Il principale problema degli accertamenti ispettivi è dato dalla difficoltà di dialogo con gli enti che sono sempre più volti ad informatizzare il rapporto che rimane vittima degli automatismi di sistema.
Gli strumenti che gli organi di vigilanza hanno a disposizione sono molteplici e molteplici sono le possibilità che hanno di intavolare il dialogo in senso coerente con i diritti del contribuente.
L’art. 4 della L. 628/61 che prevede espressamente che “coloro che, legalmente richiesti dall’ispettorato del lavoro di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate o incomplete, sono puniti con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a 516 Euro”.
Inoltre l’art.lo 13 della legge 689/81 e 3 della legge 638/83 che equipara gli ispettori dell’INAIL e dell’INPS agli ispettori del lavoro.
Ciò significa che nei rapporti con gli organi di vigilanza del lavoro sia il lavoratore che il datore di lavoro devono agire e provvedere alle loro difese, attenendosi da una parte alle richieste degli enti, ai quali devono essere fatti rispettare i diritti fondamentali di difesa.
Inoltre appare opportuno rappresentare il diritto dell’imprenditore a commissionare indagini difensive per essere scagionato da accuse infondate ogni qualvolta vengono ipotizzati reati nei suoi confronti.
Gli articoli 391 bis e seguenti del codice penale prevedono questa possibilità che in alcuni casi è fondamentale prendere in considerazione in tempo utile per assicurare il miglior diritto alla difesa possibile.
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