Certificato di malattia telematico retroattivo. E’ frequente il caso in cui il lavoratore, assente dal lavoro dal giorno precedente, dichiara al medico di essere “malato da ieri”. Normalmente il medico annota questa affermazione nella certificazione barrando anche la casella che specifica se la visita che ha effettuato è avvenuta in sede domiciliare o in sede ambulatoriale.
Non vogliamo parlare del certificato di malattia retrodatato che, in quanto tale, impone di valutare questioni di falsità rilevante in sede penale, ma vogliamo affrontare quelle situazioni in cui la data della visita viene correttamente attestata salvo annotare che il paziente dichiara di essere ammalato da uno o più giorni prima.
E’ di tutta evidenza che l’accertamento medico della malattia non può che constatare quello che si pone all’evidenza del medico al momento della visita medica. Se oggi il paziente ha la febbre il giorno della visita medica non significa che la avesse anche il giorno precedente.
Con l’evoluzione informatica è oggi possibile poter contare sul certificato di malattia telematico che non consente più il certificato di malattia retroattivo.
Cosa dice la normativa sul certificato di malattia inps?
- Articolo 1, comma 149, legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005): in caso di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi per via telematica. Un decreto interministeriale individua le modalità tecniche, operative e regolamentari per l’attuazione della norma.
- Articolo 1, comma 810, legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007): aggiunge il comma 5-bis all’articolo 50 del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”. La norma dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze metta a disposizione dei medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) il collegamento in rete per la trasmissione dei dati delle ricette al ministero e delle certificazioni di malattia all’INPS, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008: fissa i principi generali e le caratteristiche tecniche circa l’acquisizione e la trasmissione dei dati dei certificati di malattia dei lavoratori all’INPS.
- Decreto interministeriale 26 febbraio 2010 e disciplinare tecnico collegato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010: il decreto dà attuazione alle citate disposizioni normative a decorrere dal 3 aprile 2010.
- Articolo 55 septies, decreto legislativo. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni: stabilisce che anche per i lavoratori pubblici la certificazione di malattia viene inviata in via telematica all’INPS, con le stesse modalità in uso per i lavoratori del settore privato.
- Circolare 11 marzo 2010, n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell’innovazione tecnologica pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2010: fornisce informazioni sulle modalità di attuazione del nuovo processo di trasmissione dei certificati e prevede sanzioni nei confronti dei medici del SSN o a esso convenzionati, nei casi di mancato invio telematico. Stabilisce, inoltre, un periodo transitorio di tre mesi in cui viene mantenuta la possibilità di emissione cartacea del certificato e un ulteriore periodo di un mese di collaudo generale al fine di rilevare eventuali difficoltà o malfunzionamenti del sistema. Solo al termine di questo periodo transitorio di quattro mesi, per chi non trasmetterà i certificati in modalità telematica potranno configurarsi ipotesi di responsabilità ed eventuali sanzioni.
- Circolari INPS n. 60/2010, n. 119/2010 e n. 164/2010: recepiscono le innovazioni normative e forniscono istruzioni operative ai lavoratori dei settori pubblico e privato, datori di lavoro dei settori pubblico e privato, medici e agli operatori INPS.
- Circolare n. 2 del 28 settembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell’innovazione tecnologica: indica il termine di conclusione della fase di collaudo e prevede una fase di monitoraggio durante la quale la commissione tecnica istituita ha il compito di risolvere eventuali problematiche. Pur riconoscendo l’obbligo dei medici di trasmettere la certificazione per via telematica, prevede un periodo transitorio, fino al 31 gennaio 2011, durante il quale non si procede all’applicazione delle sanzioni ai medici inadempienti.
- Articolo 25, legge n. 183/2010: uniforma il sistema di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia tra i settori pubblico e privato.
- Circolare 23 febbraio 2011, n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica: indica la scadenza del periodo transitorio, al termine del quale si applicheranno le sanzioni ai medici che non procederanno alla trasmissione telematica dei certificati di malattia. La circolare conferma che le sanzioni non si applicano nei casi di malfunzionamento del sistema generale o del sistema del medico o nei casi di impedimento oggettivo. Viene messo a disposizione un apposito cruscotto di monitoraggio per le regioni, le aziende sanitarie e le altre strutture interessate.
- Circolare 18 marzo 2011, n. 4, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: prevede l’obbligo per i datori di lavoro privati di utilizzare i servizi messi a disposizione da INPS per la ricezione o visualizzazione degli attestati di malattia. In questo modo il lavoratore è esonerato dall’invio dei certificati. Il periodo di adeguamento è pari a tre mesi dalla pubblicazione della circolare. Fa eccezione il caso in cui il medico sia oggettivamente impossibilitato alla trasmissione telematica.
- Circolare INPS 9 settembre 2011 n. 117: recepisce quanto stabilito con la circolare 18 marzo 2011, n. 4 e fornisce indicazioni sull’invio dei certificati di malattia dei lavoratori ai datori di lavoro tramite i propri intermediari. La circolare, inoltre, fornisce indicazioni utili ai lavoratori che desiderano richiedere all’INPS l’invio del certificato e dell’attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- Decreto interministeriale 18 aprile 2012 e disciplinare tecnico allegato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2012, n. 128: indica le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC finalizzate a consentire l’invio telematico da parte delle strutture sanitarie della certificazione di malattia e di ricovero. Il decreto stabilisce in 21 mesi i tempi di attuazione.
