Regole di ispezione violate – gli effetti sugli atti esattivi come l’avviso di addebito e la cartella esattoriale (INPS, INAIL, INL).
La questione non è di poco conto in quanto il verificarsi di effetti “derivati” sull’atto esattivo non gode delle stesse garanzie che ci sono ad esempio nell’ambito penale.
In ambito amministrativo e previdenziale la prova raccolta senza il rispetto delle regole è, per prassi, inserita negli atti e spesso viene considerata autentica e veritiera anche in giudizio.
La nostra posizione si esprime nel senso che è opportuno approfondire la possibilità di contrastare una pretesa esattiva quando si è in grado di dimostrare l’esistenza di uno stretto rapporto di presupposizione nel merito; un rapporto comunque capace di generare la fondatezza di ragioni che possano determinare sufficienti ragioni di invalidità del verbale che ha generato la pretesa contributiva.
Occorre precisare che, ai sensi dell’art. 30 DL n. 78/2010 per i crediti INPS il sistema di riscossione a mezzo ruolo diventa avviso di addebito.
La violazione delle regole di base da parte di INPS e INAIL.
Le nostre doglianze formulate con maggiore frequenza nei confronti del verbale ispettivo sono riferite alla violazione:
- del diritto al contraddittorio ex art. 7 e 12 L. 212/2000 come ricordato dal D.L. 70/2011;
- dell’art. 13 D. Lgs. 124/2004);
Questo tipo di rilievo, tuttavia, è totalmente ignorato dalla magistratura che, anche di fronte alla più palese delle violazioni, si concentra sulle dichiarazioni assunte (anche dal titolare del rapporto assicurativo e dell’azienda quando si tratta di datore di lavoro) come ser si trattasse di “Oro Colato”, come se queste dichiarazioni fossero state acquisite nel pieno rispetto delle informative di legge, nella piena consapevolezza del significato dei termini giuridici in esse contenute e nella pieno rispetto dei diritti e della legge.
I rilievi della difesa normalmente non trovano spazi di rilevanza in un ordinario giudizio di opposizione ad avviso di addebito o verbale ispettivo degli enti di previdenza.
Avviso di addebito inps opposizione
Le varie Corti giudicanti sono solite rappresentare l’irrilevanza della regolarità nella formazione del titolo per fornire la spinta affinché il giudice si sostituisca agli ispettori in fase giudiziale per effettuare a posteriori ogni valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale addirittura senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell’Istituto.
Se esiste un ambito processuale nel quale regole processuali ordinarie e principi fondamentali sono stati dimenticati è proprio quello del rapporto assicurativo a carico del datore di lavoro.
E’ stato infatti affermato (Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che ” in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito“.
Secondo le varie Corti dopo l’iscrizione a ruolo non incidono vizi propri dell’accertamento ispettivo in quanto il tutto è disciplinato dall’art. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999 il quale non ha previsto effetti riguardo alla validità degli atti prodromici come avviene ad esempio in materia di applicazione di sanzioni amministrative.
In tema di sanzioni amministrative infatti vige l’art. 14 della l. n. 689 del 1981 che produce effetti specifici sull’obbligazione.
Secondo le varie Corti quindi anche in assenza di un atto di accertamento da parte dell’istituto previdenziale è legittima l’iscrizione a ruolo del credito vantato (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009). Questo quindi può avvenire anche in presenza di un accertamento comunque viziato con la specifica che il giudice dovrà comunque valutare il valore del relativo verbale e degli atti acquisiti senza il rispetto delle regole a fini di prova.
Sono certamente legittimi i dubbi di legittimità costituzionale per il contrasto con l’art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali in quanto le facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010) dovrebbero incontrare dei limiti nell’ambito sia della Costituzione che delle regole europee.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all’art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di formalizzare e rendere esigibili i vantati crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce l’avviso di addebito INPS o la cartella esattoriale INAIL) che si forma prima e al di fuori del giudizio.
Secondo la Corte Costituzionale non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l’attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo.
E’ su questo concetto di affidabilità del procedimento che dovrebbe concentrarsi maggiormente lo sforzo di civiltà giuridica capace di far comprendere se oggi gli enti si comportano secondo regole istituzionali o secondo logiche aziendali.
Una riflessione dovrebbe essere compiuta soprattutto quando si tratta di amministrazioni che concedono ai propri funzionari ingenti premi economici di risultato legati alla formazione degli atti impositivi.
E’ evidente che la difesa a posteriori, ovvero dopo aver subito il torto di una ricostruzione che viola i diritti basilari del contribuente, la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far valere le proprie ragioni non soddisfa la par condicio che dovrebbe governare un qualunque giudizio impositivo.
Altra rilevante riflessione richiede la possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/o dell’esecuzione in quanto la ripartizione dell’onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione non sempre concede tempi e termini sufficienti a provare i gravi motivi richiesti per la sospensione del ruolo.
La definitività del ruolo esattoriale non opposto nei termini
Secondo le varie corti una volta scaduti i termini per opporre il ruolo (avviso di addebito o cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi) sopraggiunge una assoluta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell’accertamento ispettivo.
Secondo le varie corti l’impugnazione del ruolo basato sulla infondatezza della pretesa impositiva non consente più alcuna azione di accertamento negativo (Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 21951 del 2013)” (Cass. 6753/2020).
Ruolo esattoriale e DURC
Durc e ruolo esattoriale sono intimamente legati al punto che dall’uno può dipendere l’altro ed entrambi non seguono le stesse regole e vicende.
Tuttavia una volta che il credito è stato iscritto a ruolo il DURC è compromesso e, per avere la dichiarazione di regolarità contributiva, sarà sempre necessaria la sospensione dell’esecutività del ruolo da parte del Giudice.
Le nostre soluzioni
Per scardinare un contesto di assoluta mancanza di rispetto delle norme di procedura occorre farsi assistere da professionisti esperti sia in ambito consulenziale che legale fin dalle prime fasi dell’accertamento.
Occorre farlo soprattutto con la consapevolezza che qualche ispettore potrebbe irritarsi per il solo fatto di dover procedere con l’Avvocato che lo contrasta. Questo è forse l’aspetto più delicato in quanto molti tra la possibilità di farsi assistere adeguatamente ed il rischio di irritare gli accertatori preferiscono il fai da te, con tutte le conseguenze del caso.
Ad avviso di questo studio occorre creare da subito e senza perdere tempo, i presupposti per poi essere incisivi nelle fasi di giudizio avendo esercitato per tempo tutti i diritti di difesa consentiti dalla legge.
Occorre rappresentare, a titolo di esempio, che una volta che saranno state assunte dal L.R. non assistito adeguatamente dichiarazioni autoincriminanti le stesse difficilmente potranno poi essere messe in discussione in un successivo giudizio.
Ecco perché suggeriamo sempre di coinvolgere, senza farsi intimidire da atteggiamenti degli accertatori, un adeguato staff di difesa fin dalle prime fasi dell’accertamento; il tutto facendo in modo da attivare da subito tutti quei diritti di difesa che la legge consente di esercitare e che se esercitati in ritardo possono produrre effetti difficilmente aggredibili sotto il profilo legale.
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