Scuole Nautiche – le nuove regole pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale


E’ in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2023 il Decreto 30 agosto 2023 n. 142 riguardante il Regolamento della disciplina delle scuole nautiche alla cui stesura hanno contribuito  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO e IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Queste le nuove regole delle scuole nautiche in Italia

 

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento reca la disciplina delle scuole nautiche ai sensi dell’articolo 49-septies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d’ora in poi «codice».
2. Ai fini del presente regolamento, per amministrazioni competenti si intendono le province, le citta’ metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 9.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUUE).
Note alle premesse:
– Si riporta il comma 3 dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
– Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione
del testo del Codice civile) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79.
– La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
– La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina
dell’attivita’ di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 1991, n. 195.
– Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
– Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
– Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2005, n. 202, S.O.
– Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126
(Attuazione della delega in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita’ (SCIA), a norma dell’art. 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162.
– Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attivita’ (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attivita’ e
procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
novembre 2016, n. 277, S.O.
– Si riporta il testo dell’art. 33, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre
2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172, in attuazione dell’art. 1, comma 5, della legge 7
ottobre 2015, n. 167):
«Art. 33 (Disposizioni transitorie). – 1. Con i
regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma 21, e
49-octies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sono stabiliti i regimi transitori e
derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti delle scuole
nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di
istruzione per la nautica rispettivamente autorizzati o
assentiti, ovvero riconosciuti in data anteriore
all’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all’emanazione del regolamento previsto
dall’art. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per
quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente
applicabili di cui al medesimo articolo, permangono
efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali di
disciplina dell’attivita’ di scuola nautica e le altre
disposizioni pertinenti vigenti.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.
– Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O.
– Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita’ sostenibili 10 agosto 2021 (Adozione dei
programmi di esame per il conseguimento delle patenti
nautiche di categoria A, B e C e modalita’ di svolgimento
delle prove) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2021, n. 232.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 49-septies del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 49-septies (Scuole nautiche). – 1. Le scuole
per l’educazione marinaresca, la formazione e la
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
L’attivita’ di scuola nautica e’ esercitata nella forma
dell’impresa o del consorzio di imprese.
2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza
amministrativa e tecnica delle province, delle citta’
metropolitane e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano nelle quali e’ ubicata la sede principale o le
eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell’art. 105, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Le province, le citta’ metropolitane e le province autonome
dispongono l’esecuzione di idonei controlli sull’esercizio
dell’attivita’ delle scuole nautiche e sulla permanenza dei
requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e
comunque a seguito della ricezione di notizie
circostanziate circa l’irregolare esercizio dell’attivita’.
3. La segnalazione certificata di inizio attivita’
(SCIA) per l’esercizio di una scuola nautica e’ presentata,
per il tramite dello sportello unico per le attivita’
produttive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla
citta’ metropolitana o alla provincia autonoma competente
per territorio di ubicazione della sede principale da
persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in
consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l’esercizio
dell’attivita’ di scuola nautica, per ciascuna deve essere
dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad
eccezione della capacita’ finanziaria che deve essere
dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale
della scuola, vale quanto previsto dall’art. 508, comma 10,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La SCIA per l’esercizio di una scuola nautica puo’
essere presentata da soggetti che:
a) hanno compiuto gli anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita’ italiane;
c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero e’ in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
d) dispongono di adeguata capacita’ patrimoniale o
di polizza fideiussoria.
5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti
dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad
eccezione della capacita’ patrimoniale o della polizza
fideiussoria, che e’ richiesta alla persona giuridica.
6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l’esercizio di
una scuola nautica non puo’ essere presentata dai soggetti
che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza;
b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali
o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
c) hanno riportato condanne a una pena detentiva
non inferiore a tre anni o a piu’ pene detentive, che pur
singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non
sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in
concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o
falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la
dichiarazione di fallimento.
7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al
comma 6 si applicano al legale rappresentante.
8. A ciascuna sede della scuola nautica e’ preposto
un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui
ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita’ patrimoniale.
Per la sede principale il responsabile didattico puo’
coincidere con il titolare o con il legale rappresentante
della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile
didattico e’ un dipendente della scuola nautica o
collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa’ di
persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un
amministratore. Il medesimo responsabile didattico puo’
essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi
ubicate nel territorio di una stessa provincia o citta’
metropolitana o provincia autonoma.
9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico,
indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione
del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di
impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il
tramite dello sportello unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla
provincia o alla citta’ metropolitana o alla provincia
autonoma competente per territorio la SCIA per l’esercizio
di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono
attivita’ di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza
amministrativa del Ministero dell’istruzione.
10. Le scuole nautiche svolgono attivita’ di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu’ delle
categorie previste dall’art. 39, comma 6 del presente
codice, possiedono un’adeguata attrezzatura tecnica e
didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori
di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la
disponibilita’ giuridica di almeno un’unita’ da diporto
adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni
complessive in personale, attrezzature e unita’ da diporto
delle singole scuole nautiche consorziate possono essere
adeguatamente ridotte.
11. Per l’effettuazione dei corsi, la scuola nautica
dispone in organico di uno o piu’ insegnanti di teoria e,
per l’effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o
piu’ istruttori, o comunque di uno o piu’ soggetti che
cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni
possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale
rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella
SCIA per l’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica o di
variazione del personale docente in organico e’ indicato il
personale insegnante e istruttore impiegato ed e’
comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
12. Possono svolgere l’attivita’ di insegnamento
teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i
soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto,
gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e
delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti
degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che
hanno svolto attivita’ di docenza presso i medesimi
istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione
di quiescenza da non piu’ di cinque anni, coloro che hanno
conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di
categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun
limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni
la patente nautica di categoria B. L’attivita’ di
insegnamento teorico delle tecniche di base della
navigazione a vela e’ svolta dall’istruttore professionale
di vela di cui all’art. 49-quinquies del presente codice.
Le attivita’ rese dal personale della scuola hanno luogo
nel rispetto del regime delle incompatibilita’ previste
dall’art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
13. Possono svolgere attivita’ di istruzione pratica
al comando di unita’ da diporto presso le scuole nautiche i
soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la
patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che
il candidato aspira a conseguire. L’attivita’ di istruzione
pratica delle tecniche di base della navigazione a vela e’
svolta dall’istruttore professionale di vela di cui
all’art. 49-quinquies del presente codice.
14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono
presentare i seguenti requisiti:
a) hanno un’eta’ non inferiore ad anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita’ italiane;
c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al
comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto
fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti
contro la moralita’ pubblica e il buon costume;
d) se istruttori pratici, sono in possesso di
certificato di idoneita’ psichica e fisica rilasciato dai
medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal
personale e dalle strutture pubbliche e private
convenzionate ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative
disposizioni di attuazione;
e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero e’ in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
15. Le scuole nautiche possono richiedere
all’autorita’ marittima o all’ufficio motorizzazione civile
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
competenti per territorio, che gli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di
candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le
loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i
componenti delle commissioni di esame sono a carico dei
richiedenti.
16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la
segnalazione certificata di inizio attivita’ o in mancanza
dei requisiti di cui al comma 4 e’ soggetto alla sanzione
amministrativa di cui all’art. 123, comma 11, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai
sensi dell’art. 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell’interdizione dall’esercizio dell’attivita’ di scuola
nautica.
17. Chiunque svolge attivita’ di insegnamento teorico
presso scuole nautiche ovvero attivita’ di istruzione
pratica su unita’ da diporto nella disponibilita’ giuridica
di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai
commi 12, 13 e 14, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
di cui all’art. 123, comma 12, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell’art.
195, comma 3, del medesimo decreto.
18. In caso di esercizio dell’attivita’ di scuola
nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di
cui al comma 21, e’ adottato provvedimento disciplinare
motivato di diffida e di eventuale sospensione
dall’esercizio dell’attivita’, o di interdizione
dall’esercizio dell’attivita’ nei casi e con le modalita’
previsti dal regolamento di cui al comma 21.
19. La sanzione disciplinare dell’interdizione
dall’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica e’
obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti
morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale
rappresentante della scuola nautica.
20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in
materia di attivita’ di scuola nautica sono irrogate dalla
provincia o dalla citta’ metropolitana o dalla provincia
autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dello
sviluppo economico, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell’art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonche’ i
tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo
di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli
interessati:
a) modalita’ di svolgimento dei controlli di cui al
comma 2;
b) modalita’ per la presentazione della
segnalazione certificata di inizio attivita’ per
l’esercizio di una scuola nautica;
c) requisiti di idoneita’ e requisiti minimi di
capacita’ patrimoniale;
d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle
dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche’
caratteristiche delle unita’ da diporto nella
disponibilita’ giuridica della scuola nautica in rapporto
ai corsi impartiti;
e) modalita’ di svolgimento delle attivita’ di
insegnante teorico e di istruttore pratico;
f) modalita’ di svolgimento dell’attivita’ di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la
durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
g) requisiti e modalita’ per lo svolgimento degli
esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra
scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma
15;
h) disciplina dell’attivita’ pubblicitaria;
i) tariffario minimo;
l) disciplina delle modalita’ di diffida o
sospensione dall’esercizio dell’attivita’ di scuola
nautica.».

