempi per accedervi siano piuttosto lunghi.
Infatti prima di poter ricorrere a questo speciale fondo è necessario aver esperito tutte le azioni giudiziarie possibili nei confronti del datore di lavoro.
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