E’ sempre più diffusa l’abitudine di utilizzare software reperiti qua e la al momento del bisogno senza curarsi troppo della loro legittima provenienza e soprattutto della liceità del loro utilizzo.
Fino a quando questo avviene nell’ambito delle mura domestiche la questione ha un rilievo contenuto, ma quando questo avviene in ambito professionale occorre considerare anche il riflesso che può essere generato con “effetto domino” non solo riguardo alla sorgente, ma anche e soprattutto al prodotto che nel tempo è stato generato.
Software pirata in azienda: un caso reso noto dalla cronaca
È del 20 giugno 2022 la notizia di una operazione lungo tutto lo stivale riguardante software “pirata”. L’operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza ha portato all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 14 milioni di euro, equivalenti al doppio del valore di mercato dei software illegali, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria per i professionisti coinvolti e al sequestro dei dispositivi utilizzati per la commissione dell’illecito.
Riguardo l’utilizzo di software privi di contrassegno SIAE nell’ambito di attività libero professionali, la Suprema Corta si è già espressa escludendo la fattispecie del reato di cui all’art. 171 bis LdA (uso e detenzione di software pirata), non rientrando tale attività in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice ( Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 39385 del 22/10/2009) Allo stesso modo, quando il libero professionista utilizza tali software nel campo commerciale o industriale (ad esempio perché finalizzati alla progettazione meccanica o elettronica), allora il reato citato risulterebbe integrato.
La contraffazione è un problema di particolare importanza nel mondo della proprietà intellettuale e industriale. Il diritto d’autore in particolare prevede per i software e, in generale, per i contenuti digitali, la possibilità di applicare misure tecnologiche di protezione “efficaci”, atte ad impedire o limitare l’utilizzo dell’opera a chi non abbia un titolo autorizzativo (es. licenza d’uso).
I sistemi antipirateria utilizzati dalle case produttrici dei software
Per fare ciò, alcune software house applicano sistemi di protezione e controllo (remoto) delle licenze. In questo modo, oltre ad impedire l’uso del contenuto digitale a chi è sprovvisto di una licenza valida, è possibile anche visualizzare ulteriori informazioni riguardo l’utilizzatore della copia contraffatta.
La software house può infatti risalire all’indirizzo IP dell’utilizzatore e a tutte le informazioni che ne derivano (es. provider di servizi telefonici, localizzazione geografica, ecc.).
Generalmente i dispositivi di protezione sono autorizzati dallo stesso utilizzatore all’atto di accettazione della licenza (ad esempio in fase di installazione). Di fatto viene concessa una licenza sia per l’utilizzo del software che per l’utilizzo del sistema di protezione.
In alcuni casi, qualora vi sia la compresenza di software correttamente licenziati e software contraffatti sulla medesima rete aziendale, la software house può invitare il titolare ad effettuare controlli per individuare la copia contraffatta.
In altri casi, sempre in ottemperanza di quanto potrebbe essere previsto all’interno del contratto, la software house può richiedere di procedere con l’esecuzione di audit presso i dispositivi aziendali (eventualmente anche tramite sistemi automatizzati).
Cosa avviene se emergono casi di utilizzo del software senza licenza d’uso ?
In caso di rilevamento di copie contraffatte è di norma richiesto il pagamento dell’importo delle licenze contraffatte o la denuncia all’autorità giudiziaria.
Queste problematiche sono enfatizzate dal collegamento funzionale tra l’utilizzatore effettivo e il beneficiario a titolo professionale.
Per specificare meglio, qualora un dipendente utilizzi una copia contraffatta di un software per eseguire il proprio lavoro in modo più efficace o veloce all’interno dell’azienda, benché l’utilizzatore sia il dipendente, il beneficiario economico risulta essere l’azienda.
Qualora il beneficio dell’utilizzo di software contraffatto sia attribuibile ad una persona giuridica l’azione potrebbe essere ricondotta anche al novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 – nello specifico art. 25-novies.
L’impresa, per mettersi al riparo da queste situazioni, dovrebbe:
- Mappare gli asset operativi aziendali (dispositivi e software utilizzati);
- Controllare regolarmente le dotazioni informatiche aziendali e predisporre specifiche procedure e policy riguardanti modalità di uso e modifica;
- Farsi assistere in caso di richiesta di informazioni da parte della software house o di audit.

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