Rimborso FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato)


Sono molte le imprese artigiane che intendono chiedere ad EBNA-FSBA la restituzione delle somme che hanno versato per accedere alla CIG; è però opportuno che tali aziende, prima di intraprendere qualunque azione, provvedano ad inviare una lettera raccomandata con la relativa richiesta come da documento allegato.

La questione CIG ditte artigiane

Molte imprese artigiane si sono trovate, nel periodo COVID-19, costrette ad interrompere la propria attività lasciando a casa i dipendenti.

Precludendo la vigente normativa ogni possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (di recente prorogato dall’art.lo 12 commi 9 e 10 del D.L. 28 ottobre 2020 convertito con Legge 18 dicembre 2020 n. 176), di fatto, ai datori di lavoro, è stata concessa, senza alternative di procedura, la sola possibilità di presentare una domanda di concessione del trattamento salariale con causale “emergenza COVID-19”.

Non tutte le aziende, tuttavia, erano già associate alle organizzazioni costitutive di FSBA né vi erano tenute, e quindi, per poter fruire dei relativi benefici di CIG stanziata dallo stato, hanno dovuto iscriversi.

Alle stesse, peraltro, nonostante la specifica posizione dell’INPS, sembra che sia stato addirittura chiesto di versare un arretrato di 36 mensilità quale requisito stabilito dall’associazione privatistica; e questo affinché la ditta fosse considerata in regola da un punto di vista contributivo.

La delicatissima questione di affidamento di un’erogazione pubblica ad un soggetto privato

Per quanto riguarda il settore dell’artigianato la gestione delle relative domande è stata affidata al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (FSBA) attraverso lo stanziamento di 60 milioni di euro, poi elevati a 1600,00 milioni di euro. Ulteriori interventi hanno esteso l’istituto finanziato dallo Stato a periodi successivi.

Si deve rappresentare che in precedenza l’art.lo 27 del decreto legislativo 148/2015 aveva già  istituito fondi di solidarietà alternativi per l’artigianato e le attività di somministrazione la cui gestione economica era già stata affidata a fondi di bilateralità sindacale costituiti sulla base di precedenti CCNL.

Si può quindi affermare che la gestione di relativi fondi (pubblici) è stata affidata a soggetti aventi funzione associativa di tipo sindacale privatistico il cui ammontare della quota di chi decideva di associarsi liberamente lo si ritrova sul sito ufficiale http://www.fondofsba.it/

Secondo quanto previsto nel sito La contribuzione ad EBNA-FSBA consiste in un unico contributo che si compone di due quote calcolate come segue da versare unitariamente al fondo:

  • dal 1° gennaio 2016, quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità per le prestazioni EBNA;
  • dal 1° gennaio 2016, quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA.
  • Dal 1° luglio 2016, sempre per FSBA, si aggiunge un’ulteriore quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore.

La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste, le somme così calcolate saranno verste con l’F24 unitamente alla contribuzione del mese di competenza. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio ecc.) resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.

Di fatto il peso della contribuzione dello 0,60% sull’imponibile grava in parte sull’impresa ed in parte sul lavoratore-consumatore.

Occorre precisare che l’indennità da erogare a favore dei lavoratori delle aziende suddette era già regolata oltre che dagli art.li 27, 30 e 31 del citato D. L.vo 148/2015 .

Le richieste di FSBA

Si deve rilevare che FSBA, facendo riferimento alle sue norme costitutive ed interne, ha richiesto ed ancora richiede:

  • L’iscrizione all’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e conseguente iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato;
  • La sussistenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 36 mensilità;
  • La regolarizzazione della posizione contributiva pregressa nei confronti del Fondo, in caso di impresa già esistente e non in già liberamente e precedentemente iscritta.

Di fatto aziende e lavoratori per poter vedere riconosciuto quanto previsto dallo stato a titolo di “integrazione salariale” sono indotti a versare importi di una certa entità.

La misura delle prestazioni è indicata nel sito sopra riportato come segue:

“Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:
– un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario (art. 30  Dlgs 148/2015);
– assegno di solidarietà (art. 31 DLgs 148/2015);
nel limite unico del massimale mensile pari ad euro 982,40 e s.a.”

Quale è la natura di FSBA se impone l’iscrizione a chi non aderisce volontariamente?

Di fatto tale pratica, laddove slegata da un rapporto fiduciario antecedente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto sopra citato) ben potrebbe avere le caratteristiche per essere definita “commerciale” essendo strutturata su base giuridica non coerente con la volontarietà  e con il principio della libera adesione.

A nulla è servita nei confronti di FSBA la circolare 28 marzo 2020 n. 47 dell’INPS che  ha preso posizione sulla vicenda.

E’ diventata notoria anche la perseveranza di FSBA nonostante una prima pronuncia del TAR del Lazio ed una successiva ordinanza del Tribunale del lavoro di Roma del 24 dicembre 2020.

Dette pronunce forniscono una prima visione circa la legittimità/illegittimità della delibera n. 1/2020 del FSBA, della delibera di urgenza del 2.3.2020, della delibera del Consiglio Direttivo del FSBA n. 3/2020, nonché dell’accordo interconfederale del 26.2.2020.

Il contesto che si profila appare avulso da quello sindacale; pertanto non è da escludere che coloro che non erano iscritti alla data del 17 marzo 2020 e che hanno aderito od hanno dovuto aderire al solo fine di ottenere, con aggravio di costi, le erogazioni statali spettanti per legge ai lavoratori, possano intraprendere azioni di tipo restitutorio.

Riflessioni sulla legittimità dell’operato di FSBA in ragione della sua natura

Non sembra porre alcun dubbio la natura delle delibere degli enti bilaterali che appaiono in contrasto con il principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost. e con gli artt. 27 e ss. D.Lgs. n. 148/2015 e seguenti norme.

Dette delibere ed iniziative tese a far pagare gli arretrati, di fatto, avrebbero imposto, a chi ha provveduto, una prestazione non prevista dalla legge.

Una prestazione non prevista quale requisito per l’accesso al trattamento di integrazione salariale.

Non si può neppure non rappresentare che lo stesso CCNL artigiani prevede la possibilità di non aderire alla bilateralità, riconoscendo, in tal caso in favore dei lavoratori, prestazioni economiche alternative che difficilmente potrebbero essere richieste indietro ai lavoratori ed all’INPS che ne ha, nel frattempo, incassato, la relativa contribuzione.

Un fac-simile di richiesta di rimborso

Ecco un fac-simile per la richiesta di rimborso delle somme versate ad FSBA, da utilizzare in tutti quei casi in cui tale pagamento sia avvenuto in violazione dei principi e delle norme di legge.

Vedasi fac-simile in formato word: fac-simile di richiesta di rimborso artigiani FSBA


 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.