Riconoscimento della retribuzione variabile: non si possono penalizzare i lavoratori che godono dei permessi ex lege 104


 

La sentenza del Tribunale di Catania del 29 maggio scorso – trovate il testo completo in calce a questo articolo (n.d.r.) – stabilisce che penalizzare i lavoratori che usufruiscono dei permessi ex lege 104/1992 rispetto agli altri dipendenti nel riconoscimento della retribuzione variabile costituisce una discriminazione diretta basata sulla situazione di handicap.
Questo è in linea con quanto previsto dalla Carta di Nizza che elenca e tutela i diritti fondamentali dell’Unione Europea, con la Direttiva UE 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e con il d.lgs. 216/2003 attuativo di tale direttiva, nonché con l’orientamento della Corte di Giustizia europea.

Retribuzione variabile: la sentenza della Corte

Secondo questa sentenza, è illegittima la decurtazione dei premi aziendali relativi alla retribuzione variabile per i giorni di assenza dovuti ai permessi ex lege 104. Le assenze per tali motivi possono essere equiparate alle assenze per congedo di maternità, poiché entrambe rappresentano una sospensione del rapporto di lavoro per esigenze tutelate dalla legge e non vi sono ragioni differenziate per trattarle in modo distinto.

Richiamando le motivazioni della Corte d’Appello, si legge inoltre nella sentenza che:

[…] nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati dalla disposizione, criterio o prassi. Come è noto l’ambito di applicazione di tali principi è ampio, in quanto riferibile alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, alla promozione, all’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione. Come affermato dagli appellanti la normativa che regola la materia vieta di discriminare non una determinata categoria di persone, ma bensì vieta atti di discriminazione a motivo della religione, delle convinzioni personali, della disabilità, dell’età e dell’orientamento sessuale della persona, ossia, per quanto qui interessa, ciò che è vietato e qualsiasi forma di discriminazione basata su handicap. In altre parole, è vietato discriminare non solo i disabili, ma è vietato discriminare chiunque a motivo della disabilità, quindi anche persone non disabili, ma che possono essere discriminate ha motivo della disabilità del soggetto che assistono, con il limite che le persone non disabili possono essere protette solo se si trovano in stretto rapporto con il disabile […]

 


 

1_79
 

About Notizie dallo Studio

Il lavoro è un valore: una preziosa medaglia che anima la nostra società. Lo Studio Tirrito conosce bene entrambe le facce di questa medaglia (chi da lavoro e chi lo esegue) e le aiuta nella difesa dei propri diritti.