Tanti datori, o ex datori, di lavoro da nord a sud d’Italia, stanno ricevendo un’incredibile quantità di ordinanze ingiunzioni da parte dell’INPS. Nulla di strano potreste dire, ma le sanzioni amministrative sono pesantissime.
In effetti, potrebbe sembrare “normale amministrazione”, se non fosse che si tratta di un tipo di ordinanza ingiunzione emessa per sanzioni relative ad omesso versamento delle ritenute di contributi non versati in anni ormai lontani dalla loro memoria – partono addirittura dal 2010 – e che la loro quantificazione monetaria è quanto mai spropositata rispetto all’importo del mancato versamento.
Le motivazioni con cui l’INPS giustifica gli addebiti
Ciò che ci colpisce di più nelle procedure adottate dalle varie sedi INPS di tutto lo stivale è il fatto che le sanzioni da loro imposte per l’omesso versamento delle ritenute, vengono argomentate tutte con la stessa formula di stile, come se il comportamento di un datore di lavoro di Catania fosse identico sempre a quelle di un altro di Alessandria, in pieno spregio delle più basilari regole di motivazione.
Come si vede, queste sono le motivazioni così come le sedi le hanno inserite nei loro provvedimenti:
– constatata la ritualità degli atti di notificazione delle violazioni sopradescritte; – rilevato che non è stata data dimostrazione all’Ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta;
– rilevato che non sono stati prodotti scritti difensivi ex articolo 18 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;
– rilevato che sulla base della condotta dell’autore delle violazioni, delle eventuali dichiarazioni rese e della documentazione raccolta e presente in atti si confermano le violazioni contestate;
– ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell’autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrativa nella misura di €” XXX
Proseguono poi i provvedimenti riportando:
“- visti gli articoli 6, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21 e 35 della legge n. 689/1981;
– visto l’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha stabilito che, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;”
01. ORDINANZA INGIUNZIONE per articoloL’avvertimento che in caso di mancato pagamento l’INPS procederà ad esecuzione forzata
Da quanto sopra ne deriva l’ordine di pagare immediatamente le somme specificate oltre spese di notifica con relativa ingiunzione al cui difetto l’INPS, con un tono molto formale ed autoritario “procederà ad esecuzione forzata ai sensi dell’art.lo 27 della legge 689/81 in combinato disposto con l’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2020, n. 122 che, al comma 1, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.”
La sproporzione tra il mancato versamento e l’importo sanzionato
Le modalità con le quali l’INPS procede a notifiche e quantificazioni sono quanto mai discutibili e fanno temere che dall’altra parte si sia veramente perso il senso ed il controllo della misura dell’effettivo omesso versamento delle ritenute.
La questione colpisce soprattutto perché a fronte di mancati versamenti dovuti all’INPS a volte per pochissimi spiccioli (talvolta si tratta solo di qualche centinaio di euro, che tuttavia nelle ordinanze ingiunzione che ha visionato e di cui si è occupato questo studio non sono stati specificati nel loro ammontare) le sanzioni amministrative cumulate su più annualità sono notificate per decine ed a volte anche oltre il centinaio di migliaia di euro.
L’avvicendamento degli amministratori e le problematiche che ne conseguono
Spesso chi riceve la notifica non è più amministratore e non ha più la disponibilità documentale per difendersi; pertanto, quando arriva la notifica dell’ordinanza ingiunzione ha serie difficoltà a ricostruire, in punto di fatto e quindi anche di diritto, gli elementi che possono esimere la sua responsabilità.
I rimedi ed i tempi
Alla luce degli atti che fino ad ora ci sono stati sottoposti si ritiene sempre opportuno rivolgersi al giudice per ottenere l’annullamento o comunque la riduzione delle sanzioni applicate.
I termini per presentare ricorso sono di soli trenta giorni decorsi i quali il ruolo è definitivo. Tuttavia, se il ruolo non viene sospeso dal giudice l’ufficio potrà procedere ugualmente all’esecuzione con ogni conseguenza che questo può comportare alla famiglia stessa della persona che risponde con il proprio patrimonio salvo che non provveda il datore di lavoro in quanto tale (per esempio la srl) nei termini di legge.
Per agevolare chi vuole rivolgersi al proprio avvocato od anche al nostro studio abbiamo redatto uno specifico articolo con l’elenco dei documenti da preparare per fare opposizione .
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Suggeriamo ai nostri clienti di segnalarci immediatamente il ricevimento di questo tipo di notifiche con la specificazione esatta della data in modo da predisporre per tempo e con attenzione un’adeguata strategia difensiva che possa prima di tutto abbattere ogni pretesa ed in ogni caso ridurla alla minore somma possibile.