La sanatoria previdenziale per i contributi dovuti ad INPS e INAIL – La definizione agevolata è ora possibile – .
La definizione agevolata con sanatoria tombale delle pendenze inps ed inail è stata inserita nella LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in Suppl. ordinario n. 43 alla Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303). – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (LEGGE DI STABILITÀ 2023).
– Nota di aggiornamento (Il termine iniziale del 30 aprile 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023) e quindi alcuni altri termini sono slittati. – .
E’ quindi operativa la sanatoria cartelle esattoriali contenenti le pendenze con INPS ed INAIL per le quali sono state notificate cartelle esattoriali con ruoli iscritti nel periodo che va dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La procedura apre uno spiraglio anche per chi avesse omesso di ritirare cartelle esattoriali o atti a lui diretti con notifica (sanatoria cartelle equitalia, sanatoria debiti equitalia, sanatoria inps, sanatoria inail ec…).
Le disposizioni fanno espresso riferimento alla possibilità di definire gli interessi e le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed anche le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
La specifica riferita all’articolo 27 del D.L.vo 46/99 contempla “le sanzioni e le somme aggiuntive dovute […] calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento”.
Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
- a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
- c) dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- d) dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Le disposizioni si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Sono esclusi dalla definizione agevolata – sanatoria –
i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
La procedura da seguire per ottenere la sanatoria
Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La rateizzazione è possibile
L’agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore, una volta verificata la sua posizione, avrà così modo di manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, scegliendo, in caso di pagamento rateale, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Un approfondimento particolare meriterebbe la definizione agevolata delle sanzioni sui quali ci riserviamo una trattazione specifica.
Le cause in corso come si possono gestire?
Nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della pendenza il debitore avrà cura di indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La dichiarazione può essere modificata fino al 30 aprile 2023.
La sospensione e successiva estinzione del giudizio
A seguito della presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, il giudice sospende il giudizio in corso.
La successiva estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Gli importi da versare
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, l’amministrazione terrà conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.
Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Sospensione dei termini
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
La procedura prevista per il pagamento
Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
- c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Che fine fanno le dilazioni in corso?
Per i debiti riguardo ai quali è stata presentata la dichiarazione di definizione agevolata:
- a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
In caso di ritardato pagamento dell’atto di definizione agevolata cosa succede?
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme previste dalla procedura, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.
Le criticità interpretative
Se da un lato la Legge 197 / 2022 fa riferimento a quanto iscritto nei ruoli esattoriali qualche incertezza può risultare generata determinata dal riferimento agli “interessi e sanzioni, agli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero alle sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.
L’affermazione che la procedura si può definire “versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento” sembra fare escludere in senso assoluta che si debbano versare anche le sanzioni civili o somme aggiuntive previste a favore di INPS ed INAIL ai sensi della legge 388/2000.
Eppure se si considera quanto specificato con il riferimento all’articolo 27 del D.L.vo che contempla solo “le sanzioni e le somme aggiuntive dovute [che]sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento”.
In altre parole, la citazione del solo articolo 27 del L.vo 46/99 e non anche l’art.lo 24 della stessa norma ovvero la legge 388/2000 lascia spazi aperti che probabilmente saranno sanati dalla prassi nel momento in cui saranno comunicati gli importi necessari alla definizione agevolata.
La prassi dovrà quindi risolvere il dilemma relativo alla parte che definisce l’oggetto di quanto è possibile comprendere nella c.d. “sanatoria” nel quale sono comprese solo le sanzioni civile o somme aggiuntive successive alla notifica della cartella esattoriale alla luce del fatto che nella parte relativa all’oggetto del pagamento avente funzione sanante tali sanzioni civili o somme aggiuntive non compaiono.
La mancata citazione dell’articolo 24 del D.L.vo 46/99 il quale, senza alcuna riserva, opera una evidente scissione temporale nella parte in cui non è citato dalla legge di definizione agevolata in considerazione dei suo contenuto in base al quale “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore” dovrà quindi trovare più adeguati e idonei spazi interpretativi.
In altre parole mentre l’art.lo 24 de. D.L.vo 46/99 riguarda il periodo antecedente l’iscrizione al ruolo, il successivo articolo 27 prende le mosse solo a partire dalla data di notifica creando una scissione temporale che richiederà adeguati chiarimenti.

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