 

Art. 2  Esercizio dell’attivita’ di scuola nautica

 

  1. L’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica e’ subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita’ (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, territorialmente competente con riferimento alla sede principale della scuola.
  2. La SCIA e’ presentata dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica per una o piu’ delle seguenti attivita’:
  3. a) formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione entro dodici miglia dalla costa a motore o a vela e motore;
  4. b) formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione senza alcun limite dalla costa a motore o a vela e motore;
  5. c) formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B.
  6. La scuola nautica ha una sede principale risultante dal certificato del registro delle imprese e puo’ avere sedi secondarie.
  7. Le attivita’ di insegnamento teorico sono svolte nella sede principale della scuola nautica e nelle sedi secondarie.

 

Note all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art. 19 della legge 7 agosto

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi):

«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio

attivita’ – Scia). – 1. Ogni atto di autorizzazione,

licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta

comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni

in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attivita’

imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio

dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e

presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi

a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o

contingente complessivo o specifici strumenti di

programmazione settoriale per il rilascio degli atti

stessi, e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato,

con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti

rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa

nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,

all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della

giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi

gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,

anche derivante dal gioco, nonche’ di quelli previsti dalla

normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli

imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e’

corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni

e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli

stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli

articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

nonche’, ove espressamente previsto dalla normativa

vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici

abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita’ da

parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ art. 38, comma

4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti

di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni

sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per

consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione

di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero

l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque

sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e

asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,

salve le verifiche successive degli organi e delle

amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata

delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche’

dei relativi elaborati tecnici, puo’ essere presentata

mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad

eccezione dei procedimenti per cui e’ previsto l’utilizzo

esclusivo della modalita’ telematica; in tal caso la

segnalazione si considera presentata al momento della

ricezione da parte dell’amministrazione.

  1. L’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere

iniziata, anche nei casi di cui all’art. 19-bis, comma 2,

dalla data della presentazione della segnalazione

all’amministrazione competente.

  1. L’amministrazione competente, in caso di accertata

carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,

nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della

segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e

di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l’attivita’ intrapresa e i

suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione

competente, con atto motivato, invita il privato a

provvedere prescrivendo le misure necessarie con la

fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per

l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle

misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,

l’attivita’ si intende vietata. Con lo stesso atto

motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di

pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia

di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza

pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la

sospensione dell’attivita’ intrapresa. L’atto motivato

interrompe il termine di cui al primo periodo, che

ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato

comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di

ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano

gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

  1. Decorso il termine per l’adozione dei

provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di

cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta

comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in

presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle

attivita’ economiche a prevalente carattere finanziario,

ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di

intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58.

  1. SOPPRESSO.
  2. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato,

chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o

asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio

attivita’, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei

requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e’ punito con

la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il

termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del

comma 3 e’ ridotto a trenta giorni. Fatta salva

l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al

comma 6, restano altresi’ ferme le disposizioni relative

alla vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle

responsabilita’ e alle sanzioni previste dal decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle

leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio

attivita’, la denuncia e la dichiarazione di inizio

attivita’ non costituiscono provvedimenti taciti

direttamente impugnabili. Gli interessati possono

sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti

all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire

esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3

del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 7

settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione

ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per

le attivita’ produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e’

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n.

229, S.O.

 

Art. 3  Modalita’ di presentazione e contenuti della SCIA

 

  1. La SCIA e’ presentata al SUAP in via telematica dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della societa’ di cui ai Capi dal III al VII del Titolo V, Libro quinto, del codice civile.
  2. Nella SCIA sono dichiarati:
  3. a) la ragione sociale dell’impresa e l’indicazione della sede legale;
  4. b) la denominazione della scuola nautica;
  5. c) la sede della scuola nautica e, nel caso di sede secondaria, gli estremi della SCIA della sede principale;
  6. d) la tipologia di attivita’ e le categorie di patenti nautiche per le quali si presenta la SCIA;
  7. e) l’eventuale consorzio tra scuole nautiche al quale la scuola nautica e’ consorziata e le tipologie di corsi allo stesso demandati;
  8. f) i dati anagrafici e il codice fiscale:

1) del titolare dell’impresa, se trattasi di ditta individuale;

2) dei soci amministratori per le societa’ in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa’ in accomandita semplice o le societa’ in accomandita per azioni;

3) del legale rappresentante per ogni altro tipo di societa’;

  1. g) i dati anagrafici e il codice fiscale del responsabile didattico e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
  2. h) i dati anagrafici e il codice fiscale degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali di vela e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
  3. i) la disponibilita’ dei locali ove e’ ubicata la scuola nautica, degli arredi, delle dotazioni e degli strumenti tecnici e didattici per le lezioni teoriche di cui agli articoli 7 e 8;
  4. l) il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6 dell’articolo 49-septies del codice da parte del titolare dell’impresa, se trattasi di ditta individuale, dei soci amministratori per le societa’ in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa’ in accomandita semplice o le societa’ in accomandita per azioni, dei legali rappresentati per le altre tipologie di societa’.
  5. Alla SCIA sono allegati:
  6. a) la documentazione comprovante il possesso del requisito della capacita’ patrimoniale o finanziaria di cui all’articolo 4;
  7. b) la planimetria in scala 1:100 timbrata, firmata e datata da un professionista abilitato, corredata da sezioni, conteggi della superficie netta degli ambienti, della loro destinazione, delle eventuali modifiche apportate e rapporti aero-illuminanti;
  8. c) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della proprieta’ o della disponibilita’ delle unita’ da diporto di cui all’articolo 9 del presente regolamento, idonee in relazione alla tipologia dei corsi di formazione erogati, indicando i relativi luoghi di ormeggio e allegando:

