Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 322 ter c.p.) è uno strumento che nasce per contrastare il settore mafioso e che nel tempo è stato esteso anche ad altri settori dell’ordinamento penale.
Consiste nel sequestrare preventivamente i beni dell’imputato che costituiscono il prezzo o il profitto del reato (ovvero l’equivalente del vantaggio economico ipotizzato) al fine di confiscarli una volta giunti a condanna.
Un settore di applicazione della predetta normativa è certamente quello dei reati tributari, per i quali dal 2007 con art. 1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 si è previsto che “Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale”.
Problematiche applicative
Tale estensione seppure più volte ritenuta legittima, pone non poche problematiche applicative, in quanto le vicende economiche sono certamente più complesse di quanto una norma possa prevedere.
Si pensi al caso di un imprenditore che non riuscendo a pagare alcune imposte (per esempio l’IVA), chiede credito alle banche e si vede respinto. Poi per far fronte agli impegni economici nei confronti dei dipendenti e dei fornitori vende alcuni beni ad amici o familiari per cercare di risollevare le sorti dell’impresa.
Tale comportamento potrebbe però essere valutato, alla luce dell’omissione IVA, come una volontà di sottrarre garanzie reali allo Stato e pertanto, vi potrebbe essere la probabilità che in un procedimento penale attivato ai sensi dell’art. 10 ter del D.Lvo 74/2000 per omesso versamento IVA, la Pubblica Accusa decida di sequestrare i beni alienati ancorché di terzi.
L’imprenditore malcapitato si troverebbe in una posizione paradossale. Infatti laddove si dovesse accertare una responsabilità penale quest’ultimo non solo dovrebbe restituire agli acquirenti le somme che gli erano state corrisposte in pagamento dei beni alienati (sequestrati), ma il valore dei beni predetti non verrà neppure imputato a pagamento delle imposte ritenute evase. Pertanto rimarrà in piedi anche il debito tributario.
È quindi importante che ogni imprenditore abbia cognizione della normativa fiscale e penale, nella misura più completa e globale per poter orientare le proprie condotte a liceità assoluta.
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