il superamento dei termini decadenziali per CIG, trattamenti di integrazione salariale e saldi o conguagli può mettere a rischio sia le anticipazioni che il datore di lavoro ha dato ai lavoratori sia la procedura di rimborso da parte dell’INPS.
Senza avere la pretesa di passare davanti ai Consulenti del Lavoro certamente molto più esperti di un avvocato in materia di procedure CIG, ci siamo presi la libertà di capire il groviglio di norme, circolari, note e messaggi INPS.
Un groviglio che continuamente l’INPS genera creando, spesso, una enorme difficoltà a ricostruire uno corretto schema interpretativo di come si deve fare, cosa e quando per poter fruire degli stressanti “benefici di legge”.
La nostra attenzione si è posata sul cosa fare nell’immediatezza in caso di diniego di riconoscimento del conguaglio da parte dell’INPS e per questo abbiamo anche messo a disposizione un modulo di ricorso (in fondo) relativo alla nota di rettifica che normalmente l’Istituto emette per disconoscere la compensazione.
Le indicazioni interpretative dell’INPS sull’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale – CIG -.
L’INPS, con Messaggio n° 1008 del 09-03-2021 ha divulgato una sua interpretazione del Decreto Legge 31/12/2020 – N. 183 Gazzetta Uff. 31/12/2020 n. 323 nellla parte in cui si occupa della proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La complessità della materia ed i rischi di dover far fronte a tutte le problematiche create dalla mancata autorizzazione dei trattamenti salariali, spesso legati solo ad inutili formalità, aveva suggerito di trattare la questione fornendo un fac-simile di preaccordo in sede sindacale per evitare di rimanere intrappolati nelle penalizzanti tendenze interpretative di una giurisprudenza tutt’altro che generosa nei confronti delle imprese e, nel caso di specie, dei professionisti ai quali le formalità vengono addebitate.
Ovviamente nessuno pensa che la responsabilità delle procedure possa essere invece riferibile a chi gestisce e spesso complica i sistemi.
Nell’ambito di tutte le complessità delle procedure dalle quali certamente deriva l’impossibilità o la difficoltà di essere completamente ligi all’incomprensibile sono i termini, il loro superamento e gli effetti dei ritardi nelle attività formali di invio dati e di richiesta delle prestazioni, conguagli o saldi.
I chiarimenti dell’INPS confondono.
Quello che salta subito in evidenza è infatti l’inteprtetazione della tempistica decadenziale prevista sia per le domande che per i conguagli
Il riferimento va subito all’art.lo 11 comma 10-bis secondo il quale “i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021”.
sulla possibilità di rettifica delle domande di CIG ci eravamo già espressi mettendo a disposizione uno speciale modulo di richiesta all’INPS per ovviare in autotutela alle problematiche create dalla controversa interpretazione dell’istituto.
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale
Cosa afferma l’INPS con il messaggio 1008 del 9 marzo 2021 in merito alla proroga dei termini
“Tale provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto i commi 10-bis e 10-ter all’articolo 11 del citato decreto-legge, con i quali viene disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.
Più dettagliatamente, il comma 10-bis dell’articolo 11 del decreto-legge n. 183/2020 differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Il medesimo comma prevede, altresì, che le disposizioni relative al differimento si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021.
Con il presente messaggio si illustrano gli indirizzi che attengono alla portata della norma e si forniscono le relative istruzioni operative.
- Domande oggetto del differimento
Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
Come noto, la disciplina a regime, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo confermata dall’articolo 1, commi 301 e 304, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
Si evidenzia che la previsione di cui al decreto-legge n. 183/2020, nell’introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle norme di riferimento. Conseguentemente possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, si richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.
- Modelli “SR41” e “SR43” semplificati. Oggetto del differimento
Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.
In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, come da ultimo declinata dall’articolo 1, comma 302, della legge di bilancio 2021, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.
Tanto premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
- Modalità operative
3.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 1, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell’Allegato n. 1 al presente messaggio.
3.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza
Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge n. 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
Le Strutture territoriali, attuando le più ampie sinergie con aziende e intermediari autorizzati, provvederanno all’istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate secondo le indicazioni che saranno fornite con separato messaggio.
3.3 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 2, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.”
La normativa cui fa riferimento il messaggio dell’INPS
Il riferimento va ai seguenti articoli del Decreto Legge 19 marzo 2020 che ha affrontato il tema della estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
Vediamo di vedere cosa era stato previsto dall’articolo 22 per le integrazioni salariali in deroga motivate dall’emergenza (quindi esclusi i casi che vanno dall’art.lo 19 al 21)
Articolo 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
- omissis .
1-bis. omissis .
- Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
- omissis.
- omissis.
4-bis. omissis.
- omissis
5-bis. omissis.
5-ter. omissis.
5-quater. omissis.
- Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo’ essere concesso esclusivamente con la modalita’ di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo e’ stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e’ posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e’ fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’ accettazione possono presentare la domanda nelle modalita’ corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita’ corrette, e’ considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e’ obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalita’ stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo e’ stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e’ posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
6-bis e seguenti omissis.
La confusione creata dalle infinite istruzioni dell’INPS e dalla frammentazione temporale delle disposizioni di legge
In merito alla cassa integrazione in deroga è interessante vedere il messaggio INPS del 07/04/2020 n. 1525
E, per la cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome anche la circolare 07/05/2020 n. 58, poi il messaggio 21 agosto 2020 n. 3137 e quello del 28 ottobre 2020 n. 3959.