1) licenza di navigazione, ove prevista, e certificato di sicurezza;

2) documenti di navigazione e di sicurezza previsti dallo Stato di bandiera comunitario o di un Paese terzo, con annessa copia della dichiarazione validata ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del codice;

3) polizza assicurativa conforme alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi con garanzie attive per l’impiego dell’unita’ da diporto ad uso scuola nautica e copertura assicurativa delle esercitazioni pratiche e dello svolgimento di prove di esame;

  1. d) le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dal personale docente della scuola nautica in merito al possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attivita’ di insegnante di teoria, istruttore pratico o istruttore professionale di vela di cui all’articolo 10 del presente regolamento;
  2. e) il certificato attestante l’idoneita’ psicofisica degli istruttori pratici di cui all’articolo 49-septies, comma 14, del codice;
  3. f) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal responsabile didattico in merito al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice;
  4. g) l’attestazione comprovante il versamento dei diritti di istruttoria secondo la misura e le modalita’ previste dall’amministrazione competente;
  5. h) l’eventuale attestazione comprovante l’adesione al consorzio di scuole nautiche rilasciata dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

 

Note all’art. 3:

– Per il testo dei commi 4, 6 e 14 dell’art. 49-septies

del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano

le note all’art. 1.

– Si riporta il testo dell’art. 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa (Testo A)):

«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di

notorieta’). – 1. L’atto di notorieta’ concernente stati,

qualita’ personali o fatti che siano a diretta conoscenza

dell’interessato e’ sostituito da dichiarazione resa e

sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita’

di cui all’art. 38.

  1. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del

dichiarante puo’ riguardare anche stati, qualita’ personali

e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia

diretta conoscenza.

  1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste

per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e

con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,

le qualita’ personali e i fatti non espressamente indicati

nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.

  1. Salvo il caso in cui la legge preveda

espressamente che la denuncia all’Autorita’ di Polizia

Giudiziaria e’ presupposto necessario per attivare il

procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di

documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e

qualita’ personali dell’interessato, lo smarrimento dei

documenti medesimi e’ comprovato da chi ne richiede il

duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

– Si riporta il comma 3 dell’art. 2 del decreto

legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da

diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma

dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«3. Qualora le attivita’ di cui al comma 1 siano

svolte stabilmente in Italia con unita’ da diporto battenti

bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea o di un Paese

terzo, l’esercente presenta allo Sportello telematico del

diportista (STED) una dichiarazione contenente le

caratteristiche dell’unita’, il titolo che attribuisce la

disponibilita’ della stessa, nonche’ gli estremi della

polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e

di responsabilita’ civile verso terzi e della

certificazione di sicurezza in possesso. Copia della

dichiarazione, validata dall’Ufficio di conservatoria

centrale delle unita’ da diporto (UCON) per il tramite

dello Sportello telematico del diportista (STED), deve

essere mantenuta a bordo.».

 

Art. 4  Requisiti minimi di capacita’ patrimoniale o finanziaria

 

  1. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’, la scuola nautica e’ tenuta a dimostrare una capacita’ patrimoniale non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un’attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
  2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la scuola nautica puo’ dimostrare una capacita’ finanziaria non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un’attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero societa’ finanziarie ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, utilizzando il modello in Allegato I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
  3. I requisiti di cui al presente articolo non si applicano agli istituti tecnici di cui all’articolo 49-septies, comma 9, del codice, in quanto amministrazioni pubbliche.

 

Note all’art. 4:

– Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle

revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,

che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che

abroga la direttiva 84/253/CEE) e’ pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

– Si riporta il testo dell’art. 106 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). – 1.

L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attivita’ di

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e’

riservato agli intermediari finanziari autorizzati,

iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

  1. Oltre alle attivita’ di cui al comma 1 gli

intermediari finanziari possono:

  1. a) emettere moneta elettronica e prestare servizi

di pagamento a condizione che siano a cio’ autorizzati ai

sensi dell’art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel

relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a

condizione che siano a cio’ autorizzati ai sensi dell’art.

114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

  1. b) prestare servizi di investimento se autorizzati

ai sensi dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58;

  1. c) esercitare le altre attivita’ a loro

eventualmente consentite dalla legge nonche’ attivita’

connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni

dettate dalla Banca d’Italia.

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita

la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attivita’

indicate nel comma 1, nonche’ in quali circostanze ricorra

l’esercizio nei confronti del pubblico.».

– Per il testo dell’art. 49-septies, comma 9, del

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le

note all’art. 1.

 

Art. 5  Modifiche dell’attivita’

 

  1. La scuola nautica presenta una SCIA di variazione al SUAP nei seguenti casi:
  2. a) trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali;
  3. b) apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacita’ finanziaria, che e’ dimostrata per la sola sede principale;
  4. c) modifica o integrazione della tipologia di attivita’ di cui all’articolo 2, comma 2, dimostrando il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal presente regolamento;
  5. d) inserimento, sostituzione, distoglimento delle unita’ da diporto adibite all’esercizio dell’attivita’;
  6. e) variazione dell’organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.
  7. La scuola nautica presenta al SUAP una comunicazione di variazione o subingresso nei seguenti casi:
  8. a) subingresso nell’attivita’ tramite atti di cessione o conferimento d’azienda, fusione per incorporazione, scissione, donazione, comodato, affitto di azienda, successione o altre cause di subentro;
  9. b) modifica della ragione sociale o denominazione dell’impresa;
  10. c) variazione della composizione societaria per cessione o variazione di quote societarie o del capitale sociale che puo’ intervenire con o senza variazione della ragione sociale.
  11. Nel caso di decesso, sopravvenuta incapacita’ fisica o giuridica o altro grave impedimento del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica, gli eredi o gli aventi causa ne danno comunicazione al SUAP, entro trenta giorni dall’evento, e possono richiedere di proseguire l’attivita’, provvedendo a designare un sostituto in possesso dei requisiti prescritti. Fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’amministrazione competente, la comunicazione consente la prosecuzione dell’attivita’ di scuola nautica per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della comunicazione nonche’ per ulteriori sei mesi a seguito di nuova comunicazione. Scaduti detti termini, per continuare l’attivita’ gli eredi o gli aventi causa presentano la comunicazione di subingresso nell’attivita’. Il subingresso e’ subordinato al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
  12. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica, per motivate esigenze, puo’ sospendere, per massimo due volte, l’esercizio dell’attivita’ per un periodo complessivo di non oltre dodici mesi, previa comunicazione al SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l’attivita’ sia regolarmente ripresa a seguito di comunicazione al SUAP, l’attivita’ si intende cessata.

 

Art. 6  Apertura di sedi secondarie

 

  1. L’apertura di sedi secondarie, ubicate in territori ricadenti nella competenza di amministrazioni diverse da quelle della sede principale, e’ comunicata al SUAP territorialmente competente per la sede principale che la trasmette al SUAP territorialmente competente per la sede secondaria.
  2. Per ciascuna sede secondaria deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti ad eccezione della capacita’ patrimoniale che deve essere dimostrata solo per la sede principale.
  3. In caso di sospensione dall’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 18, del codice e per la durata della stessa, non e’ consentita l’apertura di sedi secondarie.