- Circolare INPS 16 febbraio 2012 n. 23: indica ulteriori servizi messi a disposizione dei datori di lavoro e del cittadino per la consultazione degli attestati di malattia.
- Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: estende anche ai lavoratori del settore pubblico non soggetti alle norme del decreto legislativo n. 165/2001 l’obbligo di invio telematico del certificato di malattia. Dall’obbligo rimane escluso solo il personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Viene, inoltre, introdotto l’obbligo di invio in formato pdf del certificato da parte del medico alla casella di posta elettronica PEC del lavoratore che ne faccia richiesta.
- Circolare INPS 25 luglio 2013 n. 113: recepisce le nuove modalità tecniche contenute nel già citato decreto interministeriale del 18 aprile 2012 in merito all’invio della certificazione di malattia e di ricovero. La circolare comunica l’implementazione dei sistemi informativi INPS al fine di consentire, a conclusione della fase di attuazione da parte delle regioni, la ricezione dei certificati di ricovero e di dimissione da parte delle strutture ospedaliere.
- Circolare INPS 7 giugno 2016 n. 95: fornisce indirizzi operativi sull’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. Sono allegate alla circolare e ne costituiscono parte integrante le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri.
La questione certificativa
In base all’art.lo 20 del D.P.R. 28 settembre 1990 n. 314 “L’attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato.”
Solo “La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove invece, la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove, invece la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.”.
Sulla base di tale norma l’INPS, ampliando la visione della questione più frequente, ha previsto che la malattia “…… può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare” (INPS circ. n. 134368/1981; n. 63/1991; n. 147/1996).
Cosa avviene se il datore di lavoro paga le assenze per malattia delle giornate precedenti alla visita medica ambulatoriale?
Certificato di malattia telematico inps, una garanzia di data.
Certificato di malattia al datore di lavoro?
Oggi si può parlare di certificato di malattia online. Abbiamo chiarito che se la visita medica viene effettuata al domicilio del paziente si presume che la dichiarazione dell’inizio della malattia sia effettiva e quindi il pagamento potrà essere avallato dall’INPS.
Quando invece la visita medica avviene in sede ambulatoriale ed il paziente dichiara che è malato dai giorni precedenti l’INPS riconosce soltanto lo stato di malattia dalla data della visita medica.
Occorre a questo punto chiarire che il datore di lavoro anticipa la retribuzione al lavoratore salvo poi considerare l’anticipazione per effettuare la compensazione con i contributi dovuti per gli altri lavoratori.
Questo meccanismo sostitutivo fa si che nel momento in cui l’INPS disconosce il diritto del lavoratore alla percezione dell’indennità di malattia per i giorni che considera non coperti da certificazione la contribuzione che con le relative somme era stata pagata diventa una corrispondente scopertura contributiva.
Quanto costa l’erronea erogazione delle retribuzioni?
Il risultato di questo “disconoscimento di compensazione” non è indolore in quanto, trattandosi di un ammanco contributivo risalente nel tempo, l’istituto si riterrà legittimato ad applicare le sanzioni civili secondo quanto previsto dalla legge 388/2000 con relativi interessi.
Questo meccanismo da un lato legittima l’INPS a chiedere al datore di lavoro di versare i contributi compensati, ma dall’altro non legittima il datore di lavoro medesimo a chiedere il ristoro al lavoratore per tutte le conseguenze che la situazione ha generato.
Infatti il datore di lavoro potrebbe agire in senso restitutorio contro il dipendente soltanto per gli stessi importi anticipati come somme erogate per errore.
Questa situazione non darà mai al datore di lavoro la possibilità di riequilibrare le perdite dovute a sanzioni civili ed interessi di legge.
Occorre pertanto fare attenzione alle certificazioni anche sotto un altro profilo; quello contributivo.
Se in un anno il datore di lavoro, con questo erroneo meccanismo ha pagato in tutto, ai suoi dipendenti, 20 giornate di “malattia” del giorno prima della visita ambulatoriale, l’INPS ha motivo di chiedere anche la copertura assicurativa di quelle 20 giornate di assenza che, pur ingiustificata, ha prodotto comunque i suoi effetti contributivi.
Come prevenire il problema?
Non è detto che arrivi l’accertamento dell’INPS e che quindi la questione venga in evidenza. Tuttavia, laddove il datore di lavoro volesse operare senza rischiare di versi addebitare, magari anche a distanza di anni, contribuzione non versata, si dovranno attivare alcune procedure semplici, ma efficaci.
Le assenze risultanti da certificazione ambulatoriale relativamente ai giorni precedenti alla visita medica dovranno essere oggetto di contestazione disciplinare nei confronti del lavoratore.
La contestazione disciplinare dovrà tenere conto dei fatti considerando la certificazione non valida per i giorni precedenti alla visita ambulatoriale e quindi come assenza dal lavoro.
La contestazione disciplinare, indicando esattamente le giornate non coperte da certificazione fruibile, dovrà essere tempestiva.
Il contenuto della contestazione disciplinare oltre a fare riferimento alle esatte giornate di assenza dovrà concedere al lavoratore un termine non inferiore a 5 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata per fornire giustificazioni.
Trascorso il termine assegnato per la giustificazione dovrà essere assunta la decisione relativa alla qualificazione dell’assenza dal lavoro ed il relativo provvedimento adottato.
Non seguire questa prassi espone quindi il datore di lavoro a possibili conseguenze contributive e di DURC.
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