Socio lavoratore Srl: è possibile esser dipendente?


Esiste la possibilità di inquadrare come dipendente un socio di srl che vi presta attività lavorativa?

In linea di massima sono possibili, per l’amministratore, tre tipi di classificazione:

  • Lavoro dipendente;
  • lavoro come titolare o collaboratore in gestione IVS commercianti;
  • lavoro in regime di gestione separata laddove ricopra l’incarico di amministratore. Nel lavoro in regime di gestione separata rientrano le attività tipiche dell’amministratore (redazione bilanci, gestione e coordinamento ecc…). Tale attività è sostanzialmente diversa da quella presa in considerazione dalla gestione IVS commercianti o dipendente.

L’attività di amministratore è regolata dalla norme sul mandato e le stesse prevedono come principale obbligo di incarico, quello della gestione sociale.

A questo proposito la Cass. Sez. Unite 3240/2010 precisa che “non può farsi rientrare nell’incarico di amministratore solo il compimento di atti giuridici, poiché all’amministratore è affidata la gestione della società e dunque una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell’organizzazione e nel coordinamento dei fari fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio sia quello attuativo delle determinazioni assunte.”

Si deve pertanto chiarire di volta in volta quale sia il ruolo di fatto dell’amministratore e quali gli obblighi di legge previsti dagli art.li 2380 bis e ss. c.c.

Si specifica inoltre che, l’attività di amministratore, è attività – necessariamente –continuativa.

La sopra riportata sentenza continua specificando che “gli elementi caratterizzanti il ruolo di amministratore si distinguono da quelli richiesti per la gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo – sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano – ma per il fatto che tutti costoro sono accumunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotando tale impegno personale come elemento prevalente. Cass. Sez. Unite 3240/2010.

Le aziende commerciali o ad esse assimilate richiedono, in caso di attività lavorativa di un amministratore di srl, l’iscrizione alla gestione IVS commercianti, a condizione che l’attività lavorativa che ne caratterizza i tratti tipici, sia svolta con abitualità e prevalenza (E’ quindi opportuno sottolineare fin da subito che questa problematica distintiva tra attività rientrante nella gestione separata o nella c.d. IVS gestione commercianti riguarda solo quelle attività di tipo commerciale o considerate tali. Devono quindi essere escluse, ad esempio, le aziende industriali.).

E’ prevista anche la doppia contribuzione nei casi in cui coesistono le attività che ne caratterizzano, per ciascuna, i tratti tipici.

Premesso tutto quanto sopra appare evidente la necessità di capire bene, di volta in volta, se l’attività lavorativa (quella di amministratore di sui si è sopra detto o quella di socio lavoratore o addirittura di lavoratore subordinato), possano ed entro quali limiti assumere una connotazione a prevalenza subordinata o autonoma e fino a che punto queste diverse vesti possono coesistere sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale.

Socio lavoratore Srl: pronunce della Corte di Cassazione Civile

Si deve premettere che non esiste una disciplina che esclude univocamente la possibilità che l’amministratore possa rivestire anche la figura del dipendente, tuttavia una indicazione perviene da alcune pronunce della Corte di Cassazione Civile che con la sentenza della sezione lavoro del 17/11/2004,  n. 21759 Soc. Angelucci metalmeccanica OMA C. Inps  (DeG – Dir. e giust. 2005, 1, 72  Lavoro nella giur. 2005, 378) ha precisato che:

  • “la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell’organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci. Ne deriva che l’amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico (anche se solo di fatto) ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore”.

Sembra chiaro, pertanto, che si debba escludere ogni contestuale subordinazione quando ci si trova di fronte ad un amministratore unico e non ad un consiglio di amministrazione.

Irrilevante appare la circostanza che sia stato nominato o meno durante il rapporto di lavoro.

Se invece l’amministratore fa parte di un consiglio di amministrazione assumono rilievo sia l’esistenza o meno di una ristretta base sociale (ove rilevabile sarebbe da considerare anche ai fini dei riflessi in caso di contenzioso tributario) sia il dato di subordinazione nonché la delega alla gestione del personale.

Questo significa che la dimensione della posizione subordinata è difendibile ogni volta che possa essere documentato e dimostrato con assoluta certezza un assoggettamento del coamministratore al potere direttivo e disciplinare da parte di un organo superiore. In altre parole si dovrebbero tirare fuori oltre a tutte le disposizioni che sono via via state impartite all’amministratore, anche eventuali procedimenti o provvedimenti disciplinari.

Sotto il profilo probatorio e difensivo in caso di verbale ispettivo tale possibilità risulta, anche per i rapporti che di solito intercorrono tra i soggetti interessati, particolarmente gravosa.

Se, in caso di accertamento, uno degli enti preposti alla vigilanza dovesse orientarsi per l’assenza di subordinazione, tutte le prestazioni economiche a titolo di retribuzione sarebbero censurate ed assoggettata ad un diverso regime assicurativo e previdenziale.

Tale rischio è amplificato dalla possibilità che il reddito assoggettato a contribuzione come lavoro dipendente, di fatto, sarebbe riconsiderato come utile dalla società e considerato come redistribuito ai soci e amministratori a quel diverso titolo. La prassi fa riscontrare che l’INPS di solito ignora completamente la circostanza che si tratti di srl che hanno o non hanno optato per la trasparenza di cui all’art.li 105 e 106 del TUIR e procede al recupero contributivo anche nei confronti degli altri soci amministratori iscritti nella gestione IVS commercianti.