 

Note all’art. 6:

– Per il testo dell’art. 49-septies, comma 18, del

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le

note all’art. 1.

 

Art. 7  Caratteristiche dei locali

 

  1. Salvo l’ipotesi di cui al comma 3, i locali sono in via esclusiva adibiti all’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica, sono dichiarati nella SCIA e possiedono le seguenti caratteristiche strutturali e funzionali:
  2. a) conformita’ al regolamento edilizio vigente nonche’ alla normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilita’ e abitabilita’, destinazione d’uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e a ogni altra disposizione in tema di acceso e uso di locali aperti al pubblico;
  3. b) un’aula indipendente di almeno venticinque metri quadrati di superficie e comunque di superficie tale da garantire la disponibilita’ di almeno uno virgola cinquanta metri quadrati di superficie per ciascun allievo, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico;
  4. c) un ufficio di segreteria di almeno dieci metri quadrati di superficie ubicato nella stessa sede e con ingresso autonomo;
  5. d) servizi igienici adeguati secondo la vigente normativa.
  6. In deroga a quanto previsto dall’articolo 22, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole nautiche autorizzate all’esercizio dell’attivita’ alla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo il caso di trasferimento di sede.
  7. Se la scuola nautica ha titolo a svolgere anche l’attivita’ di autoscuola di cui all’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o attivita’ di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, i locali possono avere in comune l’ingresso, gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e i servizi igienici. Le autoscuole possono avere in comune con le scuole nautiche anche l’aula per le lezioni teoriche.

 

Note all’art. 7:

– Si riporta il testo dell’art. 123 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada):

«Art. 123 (Autoscuole). – 1. Le scuole per

l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei

conducenti sono denominate autoscuole.

  1. Le autoscuole sono soggette a vigilanza

amministrativa e tecnica da parte delle province, alle

quali compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui

al comma 11-bis.

  1. I compiti delle province in materia di

dichiarazioni di inizio attivita’ e di vigilanza

amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di

apposite direttive emanate dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi

legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica

sull’insegnamento.

  1. Le persone fisiche o giuridiche, le societa’, gli

enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio

attivita’. Il titolare deve avere la proprieta’ e gestione

diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio,

nonche’ la gestione diretta dei beni patrimoniali

dell’autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento

nei confronti del concedente; nel caso di apertura di

ulteriori sedi per l’esercizio dell’attivita’ di

autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso

di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della

capacita’ finanziaria che deve essere dimostrata per una

sola sede, e deve essere preposto un responsabile

didattico, in organico quale dipendente o collaboratore

familiare ovvero anche, nel caso di societa’ di persone o

di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,

che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad

eccezione della capacita’ finanziaria.

  1. La dichiarazione puo’ essere presentata da chi

abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta

e sia in possesso di adeguata capacita’ finanziaria, di

diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione

quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno

un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.

Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal

presente comma, ad eccezione della capacita’ finanziaria

che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono

richiesti al legale rappresentante.

  1. La dichiarazione non puo’ essere presentata dai

delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da

coloro che sono sottoposti a misure amministrative di

sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste

dall’art. 120, comma 1.

  1. L’autoscuola deve svolgere l’attivita’ di

formazione dei conducenti per il conseguimento di patente

di qualsiasi categoria, possedere un’adeguata attrezzatura

tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori

riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, che rilascia specifico attestato di

qualifica professionale. Qualora piu’ scuole autorizzate si

consorzino e costituiscano un centro di istruzione

automobilistica, riconosciuto dall’ufficio competente del

Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri

uniformi fissati con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole

possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro

di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti

per il conseguimento di tutte le categorie di patenti,

anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B,

e dei documenti di abilitazione e di qualificazione

professionale. In caso di applicazione del periodo

precedente, le dotazioni complessive, in personale e in

attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono

essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione,

presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di

patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1,

lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente

la patente di guida, nelle condizioni ivi previste,

consente il conseguimento, rispettivamente, della patente

A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida.

7-bis. L’avvio di attivita’ di un’autoscuola avviene

tramite segnalazione certificata di inizio di attivita’ ai

sensi dell’art. 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990,

  1. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico

delle attivita’ produttive istituito presso il comune

territorialmente competente in ragione della sede

dell’autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive

relative alla disponibilita’ del parco veicolare ai sensi

del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attivita’

produttive e’ assicurata una specifica funzionalita’ di

accesso e consultazione dell’archivio nazionale dei veicoli

di cui all’art. 226, commi 5, 6 e 7.

  1. L’attivita’ dell’autoscuola e’ sospesa per un

periodo da uno a tre mesi quando:

  1. a) l’attivita’ dell’autoscuola non si svolga

regolarmente;

  1. b) il titolare non provveda alla sostituzione degli

insegnanti o degli istruttori che non siano piu’ ritenuti

idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i

trasporti terrestri;

  1. c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date

dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti

terrestri ai fini del regolare funzionamento

dell’autoscuola.

  1. L’esercizio dell’autoscuola e’ revocato quando:
  2. a) siano venuti meno la capacita’ finanziaria e i

requisiti morali del titolare;

  1. b) venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica

dell’autoscuola;

  1. c) siano stati adottati piu’ di due provvedimenti

di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei

requisiti morali del titolare, a quest’ultimo e’ parimenti

revocata l’idoneita’ tecnica. L’interessato potra’

conseguire una nuova idoneita’ trascorsi cinque anni dalla

revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di

capacita’ finanziaria; i requisiti di idoneita’, i corsi di

formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,

degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per

conducenti; le modalita’ di svolgimento delle verifiche di

cui al comma 7-bis; i criteri per l’accreditamento da parte

delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui

al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e

sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire

l’eventuale svolgimento degli esami, nonche’ la durata dei

corsi; i programmi di esame per l’accertamento della

idoneita’ tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui

si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi

di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e

degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono

organizzati:

  1. a) dalle autoscuole che svolgono l’attivita’ di

formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi

categoria di patente ovvero dai centri di istruzione

automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

  1. b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle

province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della

disciplina quadro di settore definita con l’intesa

stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche’ dei criteri

specifici dettati con il decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

  1. Chiunque gestisce un’autoscuola senza la

dichiarazione di inizio attivita’ o i requisiti prescritti

e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 11.108 ad euro 16.661. Dalla violazione

consegue la sanzione amministrativa accessoria

dell’immediata chiusura dell’autoscuola e di cessazione

della relativa attivita’, ordinata dal competente ufficio

secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo

VI.

11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti

impartita in forma professionale o, comunque, a fine di

lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente

articolo costituisce esercizio abusivo dell’attivita’ di

autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare

abusivamente l’attivita’ di autoscuola e’ soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

11.108 ad euro 16.661. Si applica inoltre il disposto del

comma 9-bis del presente articolo.

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di

insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e’ sospeso

dalla regione territorialmente competente o dalle province

autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del

soggetto che svolge i corsi:

  1. a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il

corso non si tiene regolarmente;

  1. b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il

corso si tiene in carenza dei requisiti relativi

all’idoneita’ dei docenti, alle attrezzature tecniche e al

materiale didattico;

  1. c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi

nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di

cui alle lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o

le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono

l’inibizione alla prosecuzione dell’attivita’ per i

soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi

all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi

della lettera c) del comma 11-ter, e’ adottato un ulteriore

provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)

del medesimo comma.

