Il ricorso amministrativo contro il verbale INPS richiede una procedura online che normalmente viene attivata dal Consulente del Lavoro, non essendo, in questa prima fase, essenziale la figura dell’Avvocato.
E’ tuttavia sconsigliabile procedere senza avere già intrapreso un percorso di strategia processuale.
Proprio per evitare che alcune prese di posizione possano risultare dannose nella successiva fase processuale abbiamo previsto alcune formule di facsimile che rimangono abbastanza neutre nel merito in modo tale che ogni successiva integrazione non possa risultare particolarmente compromessa da ciò che si è scritto prima.
Dato il constante riscontro di palesi violazioni delle regole previste a tutela del contribuente abbiamo deciso di rendere pubbliche alcune delle considerazioni che raramente anche il professionista conosce.
Questa decisione nasce dall’esigenza di mettere un freno alla cattiva abitudine di alcune pubbliche amministrazioni di cogliere impreparati consulenti del lavoro ed imprese che si trovano invischiati in situazioni che se fossero state ben gestite con il rispetto di tutti i diritti non si sarebbero verificate.
Abbiamo riscontrato che spesso il datore di lavoro viene indotto a sottoscrivere agli ispettori una dichiarazione autoincolpante ed abbiamo cominciato a chiederci se questo è coerente con la normativa vigente.
Il nostro approfondimento è stato sufficiente per comprendere che troppo spesso quei crediti tanto sbandierati da alcune pubbliche amministrazioni sono frutto di malintesi, equivoci e procedure troppo poco trasparenti.
Questo ci ha indotto quindi a pubblicare alcuni argomenti direttamente utilizzabili dall’utente che così potrà, insieme a noi, piano piano, riuscire a rendere una giustizia diffusa e coerente con le procedure di legge e con il rispetto del diritto alla difesa.
Verbale inps – In fondo alla pagina, è presente il facsimile del ricorso in word compilabile.
Per maggiori delucidazioni sulle procedure si rappresenta quanto segue.
Il ricorso amministrativo contro il verbale INPS trova la sua disciplina fondamentale nella legge 9 marzo 1989 n. 88 che così si muove sui vari argomenti.
VERBALE INPS – Art. 42. Comitati regionali dell’INPS.
- Il primo comma dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente: “In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell’Istituto composto da:
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;
4) un rappresentante dell’ente regione;
5) il dirigente dell’ufficio regionale del lavoro o dell’ispettorato regionale del lavoro;
6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
7) il dirigente della sede regionale dell’Istituto;
8) i presidenti dei comitati provinciali della regione”.
- Il terzo comma dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:
“I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale”.
- Il quinto comma dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato
Art. 43. Competenze dei comitati regionali.
- Il comitato regionale ha i seguenti compiti:
- a) coordinare l’attività dei comitati provinciali costituiti nell’ambito della circoscrizione regionale;
- b) mantenere il collegamento con l’ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all’attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell’assistenza sociale;
- c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull’attività dell’Istituto nell’ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;
- d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all’attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell’ambito della circoscrizione regionale;
- e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all’art. 47, commi 3 e 4;
- f) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell’Istituto.
- Il comitato regionale per la Valle d’Aosta svolge altresì i compiti attribuiti al comitato provinciale.
- Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle d’Aosta adotta le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 46.
VERBALE INPS – Art. 44. Composizione dei comitati provinciali.
- Il primo comma dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:
“Presso ogni sede provinciale dell’Istituto è istituito un comitato composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell’ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell’ufficio all’uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell’ufficio all’uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
6) il dirigente della sede provinciale dell’Istituto”.
VERBALE INPS – Art. 45. Organi collegiali periferici dell’INPS.
- Dei comitati provinciali di cui all’art. 44 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle amministrazioni di ciascuna delle province autonome.
- Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e per quanto concerne la regione Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466.
- I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono la loro attività fino all’emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.
VERBALE INPS – Art. 46. Contenzioso in materia di prestazioni.
- Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Istituto concernenti:
- a) le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
- b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
- c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorchè parziale, in sotterraneo;
- d) le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
- e) la pensione sociale;
- f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;
- g) i trattamenti familiari;
- h) l’assegno per congedo matrimoniale;
- i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.
- I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall’art. 44 della presente legge.
- I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall’art. 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro.
- I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.
- Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
- Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
- I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell’Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.
- La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall’Istituto.
- Il direttore della competente sede dell’Istituto può sospendere l’esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l’esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.
- Sono abrogati il n. 1 ed il n. 11 del primo comma dell’art. 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
VERBALE INPS – Art. 47. Contenzioso in materia di contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi.
- Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e quello per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.
- Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all’art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
- Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.
- Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
- I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell’Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.
- La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall’Istituto.
VERBALE INPS – Art. 48. Sospensione della esecuzione delle decisioni adottate dai comitati.
- L’esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo comma, numeri 3 e 4, dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall’art. 2 della presente legge, sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell’Istituto, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l’esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
VERBALE INPS – Art. 49. Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali.
- La classificazione dei datori di lavoro disposta dall’Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
- a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonchè per le relative attività ausiliarie;
- b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) settore agricoltura, per le attività di cui all’art. 2135 del codice civile ed all’art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
- d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonchè per le relative attività ausiliarie;
- e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
- I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore “attività varie”; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
VERBALE INPS – Art. 50. Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro.
- Avverso i provvedimenti con i quali l’Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell’applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell’Istituto che ha adottato il provvedimento.
- Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l’autorità giudiziaria.
- La proposizione del ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento impugnato.
VERBALE INPS – Art. 51. Norme generali sui ricorsi.
- I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell’Istituto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente; quelli in seconda istanza pendenti, nelle materie di competenza dell’Istituto, davanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono decisi dallo stesso Ministero.
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi.
- I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all’art. 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.
VERBALE INPS – Art. 52. Prestazioni indebite.
- Le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui all’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
- Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Detto questo, il fac simile potrà essere scaricato, adattato ed inoltrato a chi di competenza.
Scarica il Facsimile del modello di ricorso INPS
Per assistenza o consulenza specifica potrà essere richiesto un preventivo adeguato alla situazione lamentata.
Studio Tirrito

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