La crisi del periodo successivo al 2007 ha visto crescere sempre di più la carenza di liquidità e, di pari passo, anche la puntualità dei pagamenti.
La questione è particolarmente importante per le imprese che, avendo scadenze precise e che richiedono puntualità (tasse, contributi, retribuzione ecc…), subiscono danni che a volte sono incalcolabili.
La materia è stata più volte oggetto di interventi legislativi, ma il problema è ancora lontano da una soluzione concretamente apprezzabile.
Tuttavia, tra le norme di particolare interesse vi sono quelle sulla subfornitura contratto.
Subfornitura definizione del concetto: – quando “… un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.”. La legge esclude da tale definizione “i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature” – Legge n. 192/ 1998 -.
Questa legge, quando applicabile concretamente ai rapporti tra imprese, prevede termini massimi per i pagamenti.
Si può quindi affermare che in tali casi il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione.
Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni (è possibile che tale termine sia contenuto in appositi accordi nazionali, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo).
I casi più frequenti riguardano subfornitura e subappalto (c.d. subfornitura subappalto), subfornitura industriale ed altre articolazioni del contesto degli appalti in genere.
Rimedi legali:
– la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l’ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
Possibilità di adeguamento del prezzo:
– nel caso in cui venissero apportate, nel corso dell’esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
In caso di ritardo nel pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (vedasi anche qui), maggiorato di otto punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

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