  1. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o

istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza

essere a cio’ abilitato ed autorizzato, e’ soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

173 ad euro 694.

  1. Nel regolamento saranno stabilite le modalita’

per la dichiarazione di inizio attivita’, fermo restando

quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento

saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli

enti pubblici non economici, dell’attivita’ di consulenza,

secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.».

– Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto

1991, n. 264, si vedano le note alle premesse.

 

Art. 8  Caratteristiche delle dotazioni d’arredo e di uso didattico

 

  1. Le scuole nautiche dispongono di un’adeguata dotazione di arredi e strumentazione per l’uso didattico da impiegare per le lezioni teoriche, commisurata al numero massimo di allievi determinato in relazione alla superficie dell’aula, che consenta a ciascun allievo di partecipare attivamente alle lezioni e di acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte nautiche, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.
  2. L’arredamento dell’aula adibita all’insegnamento teorico e’ composto almeno dai seguenti elementi:
  3. a) una cattedra o tavolo da insegnante;
  4. b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri uno virgola dieci di lunghezza e zero virgola ottanta di altezza o una lavagna luminosa;
  5. c) postazioni a sedere per gli allievi, dotate di tavolo o piano di scrittura, in proporzione alla superficie dell’aula;
  6. d) due tavoli da carteggio.
  7. La dotazione minima del materiale didattico per le lezioni teoriche e’ costituita da:
  8. a) strumenti:

1) bussola magnetica nautica;

2) barometro aneroide, termometro e orologio sul quale sono indicati i minuti di silenzio radio;

3) strumento di radio posizionamento GPS;

4) cintura di salvataggio;

5) razzo a paracadute inerte, fuoco a mano inerte e boetta fumogena;

6) estintore portatile;

7) apparato VHF marino (anche portatile) conforme alla normativa vigente;

8) cime di differente diametro;

  1. b) sussidi didattici:

1) fac-simile della tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;

2) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche e altro materiale per carteggiare;

3) tavole per il calcolo delle rette d’altezza, tavole nautiche, tavole di marea ed effemeridi nautiche, per le sole scuole nautiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c);

4) carte di analisi meteorologica, per le sole scuole nautiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c);

5) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste, per le sole scuole nautiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c);

6) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;

7) modello in scala di sezione di un’unita’ da diporto ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;

8) rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una imbarcazione a vela ovvero modello in scala;

9) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino ovvero relativo modello;

10) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;

11) rappresentazione grafica raffigurante i segnali sonori previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare;

12) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l’utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;

  1. c) documentazione didattica:

1) un volume del portolano del Mediterraneo;

2) elenco dei fari e segnali da nebbia;

3) radioservizi per la navigazione parte I e II;

4) un fascicolo degli avvisi ai naviganti;

5) pubblicazione n. 1111 dell’Istituto idrografico della Marina militare;

6) regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

  1. I sussidi didattici, ad eccezione delle carte nautiche, possono essere resi disponibili tramite sistemi audiovisivi interattivi e supporti multimediali.

 

Art. 9   Unita’ da diporto

 

  1. La disponibilita’ dell’unita’ da diporto e’ dimostrata attraverso la presentazione di copia semplice di:
  2. a) atto o documento che attesta la proprieta’ totale dell’unita’;
  3. b) atto o documento che attesta l’utilizzazione in locazione finanziaria dell’unita’;
  4. c) dichiarazione di armatore;
  5. d) contratto di locazione registrato della durata di almeno sei mesi, avente a oggetto l’uso commerciale ai fini dell’insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica e’ conduttrice unica dell’unita’;
  6. e) contratto di comodato d’uso gratuito o oneroso registrato della durata di almeno sei mesi, avente ad oggetto l’uso commerciale ai fini dell’insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica e’ comodataria unica dell’unita’.
  7. La disponibilita’ di ulteriori unita’ da diporto puo’ essere comprovata mediante l’adesione della scuola nautica ad un consorzio, costituito ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 1, del codice.
  8. Le unita’ da diporto adibite all’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica hanno a bordo i documenti di navigazione e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni. Devono, altresi’:
  9. a) essere abilitate almeno per il tipo di navigazione per cui si erogano i corsi di conseguimento della patente nautica;
  10. b) avere copertura assicurativa, in conformita’ alle disposizioni vigenti, per eventuali danni alle persone imbarcate e a terzi durante lo svolgimento delle suddette attivita’. La polizza assicurativa indica espressamente che l’assicurazione e’ estesa anche agli eventuali danni causati nell’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica da parte di soggetti diversi dal contraente della polizza assicurativa;
  11. c) esporre in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta «SCUOLA NAUTICA» di dimensioni minime centimetri cento di lunghezza e venti di altezza.

 

Note all’art. 9:

– Per il testo dell’art. 49-septies, comma 1, del

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le

note all’art. 1.

 

Art. 10   Personale docente delle scuole nautiche

 

  1. Il personale docente puo’ operare nella sede principale e nelle sedi secondarie della medesima o di altre scuole nautiche o nei consorzi.
  2. Nelle scuole nautiche e’ abilitato a svolgere l’attivita’ di insegnamento teorico anche il personale docente degli istituti tecnici, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di apparati e impianti marittimi, di cui all’articolo 49-septies, comma 12, del codice, che abbia conseguito l’abilitazione all’insegnamento della disciplina scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo, che sia o sia stato per almeno cinque anni titolare nella classe di concorso A-43, ovvero che sia in quiescenza da non piu’ di cinque anni.

 

Note all’art. 10:

– Per il testo dell’art. 49-septies, comma 12, del

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le

note all’art. 1.

 

Art. 11  Modalita’ di svolgimento dell’attivita’ di formazione

 

  1. L’attivita’ di formazione e’ articolata in corsi che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nella misura minima indicata nell’Allegato II, che costituisce parte integrante del presente rgolamento.
  2. Le sessioni di formazione hanno la durata massima di quattro ore giornaliere.
  3. La scuola nautica rilascia all’allievo un attestato di frequenza relativo allo svolgimento delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche. L’attestato e’ redatto in duplice originale di cui uno consegnato all’allievo e l’altro conservato per cinque anni agli atti della scuola nautica.

