Sgravio contributivo 15 % in Edilizia: le 7 regole da seguire


Contribuzione virtuale per l’edilizia, benefici contributivi dell’11,50%, fiscalizzazione degli oneri sociali ed obbligo di iscrizione alla cassa edile sono fattori economici tutti legati tra loro dall’’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 1995 noto per avere disciplinato la c.d. contribuzione virtuale.

Alla stessa norma è stato affidato anche il compito di calmierare alcuni aspetti che abbiamo ritenuto meritevole analizzare.

REGOLA N. 1 – La c.d. “contribuzione virtuale”.

In base a tale disposizione normativa i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione.

Sono stati esclusi i casi di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.

Altri eventi avrebbero potuti essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette.

Sono rimaste ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest’ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall’art. 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.

REGOLA N. 2 – I contributi da versare sull’ammontare dei contributi versati alle Casse Edili

Si deve ricordare che la contribuzione versata alle casse edili è assoggettata a contribuzione nella misura del 15%.

REGOLA N. 3 – La riduzione degli oneri contributivi e previdenziali nella misura del 9,50% prima e 11,50% poi

Sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento.

REGOLA N. 4 – I casi di cumulo con altri sgravi

Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l’esonero previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1 del predetto articolo 29.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

L’agevolazione non spetta anche in presenza di contratti di solidarietà limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

REGOLA N. 5 – L’esclusione per chi non è iscritto alla cassa edile

Gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non sono riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili.

Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse è esclusa ogni possibilità di usufruire della c-.d. “fiscalizzazione degli oneri sociali” in applicazione dell’art. 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell’applicazione di quest’ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.

REGOLA N. 6 – L’aggiornamento annuale degli sgravi contributivi applicati a chi è iscritto alla cassa edile

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva.

In caso di mancata pubblicazione di un nuovo decreto si applica la riduzione determinata per l’anno precedente (salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento).

Il susseguirsi dei decreti ministeriali

I successivi decreti ministeriali hanno elevato lo sgravio all’11,50% (D.M. 4 ottobre 2010, D.M. 30 ottobre 2012, e da ultimo il D.M. del 30 settembre 2021.

REGOLA N. 7 – Le ulteriori condizioni necessarie per l’accesso allo sgravio

La circolare INPS n. 181/2021 specifica che l’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Alcune riflessioni sugli articoli 18 e 39 della Costituzione

La lettura degli articoli della contrattazione collettiva che prevedono l’istituzione ed il funzionamento della Cassa Edile non lascia dubbi sul fatto che la costrizione ad adottare il contratto collettivo e non ad osservare trattamenti non inferiori a quelli previsti da quel contratto falsa la rappresentazione della c.d. rappresentatività perché tutti risulteranno iscritti alla cassa edile e quindi nessuno potrà sottrarsi all’applicazione di quel contratto collettivo. Ne consegue che la libertà di associarsi liberamente di cui parla l’articolo 18 della costituzione ne esce fortemente compromesso così come l’ormai mortificato successivo articolo 39.

Va inoltre considerato quanto la regola introdotta con questa normativa risalente al 2015 evidenzi due funzioni che realizzano il fine del bastone giustificato con la carota.

Da un lato ti obbligano a pagare la cassa edile il cui costo più o meno si aggira intorno al 10% dell’imponibile contributivo (oltre al contributo del contributo ad essa versato e dovuto all’INPS del 15% su tale 10%) e dall’altro lato (solo se ti sei piegato all’osservanza del contratto collettivo della triplice che ne prevede l’obbligo quale condizione essenziale  per essere iscritto) avrai accesso al beneficio della riduzione della contribuzione (che dal 9,50 % originario del 1995 è ora passato all’11,50 %) solo se garantisci di pagare a favore della triplice che potrà quindi operare sui flussi senza alcun potere di controllo di gestione sia da parte dell’impresa che delle istituzione o di terzi.

Il Durc subito dopo ed infine il Durc di Congruità adesso dipingono un quadro che sarà presto tutto da scoprire da parte delle imprese sempre più schiacciate da una burocrazia frammentata e sommersa da interessi che, contrariamente a quanto prevedono gli articoli 18 e 39 della costituzione,  rispondono più a criteri di tipo feudale che democratico.