la retribuzione del lavoro nel settore marittimo è soggetta ad una disciplina particolare dettata, in particolare, dal codice della navigazione. Sul rapporto di lavoro avevano già effettuato alcune riflessioni.
Retribuzione del lavoro marittimo: – cosa prevede il codice della navigazione
il riferimento normativo relativo alla retribuzione nel lavoro marittimo è quello degli articoli 325 e seguenti del codice della navigazione.
Occorre precisare che a fronte di una giurisprudenza che tiene conto del rapporto di lavoro in senso ampio, il contratto di arruolamento, inteso come atto formale previsto per l’imbarco richiede una certa flessibilità interpretativa.
Il codice della navigazione si esprime facendo salvi gli accordi tra le parti.
Questo il testo:
Art. 325 – Vari tipi di contratto di arruolamento
Il contratto di arruolamento può essere stipulato:
- a) per un dato viaggio o per più viaggi;
- b) a tempo determinato;
- c) a tempo indeterminato.
La retribuzione spettante all’arruolato può essere stabilita:
- a) in una somma fissa per l’intera durata del viaggio;
- b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
- c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;
- d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti.
Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all’eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
art. 326 – Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi
I”l contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.
Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell’uno e dell’altro tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta Giorni.”
Interessante quindi appare l’ultimo capoverso dell’articolo 326 che tiene conto della prestazione effettiva ed dalla stessa fa discendere effetti di collegamento contrattuale.
Il testo normativo mette in risalto la circostanza che tra viaggio e contratto di lavoro esiste una differenza che deve essere necessariamente interpretata rilevando la questione anche sotto il profilo economico.
La prassi, molto diffusa, del compenso liquidatorio ad ogni sbarco, infatti, può trovare un fondamento logico nelle disposizioni citate oltre che anche nel testo del comma 1 dell’art.lo 4 della legge 135/77 il quale rappresenta che “il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalita’ diversa da quella del lavoratore, e’ tenuto ad accertare e attestare prima dell’imbarco alle locali autorita’ marittime, sotto la sua responsabilita’, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l’invalidita’ e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o societa’ di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.”
E’ quindi evidente che il combinato disposto delle due normative così come concepite sembra non lasciare dubbi sul fatto che il rapporto di lavoro è un fatto e che l’obbligazione retributivo/contributiva è un’altra.
Sembra infatti che il legislatore abbia tenuto conto delle peculiarità del settore delegando, di fatto, ogni ulteriore disciplina alle parti sociali che stipulano i contratti collettivi, tuttavia la questione non può essere liquidata sulla sola scorta della regolamentazione collettiva.
Ritornando alla precedente frase secondo la quale … “la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta Giorni” appare evidente che la diversificazione del concetto di rapporto rispetto a quello retributivo appare più chiaro se si considera l’ultimo comma del predetto articolo 4 laddove si stabilisce una subordinazione dell’imbarco al nulla osta dell’autorità marittima.
Questa condizione appare dirimente a favore del fatto che la focalizzazione del trattamento economico al solo periodo di imbarco costituisce un inequivocabile segnale frammentazione non tanto del rapporto, ma degli effetti che derivano dalle peculiarità dello stesso.
Sul punto avevano già rappresentato alcune riflessioni inerenti uno degli orientamenti della Corte di Cassazione che tuttavia ha preso in considerazione solo il fattore rapporto e non, almeno sufficientemente, gli altri aspetti sopra evidenziati sui quali si ritiene che rimangano ancora molte le questioni aperte.
Ovviamente il settore presenta molte sfaccettature giuridiche che spesso devono fare i conti con la legislazione straniera in ragione della bandiera della nave e degli altri elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda le questioni che possono sorgere in merito alle differenze retributive le stesse devono essere affrontate con cognizione di causa e soprattutto tenendo sempre presenti gli aspetti più caratteristici della navigazione soggetta a diverse discipline non sempre coincidenti tra loro.
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