Il TFR spetta al coniuge separato o divorziato dal lavoratore che interrompe il rapporto di lavoro.
Il TFR spettante al lavoratore
L’art.lo 2120 del codice civile prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Come si calcola il TFR spettante
L’importo si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
I casi di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per malattia, infortunio, gravidanza ecc… oppure per integrazione salariale sono normalmente computabili come se il lavoratore avesse prestato attività.
Il valore maturato al 31 dicembre del singolo anno è poi incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT e’ quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.
Il calcolo dei periodi frazionati
Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Gli anticipi del TFR
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. (55)
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita’ di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se’ o per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Il TFR in caso di separazione o divorzio
Nel caso in cui il rapporto di lavoro del coniuge separato o divorziato venga risolto il TFR rientra in un regime particolare.
L’art.lo 12 bis della legge sul divorzio prevede che una parte del TFR spetta all’altro che non sia passato a nuove nozze.
La misura del TFR che spetta all’altro coniuge è il 40% ed il calcolo deve essere effettuato tenendo conto solo degli anni in cui il periodo ha coinciso con il matrimonio.
Il relativo diritto compete al coniuge anche se il rapporto si interrompe dopo la sentenza di separazione o divorzio a condizione che il coniuge risulti, nella medesima sentenza, destinatario di specifico assegno.
E’ da ritenere che nel caso di acconti percepiti dal lavoratore la percentuale spettante al coniuge si debba calcolare solo sulla parte di competenza residua.
Un esempio pratico
Quindi per fare un esempio, se al lavoratore licenziato spettavano € 30.000,00 dei quali 20.000,00 percepiti anticipatamente per l’acquisto di un immobile, la percentuale spettante al coniuge separato o divorziato titolare di assegno di mantenimento sarà pari al 40% dei restanti € 10.000,00 o di una quota di essi se il periodo di matrimonio non ha coinciso interamente con il rapporto di lavoro.
Se quindi il periodo di matrimonio coincide interamente con il rapporto di lavoro l’importo spettante sarà di € 4.000,00 o 12.000,00 nel caso in cui nessun anticipo sia stato percepito dal lavoratore durante il rapporto.

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