Le responsabilità della struttura sanitaria in caso di contagio da coronavirus


COVID 19 E RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA

In queste settimane ci sono state non poche polemiche sulle presunte carenze datoriali nella tutela dei lavoratori dal rischio di contrazione del Coronavirus negli ambienti di lavoro. In particolare ci si è soffermati sulla propagazione del virus all’interno dei nosocomi, pubblici e privati, che ha contagito il personale ospedaliero. Ci si è chiesti se, a fronte di un’emergenza nazionale conclamata, le strutture sanitarie (pubbliche e private),  abbiano fornito tutto il supporto necessario (logistico e di materiali) a coloro i quali detta emergenza erano  chiamati ad affrontare in prima linea.

Poco, o sicuramente meno, almeno per il momento, si è parlato di un altro aspetto, ovvero quello delle persone che come pazienti si sono trovati a contrarre il virus all’interno degli ospedali o delle cliniche private in quanto già ricoverati per altre patologie, ovvero in quanto recativisi per necessità difformi dall’influenza da Coronavirus.

Non intendendo, questa riflessione interessare le eventuali problematiche penali, mi soffermerò unicamente sull’aspetto civile della questione, ovverosia risarcitorio.

Potrà reclamare un indennizzo colui il quale abbia contratto la malattia all’interno della struttura sanitaria?

Normativa attualmente in vigore utile per approcciarsi ad una casistica come sopra descritta è quella della Legge n. 24/2017, c.d. Legge Gelli, approvata l’8 marzo 2017 La Legge sorta dalla necessità di porre un quadro normativo al passo con i tempi e con e varie sentenze che interessavano la c.d. “responsabilità sanitaria” ha ridisegnato la disciplina della responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria.

In particolare e per ciò che qui ci interessa, l’art. 7, al comma 1, ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della Struttura Sanitaria, stabilendo che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose“.

Questa impostazione si riflette, principalmente, sul regime dell’onere della prova dovendo essere la struttura sanitaria ad allegare e dimostrare come, per esempio, il soggetto abbia contratto l’infezione in ambiente esterno alla struttura, ovvero come, nonostante la stessa avesse approntato tutte le cautele del caso ( il rispetto da parte del proprio personale delle linee guida nelle ipotesi di ricoveri di pazienti mostranti sintomi di malattie contagiose), l’insorta malattia si possa configurare come qualcosa di assolutamente inevitabile ed imprevedibile. Secondo la Cassazione  “Ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (ex pluribus, Cass. III, 11/03/2016, n. 4764). Si considerano infezioni correlate all’assistenza,  gli episodi con insorgenza dei primi sintomi e primi segni di infezione successivi al terzo giorno di ricovero (secondo quanto stabilito dal Centeres for disease controls and prevention di Atlanta e comunemente accettate e recepite nel nostro ordinamento come linee guida)

Il termine i prescrizione  per esperire l’azione risarcitoria è quello decennale .

In conclusione, le persone che, precedentemente ricoverate, ovvero che, dopo il ricovero per patologie distinte da quella del c.d. Coronavirus, abbiano contratto la malattia all’interno della struttura sanitaria (pubblica o privata), avranno il diritto di richiedere a quest’ultima il risarcimento dei danni subiti.

Avv. Giulio Taliani

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