 

Art. 12  Disposizioni sull’attivita’ della scuola nautica

 

  1. La scuola nautica espone nella sede principale e nelle eventuali sedi secondarie in luogo visibile al pubblico:
  2. a) la SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dal SUAP;
  3. b) copia del certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  4. c) il tariffario compilato in modo chiaro e leggibile e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della scuola nautica, munito del visto dell’amministrazione competente;
  5. d) i giorni e gli orari di apertura al pubblico e delle lezioni teoriche;
  6. e) i periodi di chiusura della scuola.
  7. Le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 possono essere, in alternativa all’esposizione presso la scuola nautica, pubblicate sul sito internet aziendale.
  8. La scuola nautica presenta all’amministrazione competente il registro d’iscrizione degli allievi per l’apposizione del visto entro quindici giorni dalla data di presentazione della SCIA. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di esaurimento delle pagine del registro.
  9. La scuola nautica cura la tenuta e l’aggiornamento del registro d’iscrizione degli allievi con specifico riferimento ai seguenti dati:
  10. a) numero progressivo di iscrizione;
  11. b) data di iscrizione;
  12. c) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, tipo e numero del documento di identita’ e data del rilascio;
  13. d) categoria di abilitazione richiesta, con specifico riferimento all’eventuale abilitazione alla conduzione a vela;
  14. e) data degli esami di teoria e relativo esito;
  15. f) data degli esami pratici e relativo esito;
  16. g) numero patente nautica e data di rilascio ed eventuali note;
  17. h) sia per le scuole nautiche che per i consorzi di istruzione per la nautica, indicazione del trasferimento o provenienza dell’allievo.
  18. Sul registro non sono ammesse cancellature ne’ raschiature, gli eventuali errori sono corretti mantenendo visibile l’errore e le correzioni sono convalidate dal titolare o legale rappresentante della scuola nautica tramite sottoscrizione a margine. Il registro e’ tenuto a disposizione del personale preposto alla vigilanza.
  19. I consorzi per l’istruzione nautica compilano il registro di iscrizione degli allievi, vidimato in osservanza delle disposizioni di cui al comma 3.
  20. I registri di cui ai commi 3 e 6 sono compilati giornalmente in ordine cronologico, numerati progressivamente in ogni loro pagina e tenuti a disposizione delle amministrazioni competenti per cinque anni.
  21. Durante le esercitazioni pratiche, a bordo dell’unita’ e’ tenuta una copia della SCIA, recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dal SUAP, nonche’ copia delle domande di ammissione agli esami degli allievi presenti a bordo, completa di visto dell’autorita’ marittima o dell’ufficio motorizzazione civile presso cui sono state presentate. Le domande, accompagnate da un documento d’identita’ personale, costituiscono autorizzazione per le esercitazioni pratiche.

 

Art. 13  Cessazione dell’attivita’

 

  1. Il titolare o legale rappresentante della scuola nautica comunica al SUAP l’avvenuta cessazione dell’attivita’ e trasferisce gli allievi iscritti che non hanno completato i corsi e gli esami ad altra scuola nautica indicata dall’allievo.
  2. L’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica cessa:
  3. a) per decesso del titolare o del legale rappresentante, salva l’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 3;
  4. b) per scioglimento della societa’ o fallimento della societa’ o del titolare della scuola nautica;
  5. c) per rinuncia espressa all’esercizio dell’attivita’;
  6. d) per ingiustificata sospensione per tre mesi o mancato esercizio dell’attivita’;
  7. e) per mancata ripresa dell’attivita’ dopo il periodo di sospensione di cui all’articolo 5, comma 4, o per interdizione dall’esercizio dell’attivita’ disposta ai sensi del presente regolamento.

 

Art. 14  Consorzi di scuole nautiche

 

  1. L’attivita’ di scuola nautica puo’ essere esercitata anche in forma di consorzio di scuole nautiche secondo le disposizioni di cui agli articoli da 2602 a 2615-ter del codice civile. Salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, ai consorzi si applicano le disposizioni del presente regolamento riferite alle scuole nautiche.
  2. Il legale rappresentante del consorzio presenta la SCIA secondo le modalita’ di cui agli articoli 3 e 5, indica le scuole aderenti al consorzio e dichiara che la sede del consorzio e’ in uno dei comuni in cui ha sede una delle scuole nautiche consorziate e che le scuole nautiche aderenti al consorzio hanno sede nella medesima provincia ove e’ ubicato il consorzio, fatta salva l’ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purche’ limitrofi al comune in cui e’ ubicata la sede del centro stesso.
  3. Al consorzio possono essere iscritti soltanto gli allievi provenienti dalle scuole nautiche aderenti allo stesso, previa annotazione sull’apposito registro.
  4. Ciascuna scuola nautica aderente a un consorzio deve svolgere, per i propri allievi, almeno i corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento delle patenti nautiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) a motore e puo’ demandare al consorzio, integralmente o parzialmente, corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento delle altre patenti nautiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c).
  5. Le scuole nautiche continuano ad esercitare autonomamente le attivita’ non demandate al consorzio.
  6. Le scuole nautiche comunicano all’amministrazione competente, entro quindici giorni, l’adesione ovvero il recesso da un consorzio nonche’ ogni informazione relativa a variazioni nello svolgimento dei corsi direttamente eseguiti o delegati.

 

Art. 15  Istituti tecnici

 

  1. La SCIA presentata al SUAP dagli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 9, del codice, e’ sottoscritta dal dirigente scolastico. L’amministrazione competente trasmette la relativa documentazione agli uffici scolastici regionali competenti per territorio ai fini dell’esercizio della vigilanza di cui al comma 9 del presente articolo.
  2. Nella SCIA sono dichiarati:
  3. a) la denominazione dell’istituto;
  4. b) la sede dell’istituto e le eventuali sedi secondarie;
  5. c) la tipologia di attivita’ e le categorie di patenti nautiche per le quali si presenta la SCIA;
  6. d) i dati anagrafici e il codice fiscale del dirigente scolastico e del responsabile didattico;
  7. e) i dati anagrafici e il codice fiscale degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali di vela;
  8. f) la disponibilita’ dei locali, degli arredi, delle dotazioni e degli strumenti tecnici e didattici per le lezioni teoriche in conformita’ agli articoli 7 e 8;
  9. g) il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice.
  10. Alla SCIA sono allegati:
  11. a) la planimetria in scala 1:100 timbrata e firmata da un professionista abilitato, corredata da sezioni, conteggi della superficie netta degli ambienti e rapporti aero-illuminanti;
  12. b) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della proprieta’ o della disponibilita’ delle unita’ da diporto di cui all’articolo 9 del presente regolamento, indicando i relativi luoghi di ormeggio;
  13. c) le dichiarazioni rese dal personale docente della scuola nautica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in merito al possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attivita’ di insegnante di teoria o istruttore pratico o istruttore professionale di vela di cui all’articolo 10 del presente regolamento;
  14. d) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal responsabile didattico in merito al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice;
  15. e) l’attestazione comprovante il versamento dei diritti di istruttoria secondo la misura e le modalita’ previste dall’amministrazione competente;
  16. f) il certificato attestante l’idoneita’ psicofisica degli istruttori pratici di cui all’articolo 49-septies, comma 14, del codice.
  17. L’istituto tecnico produce all’amministrazione competente il registro d’iscrizione degli allievi per l’apposizione del visto. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di esaurimento delle pagine del registro.
  18. I requisiti e le condizioni previsti per la presentazione della SCIA devono permanere per tutto il periodo di esercizio dell’attivita’.
  19. Il dirigente scolastico presenta la SCIA di variazione al SUAP nei seguenti casi:
  20. a) variazione del dirigente scolastico o del responsabile didattico;
  21. b) modifica o integrazione della tipologia di attivita’ di cui all’articolo 2, comma 2, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
  22. Il dirigente scolastico, per motivate esigenze documentate, puo’ sospendere l’esercizio dell’attivita’ per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l’attivita’ sia regolarmente ripresa, l’attivita’ si intende cessata.
  23. Nei casi di modifica della denominazione, sospensione volontaria, ripresa o cessazione dell’attivita’, la comunicazione e’ effettuata al SUAP nei modi stabiliti dal presente regolamento.
  24. L’attivita’ di vigilanza amministrativa prevista dall’articolo 49-septies, comma 9, del codice, e’ esercitata dagli Uffici scolastici regionali di riferimento ed e’ limitata alle condizioni e ai requisiti di cui al presente articolo e all’articolo 17 del presente regolamento.

