Le “StartUp innovative” rischiano di essere congelate a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato che (legittimando solo le società costituite con atto notarile) ha escluso ogni validità della “procedura semplificata di costituzione” presso le camere di commercio.
E’ urgente l’esigenza di un intervento normativo chiarificatore e stabilizzante.
La sentenza del Consiglio di Stato sulle StartUp innovative.
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 29 marzo 2021, n. 2643 ha annullato la procedura semplificata che, fino ad oggi, era stata utilizzata per la costituzione di moltissime StartUp innovative.
La vicenda trae origine da un ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato – C.N.N. che contestava la legittimità della proceduta semplifica prevista dal D.M. 17.2.2016 per la costituzione delle StartUp Innovative, a cui, che egli ultimi anni, molti imprenditori hanno fatto ricorso.
Il ricorso del C.N.N., respinto in prima battuta dal Tar Lazio, è stato accolto dal Consiglio di Stato con una pronuncia che rischia di sconvolgere il mondo delle StartUp Innovative.
Il quadro legislativo in cui si muovono le StarUp innovative
La procedura semplificata è definita dal D.M. 17.2.2016 (“Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”), emanato a seguito della delega contenuta nel D.L. 3/2015 (convertito in L. 33/2015), il quale all’art. 4, comma 10 bis disponeva che “al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
La norma prevedeva, poi, che “L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni”
Riflessioni e auspici per il futuro delle StartUp innovative
Che la procedura in esame avesse carenze operative è circostanza nota a tutti coloro che hanno aperto – od hanno contribuito ad aprire – una StartUp innovativa con la procedura semplificata.
Senza quindi entrare nel merito delle argomentazioni dei due organi decisori (Tar Lazio e Consiglio di Stato), ma prendendo solo atto del contenuto definitivo dell’ultima pronuncia, è evidente che sarà quanto mai necessario regolamentare, per il futuro, gli atti di costituzione semplificata delle StartUp prevista ed auspicata nel D.L. n. 3 del 2015.
Sul punto non potrà che intervenire uno specifico intervento legislativo in grado di determinare le modalità operative connesse a tale facoltà, ma soprattutto capace di legittimare in modo diretto tutti i soggetti e le funzioni ad essi attribuiti dalle procedure.
Sarebbe inoltre auspicabile che tale impasse diventi l’occasione per valutare soluzioni differenti che ad oggi, a distanza di ormai 5 anni dal D.M. del 2016 e con l’esperienza maturata dalle pubbliche amministrazioni sul campo, renderebbero all’avanguardia il sistema delle StartUp italiane.
Le concrete e immediate conseguenze sulle StartUp innovative a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato
Il vero problema che si pone come conseguenza diretta della sentenza del Consiglio di Stato, è capire quale sorte accompagni le StarUp innovative già costituite mediante il modello semplificato.
Se, da un lato, appare non così improbabile che vengano considerati nulli gli atti costitutivi delle StartUp predette, dall’altro, non è neppure escludibile che a qualche ente venga in mente di revocare i benefici connessi allo status di StartUp innovativa.
Si pensi, all’eventualità che la società abbia avuto accesso ad un finanziamento legato al mantenimento del requisito.
Considerando che il Consiglio di Stato pare aver escluso la possibilità di una degradazione della StarUp innovativa a semplice S.r.l. non iscritta nella sezione speciale, la società si verrebbe a trovare in una sorta di girone “dantesco” per un peccato originale commesso da altri.
Si rende, quindi, necessario mettere in campo velocemente strumenti di “assoluzione” e “armonizzazione”, capaci di non disperdere il patrimonio economico ed innovativo costruito in questi anni.
Avv. Michael Tirrito
Avv. Ivan Tizzanini