L’imprenditore in passato non ha versato i contributi come lavoratore autonomo; adesso ha assunto dei dipendenti e l’INPS gli revoca i benefici sulla nuova posizione.
Tutto questo avviene mescolando alla nuova situazione un vecchio debito riguardante la sua posizione personale IVS artigiani o IVS commercianti perché costituisce ragione di DURC negativo.
Sulla base di questa tipologia di situazioni un’ondata di note di rettifica INPS sta coinvolgendo sempre più aziende che per un vecchio debito del titolare, anche se risalente nel tempo e spesso di esiguo importo, si vedono, revocare tutte le agevolazioni .
Un mese dopo l’altro il credito derivante dalle agevolazioni che con grande sforzo professionale e programmazione dei flussi di cassa sono riuscite ad ottenere, viene così inesorabilmente logorato.
Ci si domanda quindi se ci sono rimedi e fino a che punto è ragionevole un effetto domino sulla base di un vecchio pagamento non effettuato.
Quello che preoccupa sono quindi non tanto i vecchi debiti quanto le nuove revoche delle agevolazioni contributive attuate con una inesorabile concatenazione operativa.
Il DURC negativo come causa di normale revoca dei benefici contributivi o revoca delle agevolazioni contributive
Dopo varie trattazioni torniamo ad occuparci ancora di prassi, di DURC e di revoche delle agevolazioni contributive. Non sempre l’INPS ha ragione
Spesso gli addebiti INPS appaiono spropositati rispetto alla contribuzione dipartenza al punto da imporre riflessioni come tutto ciò sia possibile nell’assoluto silenzio degli enti di vigilanza.
Esistono istituiti presso l’INPS vari comparti quali ad esempio la gestione separata, la cassa pensioni dipendenti enti locali, la cassa pensioni ufficiali giudiziari, la cassa pensioni insegnanti, la cassa pensioni sanitari, la gestione ex enpals ecc…; gestioni che hanno ciascuna un loro comparto contabile autonomo o datoriale distinto.
Se il contribuente provvede a pagare il vecchio debito e nel frattempo ha iniziato a compensare mese dopo mese i contributi dovuti con gli sgravi ottenuti con le nuove agevolazioni, può accadere che si verifichi un fenomeno tanto irragionevole quanto catastrofico sotto il profilo contributivo.
Una agevolazione revocata crea il vuoto contributivo sull’importo per il mese relativo a quello per il quale è stata compensata.
Ciascun vuoto contributivo genera un nuovo addebito e ciascun nuovo addebito a sua volta una irregolarità contributiva.
Tutto si verifica producendo, una mensilità dopo l’altra, nuovi debiti e, a cascata, un inarrestabile “effetto domino” di perenni irregolarità e revoche.
Quasi sempre tutto questo avviene senza alcuna notifica di atti di revoca del DURC relativamente alla posizione dei dipendenti.
Dovremmo sul punto approfondire alcune questioni relative all’aspetto temporale ed a quello della proporzionalità dell’azione amministrativa da parte dell’INPS; tuttavia, per evitare argomenti che rischierebbero di confondere il lettore, si ritiene di glissare sulle relative argomentazioni che pure sono interessanti, per concentrarci sugli aspetti più spigolosi ed incongruenti delle vicende che assillano il lavoro di impresa.
E’ evidente che quando l’INPS attua con progressione la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 1 comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006 sono dovute adeguate riflessioni.
La normativa
Secondo il testo del primo comma dell’art.lo 3 del D.M 30 gennaio 2015 “La verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonche’, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.
A norma dell’art. 1, comma 1175 della l. 296/2006 “[…] i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita’ contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.” .
La funzione del DURC si sviluppa in ambiti giuridici sottoposti a discipline diverse.
Una cosa sono gli accessi alle procedure autorizzative, di conferimento o di pagamento tipiche, ad esempio, del codice degli appalti, un’altra sono le revoche dei benefici contributivi. Entrambe le regolamentazioni supportano un loro autonomo binario.
Le prime sono legate alla verifica della regolarità contributiva, le seconde (benefici contributivi) sono subordinate al possesso della regolarità contributiva, ma limitatamente ai periodi ed alle posizioni previdenziali che fruiscono di “ […] benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”. La norma non ha contenuti retroattivi né potrebbe averne in base alla regola “tempus raegit actum”.
In tale contesto normativo si inserisce anche la questione soggettiva legata “… al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita’ contributiva …” .
La figura del datore di lavoro coinvolge certamente quella del rapporto contributivo datoriale (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – FPLD -), ma rimane vincolata ad un onere di destinazione del fondo sul quale il beneficio trova il suo sfogo.
Non sembra infatti che la disciplina preveda revoche di precedenti posizioni giuridiche il cui presupposto è stato basato su una diversa posizione previdenziale.
L’art.lo 10 della legge 22 luglio 1966 n. 613 prevede che tenuto al pagamento dei contributi per i familiari coadiutori assicurati è il titolare dell’impresa commerciale.
Ciò significa che in caso di DURC negativo su quella posizione verranno meno i benefici legati a quella posizione previdenziale e non anche quella legata ad altre posizioni quale ad esempio il citato FPLD.
L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, ha istituito il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Pur avendolo fatto soltanto con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021 (importo definito dall’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) ha reso evidente la linea di demarcazione che esiste tra DURC da lavoro autonomo e DURC legato alla contribuzione dei dipendenti dell’azienda.
L’autonomia patrimoniale delle posizioni previdenziali si desume anche dalla lettura della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dalle precedenti e successive disposizioni che stigmatizzano la diversificazione delle posizioni previdenziali del lavoro subordinato.
L’irragionevolezza del sistema DURC
La posizione di contribuente – titolare di posizione di lavoro autonomo -, quindi, ad avviso di questo studio deve essere tenuta distinta da quella datoriale in ogni vicenda che coinvolge aspetti contributivi.
Ad avviso di questo studio la permeabilità di una posizione previdenziale ad opera di un’altra manca di una norma che ne definisca il percorso e la sua ammissibilità. Si potrebbe quindi affermare che ciascuna posizione “autonoma” e/o relativa ai dipendenti (FPLD) è, per cosi dire, “a tenuta stagna”.
Tralasciando quello che potrebbe essere un problema di inerenza con l’attività datoriale in essere, a mero titolo di esempio, per i lavoratori autonomi, si rappresenta come ragionevole il fatto che i benefici contributivi che sono stati erogati in occasione delle note vicende COVID (la cui mancanza di DURC sulla posizione contributiva del lavoro autonomo), e solo quelli, vengano revocati . Appare irragionevole invece l’estensione delle revoche di altre, bene distinte, posizioni previdenziali.
I suggerimenti dello studio
Occorre assumere quindi, possibilmente in tempo utile, tutte le iniziative capaci di neutralizzare l’inarrestabile propagazione temporale degli addebiti che l’INPS emette con progressiva revoca delle agevolazioni contributive:
- si deve soprattutto arrestare questo incomprensibile “effetto domino”.
Prima si agisce e prima si arresta l’emorragia contributiva.
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