 

Note all’art. 15:

– Per il testo dei commi 4, 6, 9 e 14 dell’art.

49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

si vedano le note all’art. 1.

– Per il testo dell’art. 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le

note all’art. 3.

 

Art. 16  Autoscuole

 

  1. Alle autoscuole di cui all’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 che presentano la SCIA per l’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49-septies del codice e del presente regolamento.

 

Note all’art. 16:

– Per il testo dell’art. 123 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, si vedano le note all’art. 7.

– Per il testo dell’art. 49-septies del decreto

legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note

all’art. 1.

 

Art. 17  Modalita’ di svolgimento dei controlli

 

  1. L’attivita’ di vigilanza delle amministrazioni competenti e’ esercitata sulle scuole nautiche, le sedi secondarie e i luoghi di ormeggio ubicati nel territorio di competenza, anche tramite forme di collaborazione istituzionale con le amministrazioni a vario titolo coinvolte. Dette amministrazioni assicurano il coordinamento dei controlli nel caso di scuole nautiche aventi sedi o luoghi di ormeggio ubicati nei territori ricadenti nella competenza territoriale di amministrazioni diverse.
  2. I controlli, effettuati con cadenza almeno triennale, concernono la gestione dell’attivita’ di scuola nautica e il permanere dei requisiti prescritti nel codice e nel presente regolamento, avuto principale riguardo a:
  3. a) presentazione della SCIA;
  4. b) possesso e mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi;
  5. c) verifica della regolare tenuta del registro di iscrizione degli allievi;
  6. d) verifica dei requisiti di idoneita’ di insegnanti di teoria, istruttori pratici, istruttori professionali di vela e responsabile didattico;
  7. e) verifica della regolare esecuzione dei corsi, del rispetto dello svolgimento dell’attivita’ di formazione e della corretta gestione dell’attivita’ della scuola nautica;
  8. f) accertamento della avvenuta affissione al pubblico della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato o dell’autorizzazione gia’ rilasciata;
  9. g) affissione al pubblico del tariffario e degli orari di apertura della scuola;
  10. h) conformita’ delle unita’ da diporto alle caratteristiche prescritte e assolvimento dell’obbligo assicurativo;
  11. i) idoneita’ e completezza delle attrezzature impiegate nell’attivita’ didattica;
  12. l) caratteristiche dei locali adibiti alla attivita’ didattica.

 

Art. 18  Diffida, sospensione e interdizione

 

  1. In caso di irregolarita’, omissioni o violazioni nell’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica ovvero in caso di perdita dei requisiti prescritti, le amministrazioni competenti adottano, tenuto conto della gravita’ della fattispecie, un provvedimento motivato di diffida, di sospensione o di interdizione dall’esercizio dell’attivita’.
  2. Il provvedimento di diffida e’ adottato nei casi di:
  3. a) irregolare tenuta del registro d’iscrizione degli allievi;
  4. b) mancata esposizione della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato o del provvedimento autorizzativo gia’ rilasciato;
  5. c) mancata esposizione del tariffario o applicazione di tariffe diverse da quelle esposte;
  6. d) mancata comunicazione delle modifiche apportate ai locali;
  7. e) mancata comunicazione dell’uscita della scuola nautica da un consorzio e di adesione a un altro consorzio entro il termine di cui all’articolo 14, comma 6;
  8. f) partecipazione alle lezioni di teoria di allievi non iscritti nel registro d’iscrizione degli allievi;
  9. g) partecipazione alle esercitazioni pratiche a bordo del mezzo nautico di allievi non iscritti nel registro d’iscrizione degli allievi;
  10. h) mancato rispetto dell’attivita’ di formazione minima.
  11. Il provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica da uno a sei mesi e’ adottato se:
  12. a) la scuola nautica non ha sanato le irregolarita’ contestate dalle amministrazioni vigilanti nel provvedimento di diffida;
  13. b) il personale insegnante o istruttore impiegato non e’ stato dichiarato nella SCIA o risulta privo dei requisiti prescritti;
  14. c) l’attivita’ e’ stata trasferita in altri locali senza presentazione della SCIA di variazione della sede;
  15. d) e’ intervenuta l’adozione di tre provvedimenti di diffida nel corso dell’ultimo biennio;
  16. e) sono intervenute variazioni nella titolarita’ della scuola nautica o del legale rappresentante nel caso di societa’ o consorzi, non segnalate con SCIA di variazione;
  17. f) sono utilizzate per le esercitazioni pratiche unita’ da diporto non dichiarate in sede di SCIA o non conformi o non in regola con le dotazioni di sicurezza e con le visite periodiche prescritte dalle disposizioni vigenti e con gli obblighi assicurativi.
  18. Il provvedimento di interdizione dall’esercizio dell’attivita’ e’ adottato nei casi di:
  19. a) perdita di uno o piu’ requisiti prescritti per l’esercizio dell’attivita’ di scuola nautica;
  20. b) perdita della capacita’ patrimoniale o finanziaria di cui all’articolo 4;
  21. c) perdita dei requisiti morali;
  22. d) inidoneita’ o indisponibilita’ dei locali o mancanza dell’attrezzatura tecnica e didattica;
  23. e) impiego di personale insegnante o istruttore in possesso dei requisiti prescritti ma non dichiarato nella SCIA, anche dopo la sospensione comminata ai sensi del comma 3, lettera b);
  24. f) impiego di personale insegnante o istruttore per le esercitazioni pratiche non in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle relative funzioni, anche dopo la sospensione dall’esercizio dell’attivita’ comminata ai sensi del comma 3, lettera b);
  25. g) indisponibilita’ delle unita’ da diporto idonee per le esercitazioni e gli esami;
  26. h) svolgimento dell’attivita’ di insegnamento teorico in sedi diverse da quelle indicate nella SCIA o gia’ autorizzate;
  27. i) mancata osservanza del provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
  28. l) adozione di piu’ di due provvedimenti di sospensione dell’attivita’ nell’arco dell’ultimo quinquennio.

 

Art. 19  Attivita’ pubblicitaria

 

  1. Le scuole nautiche e i consorzi di scuole nautiche possono svolgere pubblicita’ informativa sulle attivita’ di formazione e preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
  2. La pubblicita’ e tutte le informazioni diffuse con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altre scuole nautiche, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. In ogni caso, le informazioni devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

 

Art. 20  Tariffario

 

  1. La scuola nautica presenta il tariffario all’amministrazione competente per territorio ai fini dell’apposizione del visto. Analoga procedura deve essere seguita in caso di modifiche del tariffario.
  2. Il tariffario deve rispettare gli importi minimi indicati nell’allegato III, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si puo’ procedere ad aggiornare le tariffe di cui all’allegato III.
  3. Il tariffario deve indicare:
  4. a) in relazione ad ogni tipologia di patente nautica, il corrispettivo complessivo richiesto per ciascun corso, comprensivo delle lezioni di teoria e di pratica;
  5. b) per ciascun corso, il numero delle lezioni di teoria, il numero delle esercitazioni a motore ed eventualmente a vela comprese nel corrispettivo e la durata delle lezioni;
  6. c) i servizi e le prestazioni compresi nel corrispettivo dovuto alla scuola nautica;
  7. d) eventuali oneri aggiuntivi non ricompresi nel corrispettivo.
  8. Le amministrazioni competenti, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottano un modello di tariffario che le scuole nautiche sono tenute ad utilizzare.

