I nuovi poteri di sospensione agli ispettori del lavoro sono stati motivati dal D.L. 146/2021 da motivi di urgenza dichiarando, nel titolo del testo che si tratta di misure urgenti per esigenze indifferibili.
Sui contenuti della normativa (che dovrà essere convertita dalle aule legislative entro due mesi) è doverosa una serie di riflessioni.
Sospensione attività: il contesto storico delle norme restrittive sulla sicurezza del lavoro
In quasi due anni di emergenza che richiedeva una costante ed intensa attività di consulenza soprattutto a favore di lavoratori e piccole e medie imprese, gli ispettori del lavoro sono stati mandati a fare consulenza alle aziende o sono stati tenuti a casa per lavorare in smart working?
Cosa hanno materialmente fatto quando sono stati in smart working?
Le retribuzioni degli ispettori del lavoro sono adeguate al loro importante ruolo ed alla professionalità loro richiesta?
Fatta questa premessa di dubbi delle esigenze indifferibili cominciano a delinearsi sotto altri profili di inefficienza e di genericità delle dichiarazioni a sostegno delle ragioni giustificative dell’indifferibilità degli interventi per urgenze tutt’altro che casuali.
E’ evidente che dopo un lungo periodo di fermo produttivo la improvvisa ripresa delle attività può contare su maestranze “stanche” e su parametri occupazionali particolarmente stressati da iniziative che hanno stravolto il mercato del lavoro come il reddito di cittadinanza e l’inondazione delle promesse di incentivo del 110% ecc… che hanno distolto l’interesse della gran parte della forza lavoro dalle attività più correnti.
In questo contesto storico nascono le restrizioni de
La nuova normativa in materia di sospensione delle attività produttive
l’articolo 14 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.L.vo 81/2008) è stato completamente rivisto e sostituito.
Al titolo che annuncia i nuovi “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” fanno seguito disposizioni che andiamo ad illustrare brevemente.
Rimangono ferme le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 che sono di fatto le norme che consentono agli organi di vigilanza di fare sempre e comunque cassa in ogni caso in cui riscontrano irregolarità. Dette norme prevedono che con il pagamento di una sanzione amministrativa il reato in materia di sicurezza si estingue.
Il provvedimento di sospensione
È stato previsto quando l’organo di vigilanza riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro debba emettere un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Solo le attività imprenditoriali ne sono coinvolte.
L’irragionevolezza di questa parte della disposizione normativa è rinvenibile non solo nella parte in cui si mescolano sicurezza e lavoro irregolare – già sanzionato da altre norme amministrative (es. maxi sanzione ecc…) creando un irragionevole cumulo di sanzioni -, ma anche inducendo a pensare che una comunicazione possa servire a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.
Meno irragionevole, ma ancora discutibile, è il caso di sospensione derivante da gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del testo unico della sicurezza del lavoro.
Il provvedimento deve essere adottato e penalizzare solo per la parte dell’attività interessata dalle violazioni ovvero in alternativa, deve avvenire in relazione all’attività prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I del Testo unico sulla sicurezza.
Interessante è certamente il fatto che unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale
del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro anche se questo esula da una vera e propria consulenza preventiva atteso che il decreto 758/94 tende a monetizzare e creare introiti economici in cambio di indulgenze in ambito penale.
La tempistica entro la quale devono essere adottati i provvedimenti di sospensione.
L’Ispettorato nazionale del lavoro deve adottare i provvedimenti di sospensione delle attività per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
Esclusione dell’impresa con un unico dipendente
Nessuna previsione elastica è stata prevista in relazione alla pericolosità oggettiva dell’attività sotto il profilo della sicurezza né dei limiti dimensionali della stessa con la sola eccezione del caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
La decorrenza del provvedimento di sospensione dell’attività
In genere l’urgenza ed il pericolo hanno carattere immediato, tuttavia gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Trasparenza amministrativa delle procedure
Non si comprende come le attuali prassi amministrative e le tempistiche tipiche delle amministrazioni possano consentire la prevista trasparenza dettata per i provvedimenti di sospensione delle attività che secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i cui decreti applicativi la rendono di fatto tempisticamente inutile.
Altri soggetti pubblici legittimati ad esercitare la vigilanza e adottare provvedimenti di sospensione
Vigili del fuoco
Ulteriori previsioni sono stabilite a favore del comando dei vigili del fuoco il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (vedasi in particolare gli art.li 16, 19 e 20).
AUSL
I poteri di sospensione attribuiti all’Ispettorato del Lavoro sono estesi anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Revoca dei provvedimenti di sospensione in cambio di adempimento e pagamento di somme
E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte
dell’amministrazione che lo ha adottato:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu’ di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Si deve osservare che la regolarizzazione a posteriori comporta sempre il pagamento di sanzioni amministrative e, talvolta, anche civili anche nelle ipotesi a, b e c oltre che nelle ipotesi d ed e.
Recidiva e raddoppio delle somme aggiuntive
Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Procedura di monetizzazione provvisoria e rateizzazione della procedura di sblocco
Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca e’ altresi’ concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta.
L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e’ versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
Le somme versate nelle procedure vanno ad incrementare il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale ed e’ utilizzato per finanziare l’attivita’ di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
E’ comunque fatta salva l’applicazione di tutte le altre sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
Ricorsi
Il meccanismo di monetizzazione immediata e l’attuale sistema di trasparenza ordinaria (legge 241/90) priva di strumenti di accelerazione adeguati alla velocità ed estrema insidia delle procedure è in grado di mortificare in modo assoluto ogni diritto di difesa che possa avere un senso tempistico.
Diciamo che avverso i provvedimenti di sospensione adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
Non si comprende cosa debba o possa fare l’azienda nel frattempo eccetto pagare la sanzione ed andare oltre forzando magari anche solo l’equivoco di una presenza negli uffici o negli ambiti aziendali.
Non si comprende neppure quale relazione possa esserci tra mancata comunicazione di assunzione formale e sicurezza sostanziale del quale dovrebbe occuparsi i testo unico sulla sicurezza del lavoro se non solo una evidente spendita di forma in luogo di sostanza.
Le conseguenze della violazione del provvedimento di sospensione
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e’ punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
La violazione normalmente sussiste anche se il provvedimento emanato sarà successivamente giudicato infondato, tuttavia l’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).
Resta non normato il caso in cui il datore di lavoro sia destinatario di un procedimento sospensivo ingiusto al quale non si è attenuto avendo affrontato poi un processo per violazioni in materia di sicurezza del lavoro dalle quali venga poi assolto.

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