Dai licenziamenti con l’addio al rito Fornero alla negoziazione assistita nelle liti fra datore e dipendente, dalla priorità per i licenziamenti con richiesta di reintegra al rito per i licenziamenti ritorsivi fino al procedimento per i soci di cooperativa: ecco le principali novità che vengono introdotte dal Decreto Legislativo 149/22 – la cosiddetta Riforma Cartabia – in ambito di rito del lavoro.
Va in pensione il rito Fornero
Una delle principali novità inserite all’interno della Riforma Cartabia è la fine del rito Fornero – che era già stato ridimensionato nel 2015 con l’esclusione della sua applicazione ai lavoratori assunti col Jobs Act – al cui posto, d’ora in avanti, si eseguirà un rito uguale per tutti i licenziamenti.
Ricordiamo che il rito Fornero prevedeva uno speciale rito in merito alle impugnazioni dei licenziamenti per tutte quelle persone che erano state assunte – da società con più di 15 dipendenti nello stesso comune o 60 dipendenti nel territorio nazionale – a tempo determinato prima del 7 marzo 2015.
A far data dal 1 marzo 2023, le impugnazioni per i licenziamenti non seguono più due riti distinti e le regole processuali tornano a essere uguali per tutti.
Tuttavia, questo accorpamento dei riti non va a modificare il regime di tutela dei licenziamenti illegittimi che resta invece distinto sia in base alla data di assunzione sia in base al tipo di regime applicabile.
Riforma Cartabia: negoziazione assistita nelle cause di lavoro
È forse questa la novità più eclatante della Riforma: a partire dal primo marzo di quest’anno, infatti, la negoziazione assistita si applica anche per le vertenze di lavoro. Questo significa che si apre la possibilità di trattativa e conciliazione in causa senza l’obbligo di ricorrere al Tribunale del Lavoro, all’ispettorato, ai sindacati o a un centro di mediazione: ogni parte è quindi assistita da almeno un avvocato che può farsi affiancare anche da un consulente del lavoro. L’accordo che raggiungono potrebbe essere assimilato alle conciliazioni raggiunte nelle sedi protette, cioè potrebbe avere la stessa efficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale. Staremo a vedere la giurisprudenza come si esprimerà in merito.
Prioritari i licenziamenti con richiesta di reintegra
La riforma Cartabia ha previsto un canale privilegiato per i licenziamenti in cui il lavoratore chieda la reintegra. Il nuovo articolo 441 bis c.p.c. stabilisce infatti che cause di questo tipo “hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto”.
Nello specifico, la nuova norma stabilisce che:
La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo. Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato dovrà essere ridotto della metà. All’udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze. I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione.
Riforma Cartabia: Rito per i licenziamenti ritorsivi
Il rito unificato di impugnazione trova applicazione anche nell’impugnazione per licenziamenti ritorsivi. Sebbene non si tratti di una vera e propria novità, la norma vuole precisare ancora più chiaramente che il lavoratore ha la possibilità di scegliere se impugnare un licenziamento di questo tipo con il rito ordinario o con i procedimenti speciali previsti dalla normativa contro le discriminazioni. Tuttavia, la domanda introdotta con una forma preclude di agire in giudizio con un rito diverso.
Riforma Cartabia: Procedimento per i soci di cooperativa
La riforma Cartabia introduce una novità anche in merito alle impugnazioni dei licenziamenti dei soci lavoratori alle dipendenze delle cooperative.
Nello specifico, quando il socio di una cooperativa viene licenziato, all’impugnativa si applica il rito del lavoro anche quando ne consegue la cessazione del rapporto associativo.

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