Lo stato attuale, per quanto riguarda i licenziamenti individuali dei marittimi, porta a ritenere una sostanziale equiparazione delle regole destinate a disciplinare le cessazioni dei rapporti di lavoro del settore marittimo rispetto a quello ordinario, fatte salve le ipotesi di cui all’art.lo 343 del codice della navigazione.
MARITTIMI – IN QUESTI I CASI SI PUÒ LICENZIARE:
- In caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;
- in caso di perdita della nazionalità della nave;
- in caso di vendita giudiziale della nave;
- in caso di morte dell’arruolato;
- quando l’arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
- quando l’arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per servizio della nave;
- in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell’arruolato;
- in caso di revoca da parte dell’esercente la potestà dei genitori o la tutela del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
- quando l’arruolato deve essere sbarcato per ordine dell’autorità;
- quando l’arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.
Considerando che al momento non ci risulta esserci alcun contratto collettivo che disciplina specificamente solo i rapporti di lavoro nell’ambito di tipo privato (ciò in quanto i contratti collettivi di cui sopra riguardano soltanto o la navigazione mercantile o il diporto commerciale) è ragionevole esprimere una critica ritenendo sostenibile una certa affinità del diporto di tipo personale-familiare con la tipologia del lavoro domestico.
Si dovrebbe ritenere applicabile ai casi di diporto privato/personale/familiare quanto previsto per il rapporto di tipo domestico che consente il licenziamento ad nutum senza alcuna formalità.
Tuttavia al riguardo non si è rinvenuta giurisprudenza significativa.
Per questo, in caso di dubbio, invitiamo a contattarci per una consulenza legale.
DIMISSIONI DEI MARITTIMI
Sull’altro fronte, quello delle dimissioni, rimane tutt’ora espressamente diversificata la disciplina delle dimissioni del lavoratore come chiarito anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 12 del 4 marzo 2016.