 

Art. 21  Trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza

 

  1. L’amministrazione competente e’ titolare del trattamento dei dati personali raccolti relativi all’esercizio delle scuole nautiche di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), dei dati attestanti l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 49-septies, comma 6, del codice richiamato dall’articolo 3, comma 2, lettera l) del presente regolamento, nonche’ dei dati personali inerenti al provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall’esercizio dell’attivita’, o di interdizione dall’esercizio dell’attivita’. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche’ a quelle nazionali vigenti.
  2. L’amministrazione competente assicura che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  3. Le scuole nautiche e i consorzi sono titolari del trattamento dei dati anagrafici degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici, dei dati anagrafici e di quelli relativi al trasferimento o provenienza degli allievi, nonche’ della tenuta e l’aggiornamento del registro d’iscrizione degli allievi.
  4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentito il Garante della protezione dei dati personali, vengono individuati, nel rispetto, in particolare, dei principi di proporzionalita’ rispetto alla specifica finalita’ perseguita e di minimizzazione, le modalita’ e i tempi di conservazione dei dati personali, da limitarsi al tempo strettamente indispensabile alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attivita’ oggetto di autorizzazione, nonche’ le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

 

Note all’art. 21:

– Per il testo dell’art. 49-septies, comma 6, del

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le

note all’art. 1.

– Si riporta il testo dell’art. 2-sexies del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di

protezione dei dati personali, recante disposizioni per

l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento

(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga

la direttiva 95/46/CE):

«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari

di dati personali necessario per motivi di interesse

pubblico rilevante). – 1. I trattamenti delle categorie

particolari di dati personali di cui all’art. 9, paragrafo

1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse

pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g),

del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti

dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento

interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da

atti amministrativi generali che specifichino i tipi di

dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili

e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche’ le

misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti

fondamentali e gli interessi dell’interessato.

1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi

di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel

rispetto delle finalita’ istituzionali di ciascuno, dal

Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanita’,

dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,

dall’Agenzia italiana del farmaco, dall’Istituto nazionale

per la promozione della salute delle popolazioni migranti e

per il contrasto delle malattie della poverta’ e,

relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche

mediante l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi

informativi su base individuale del Servizio sanitario

nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico

(FSE), aventi finalita’ compatibili con quelle sottese al

trattamento, con le modalita’ e per le finalita’ fissate

con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma

1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto

previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice

dell’amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida

dell’Agenzia per l’Italia digitale in materia di

interoperabilita’.

  1. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera

rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti

effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse

pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle

seguenti materie:

  1. a) accesso a documenti amministrativi e accesso

civico;

  1. b) tenuta degli atti e dei registri dello stato

civile, delle anagrafi della popolazione residente in

Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e

delle liste elettorali, nonche’ rilascio di documenti di

riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle

generalita’;

  1. c) tenuta di registri pubblici relativi a beni

immobili o mobili;

  1. d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati

alla guida e dell’archivio nazionale dei veicoli;

  1. e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione

dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;

  1. f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di

altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,

nonche’ documentazione delle attivita’ istituzionali di

organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di

verbali e resoconti dell’attivita’ di assemblee

rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o

assembleari;

  1. g) esercizio del mandato degli organi

rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro

scioglimento, nonche’ l’accertamento delle cause di

ineleggibilita’, incompatibilita’ o di decadenza, ovvero di

rimozione o sospensione da cariche pubbliche;

  1. h) svolgimento delle funzioni di controllo,

indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato

ispettivo e l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge

e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive

finalita’ direttamente connesse all’espletamento di un

mandato elettivo;

  1. i) attivita’ dei soggetti pubblici dirette

all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle

disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese

quelle di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale;

  1. l) attivita’ di controllo e ispettive;
  2. m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di

benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri

emolumenti e abilitazioni;

  1. n) conferimento di onorificenze e ricompense,

riconoscimento della personalita’ giuridica di

associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,

accertamento dei requisiti di onorabilita’ e di

professionalita’ per le nomine, per i profili di competenza

del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche

direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni

scolastiche non statali, nonche’ rilascio e revoca di

autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,

patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati

d’onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

  1. o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del

terzo settore;

  1. p) obiezione di coscienza;
  2. q) attivita’ sanzionatorie e di tutela in sede

amministrativa o giudiziaria;

  1. r) rapporti istituzionali con enti di culto,

confessioni religiose e comunita’ religiose;

  1. s) attivita’ socio-assistenziali a tutela dei

minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e

incapaci;

  1. t) attivita’ amministrative e certificatorie

correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia

sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai

trapianti d’organo e di tessuti nonche’ alle trasfusioni di

sangue umano;

  1. u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei

soggetti operanti in ambito sanitario, nonche’ compiti di

igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e

salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia

della vita e incolumita’ fisica;

  1. v) programmazione, gestione, controllo e

valutazione dell’assistenza sanitaria, ivi incluse

l’instaurazione, la gestione, la pianificazione e il

controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti

accreditati o convenzionati con il servizio sanitario

nazionale;

  1. z) vigilanza sulle sperimentazioni,

farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in

commercio e all’importazione di medicinali e di altri

prodotti di rilevanza sanitaria;

  1. aa) tutela sociale della maternita’ ed interruzione

volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,

integrazione sociale e diritti dei disabili;

  1. bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,

professionale, superiore o universitario;

  1. cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione

nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la

conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei

documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi

storici degli enti pubblici, o in archivi privati

dichiarati di interesse storico particolarmente importante,

per fini di ricerca scientifica, nonche’ per fini

statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema

statistico nazionale (Sistan);

  1. dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di

rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito

o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,

occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e

assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita’

nell’ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli

obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e

sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della

popolazione, accertamento della responsabilita’ civile,

disciplinare e contabile, attivita’ ispettiva.

  1. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla

salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di

quanto previsto dall’art. 2-septies.».

– Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

e’ pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

 

Art. 22  Regime transitorio

 

  1. Le scuole nautiche e i consorzi gia’ in esercizio adeguano lo svolgimento della propria attivita’ alla disciplina di cui all’articolo 49-septies del codice e al presente regolamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione. Con riferimento alle unita’ da diporto, l’adeguamento e’ conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalita’ di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021.
  2. Trascorso il periodo di cui al comma 1 senza che le scuole nautiche e i consorzi si siano adeguati alle disposizioni del presente regolamento, l’amministrazione competente invia ai soggetti interessati una diffida ad adempiere entro l’ulteriore termine di due mesi, trascorso il quale adotta il provvedimento di interdizione dall’esercizio dell’attivita’.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i dati che le amministrazioni competenti trasmettono, entro il 31 gennaio e con riferimento all’annualita’ precedente, al medesimo Ministero.

 

Note all’art. 22:

– Per il testo dell’art. 49-septies del decreto

legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note

all’art. 1.

– Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro

delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili 10

agosto 2021, si vedano le note alle premesse.

 

Art. 23  Clausola di invarianza finanziaria

 

  1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Entrata in  vigore

Salvo quanto stabilito dalle norme transitorie l’entrata in vigore delle norme inserite in gazzetta ufficiale è sempre prevista allo scadere di quindici giorni dalla pubblicazione, quindi le suddette regole saranno in vigore a partire dal 1 novembre 2023.

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Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.