C’è da dire che l’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 16 giugno 2020, n. 52 è stato abrogato dall’articolo 1, comma 2 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 e prevedeva, seppure con una deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, che restassero validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 52/2020. Da ultimo, l’articolo 70-bis, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto una deroga a quanto previsto dal presente articolo.
Poi è stato anche previsto, a norma dell’articolo 41, comma 2, del D.L. 8 aprile 2020, n, 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 che le disposizioni di cui al presente articolo si applicassero anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Quali sono i termini di trasmissione dei dati per il pagamento o saldo?
Le proroghe dei termini decadenziali sono un vero groviglio interpretativo che investe anche il tempo a disposizione per la trasmissione dei dati all’INPS.
Giova infatti ricordare che l’articolo 12, comma 1, del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 che prevedeva una proroga dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 è posi stato abrogato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 2020, n. 176.
C’è tuttavia da considerare che l’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha prorogato al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui al presente articolo.
L’articolata disciplina relativa alle domande di concessione prosegue con l’introduzione dell’articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e l’articolo 8, commi 2 e 3, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.
La connessione che lega domanda e richiesta di conguaglio.
Senza lasciarci confondere troppo dalla complessa macchina interpretativa dell’INPS va prima di tutto considerata la regola generale ovvero quanto prevede l’art.lo 7 del DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 che ha ad oggetto il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) (GU n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53).
L’articolo 7, appunto, si occupa di regolamentare la modalità di erogazione ed il termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale quando l’impresa provvede all’anticipazione.
In questi casi il comma 2 prevede che “l’importo delle integrazioni e’ rimborsato dall’INPS all’impresa
o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte” mentre il comma 3 specifica più esattamente i termini del conguaglio.
Come gestire la tardiva presentazione della domanda di conguaglio?
Quale è il termine di decadenza per richiedere il conguaglio?
6 mesi
il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere
effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
L’importanza della data di ricevimento del provvedimento di concessione del trattamento di integrazione
Per la decorrenza del termine di richiesta di rimborso o conguaglio si deve sempre tenere presente la data di notifica del provvedimento e quindi è sempre bene tenere presente la data di ricevimento formale dello stesso e la sua sufficiente valenza provvedimentale.
E’ appena il caso di ricordare che nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell’INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa.
I riflessi della ritardata richiesta e la trappola del durc
Nel caso in cui l’INPS dovesse emettere una nota di rettifica per disconoscere il diritto dell’azienda al conguaglio richiedendo il pagamento della contribuzione è da tenere presente che oltre al merito della questione sorge anche un secondo problema; il problema del DURC.
Come comportarsi in caso di diniego di fruizione?
non c’è una regola precisa, ma di volta in volta i documenti devono essere vagliati per capire se ci sono possibilità interpretative o difensive che possono aiutare o suggerire una difesa.
Da qui la necessità di sviluppare in concreto una strategia per evitare che nelle more di un chiarimento con l’INPS la posizione contributiva dell’azienda possa cadere nella trappola ricattatoria del DURC irregolare che in alcuni specifici settori è di vitale importanza.
Certamente è sempre da valutare (con un avvocato e l’indispensabile collaborazione del consulente del lavoro o del commercialista) la possibilità di una valida gestione del contenzioso sulla base del materiale e della distribuzione dell’onere probatorio. Quindi, se le cifre lo giustificano, un’azione legale tenendo conto del rapporto costo e benefici.
Su come risolvere il problema della irregolarità contributiva la questione è diversa e ci siamo già espressi per la complessità degli aspetti che la riguardano. C’é da dire che se affrontata per tempo di solito la regolarità del DURC è gestibile.
ULTIMA NOTA DOLENTE – I CONTRIBUTI E LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE –
C’è sempre da chiedersi a cosa serve il DURC e la risposta mi arriva dalle decine di professionisti che ogni settimana segnalano problemi soprattutto con l’INPS.
Quasi tutti i clienti che hanno bisogno del DURC, mi riferiscono, preferiscono pagare e risolvere immediatamente il problema.
Ma la domanda che pongo loro è: – quale è il problema?
Veniamo al dunque con un esempio concreto.
Ipotizziamo un’azienda che nel periodo X ha messo in CIG alcuni dipendenti ed ha anticipato loro la percentuale agli stessi spettante.
Una volta autorizzata la CIG, per esempio, la porta in compensazione.
Se la compensazione è solo tardiva dovrebbe finire tutto li.
Non sempre però l’INPS interpreta le situazioni per quel che sono e può capitare che per un disguido il disconoscimento della compensazione venga interpretato come carenza di legittimazione o di autorizzazione all’origine salvo che addirittura la compensazione venga disconosciuta per motivi di merito.
Se viene meno la fondatezza del titolo all’origine della compensazione (e solo in questo caso), al pagamento del periodo compensato si aggiunge anche la necessità di ripianare il periodo all’origine del merito.
Questo studio non condivide la prassi della soluzione più immediata se questa non viene ponderata con una più ampia visione del contesto evolutivo globale della posizione.
Fac simile gratuito: modulo di ricorso all’Inps per carenza di comprensibilità e motivazione della nota di rettifica
Per guadagnare tempo rispetto agli stringenti poteri inibitori del DURC ed avere la possibilità di approfondire gli aspetti più specifici delle vicende che si possono generare suggeriamo di proporre ricorso amministrativo per carenza di comprensibilità e motivazione della nota di rettifica del quale forniamo gratuitamente il fac-simile
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E’ evidente questo da solo non risolve il problema, ma può essere un buon punto di partenza per impostare una linea difensiva che tenga conto, come si è già detto, del rapporto dei possibili costi con i benefici.

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