Le sanzioni amministrative sono una parte notevole del sistema di penalizzazione del rapporto di lavoro.
Spesso le stesse non mirano a punire il responsabile, ma alla sua rovina.
In passato così è stato per la c.d. maxi sanzione che prevedeva una sanzione giornaliera per ogni giornata di attività lavorativa in nero con una soglia addizionale che andava da un minimo ad un massimo.
Ora il sistema è stato leggermente ripulito, tuttavia il metodo della c.d. bomba a pigna (secondo il quale da un solo accertamento nascono una miriade di posizioni da difendere) rimane ancora operante.
Bomba a pigna perché da un solo accertamento possono nascere una pluralità di contenziosi anche di tipo penale, fiscale e contributivo e delle quali conseguenze sanzionatorie.
La legge fondamentale è la n. 689/81 la quale prevede, tra l’altro, all’art.lo 18, la possibilità di chiedere di essere sentiti.
In questo caso è sempre da valutare se altri percorsi di riesame o ricorso indicati nel verbale con termini che vanno dai 15 ai 30 o 45 giorni, sono effettivamente percorribili.
Infatti l’adesione a tali indicazioni comporta molto spesso una pluralità di termini e di adempimenti che frammentano ulteriormente una posizione già di per sé complessa (INPS, INAIL, ENPALS, ENASARCO, posizioni fiscali e penali) e piena di sotto-posizioni.
Ne consegue che la richiesta di essere sentiti dal Direttore della sede territoriale avanzata mediante istanza ai sensi dell’art.lo 18 della legga 689/81, con riserva di argomentazione all’esito di una motivata e contestuale istanza di accesso agli atti in taluni casi risulta la più idonea a spendere, con maturata ponderazione, ogni iniziale risorsa difensiva.
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