Ispettori del lavoro. Quando dispongono la sospensione della attività


I nuovi poteri di sospensione agli ispettori del lavoro sono stati motivati dal D.L. 146/2021 da motivi di urgenza dichiarando, nel titolo del testo che si tratta di misure urgenti per esigenze indifferibili.

Sui contenuti della normativa (che dovrà essere convertita dalle aule legislative entro due mesi) è doverosa una serie di riflessioni.

Sospensione attività: il contesto storico delle norme restrittive sulla sicurezza del lavoro

In quasi due anni di emergenza che richiedeva una costante ed intensa attività di consulenza soprattutto a favore di lavoratori e piccole e medie imprese, gli ispettori del lavoro sono stati mandati a fare consulenza alle aziende o sono stati tenuti a casa per lavorare in smart working?

Cosa hanno materialmente fatto quando sono stati in smart working?

Le retribuzioni degli ispettori del lavoro sono adeguate al loro importante ruolo ed alla professionalità loro richiesta?

Fatta questa premessa di dubbi delle esigenze indifferibili cominciano a delinearsi sotto altri profili di inefficienza e di genericità delle dichiarazioni a sostegno delle ragioni giustificative dell’indifferibilità degli interventi per urgenze tutt’altro che casuali.

E’ evidente che dopo un lungo periodo di fermo produttivo la improvvisa ripresa delle attività può contare su maestranze “stanche” e su parametri occupazionali particolarmente stressati da iniziative che hanno stravolto il mercato del lavoro come il reddito di cittadinanza e l’inondazione delle promesse di incentivo del 110% ecc… che hanno distolto l’interesse della gran parte della forza lavoro dalle attività più correnti.

In questo contesto storico nascono le restrizioni de

La nuova normativa in materia di sospensione delle attività produttive

l’articolo 14 del testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.L.vo 81/2008) è stato completamente rivisto e sostituito.

Al titolo che annuncia i nuovi “Provvedimenti  degli  organi  di  vigilanza  per  il contrasto del lavoro  irregolare  e  per  la  tutela  della  salute  e sicurezza dei  lavoratori” fanno seguito disposizioni che andiamo ad illustrare brevemente.

Rimangono ferme le  attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19  dicembre 1994, n. 758 che sono di fatto le norme che consentono agli organi di vigilanza di fare sempre e comunque cassa in ogni caso in cui riscontrano irregolarità. Dette norme prevedono che con il pagamento di una sanzione amministrativa il reato in materia di sicurezza si estingue.

Il provvedimento di sospensione

È stato previsto quando l’organo di vigilanza riscontra che almeno il  10  per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro  risulti  occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione  di instaurazione del rapporto  di  lavoro debba emettere un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Solo le attività imprenditoriali ne sono coinvolte.

L’irragionevolezza di questa parte della disposizione normativa è rinvenibile non solo nella parte in cui si mescolano sicurezza e lavoro irregolare – già sanzionato da altre norme amministrative (es. maxi sanzione ecc…) creando un irragionevole cumulo di sanzioni -, ma anche inducendo a pensare che una comunicazione possa servire a far cessare il pericolo per la tutela  della salute e la sicurezza  dei  lavoratori.

Meno irragionevole, ma ancora discutibile, è il caso di sospensione derivante da gravi  violazioni  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui  all’Allegato I del testo unico della sicurezza del lavoro.

Il provvedimento deve essere adottato e penalizzare solo per la parte dell’attività interessata dalle violazioni ovvero in alternativa, deve avvenire in relazione all’attività prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato  I del Testo unico sulla sicurezza.

Interessante è certamente il fatto che unitamente al provvedimento di  sospensione  l’Ispettorato  nazionale

del lavoro può  imporre specifiche  misure  atte  a  far  cessare  il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori  durante  il lavoro anche se questo esula da una vera e propria consulenza preventiva atteso che il decreto 758/94 tende a monetizzare e creare introiti economici in cambio di indulgenze in ambito penale.

La tempistica entro la quale devono essere adottati i provvedimenti di sospensione.

L’Ispettorato nazionale del lavoro deve adottare i provvedimenti di sospensione delle attività per  il  tramite  del  proprio  personale  ispettivo nell’immediatezza degli  accertamenti  nonché,  su  segnalazione  di altre  amministrazioni,  entro  sette  giorni  dal  ricevimento   del relativo verbale.

Esclusione dell’impresa con un unico dipendente

Nessuna previsione elastica è stata prevista in relazione alla pericolosità oggettiva dell’attività sotto il profilo della sicurezza né dei limiti dimensionali della stessa con la sola eccezione del caso in cui il  lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.

La decorrenza del provvedimento di sospensione dell’attività

In genere l’urgenza ed il pericolo hanno carattere immediato, tuttavia gli effetti della sospensione possono essere  fatti  decorrere  dalle  ore dodici del  giorno  lavorativo  successivo  ovvero  dalla  cessazione dell’attività lavorativa in corso che non  può   essere  interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo  imminente  o  di grave rischio per la salute dei lavoratori  o  dei  terzi  o  per  la pubblica incolumità.

Trasparenza amministrativa delle procedure

Non si comprende come le attuali prassi amministrative e le tempistiche tipiche delle amministrazioni possano consentire la prevista trasparenza dettata per i provvedimenti di sospensione delle attività che secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i cui decreti applicativi la rendono di fatto tempisticamente inutile.

Altri soggetti pubblici legittimati ad esercitare la vigilanza e adottare provvedimenti di sospensione

Vigili del fuoco

Ulteriori previsioni sono stabilite a favore del comando dei vigili del fuoco il quale procede ai sensi  delle  disposizioni  del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (vedasi in particolare gli art.li 16, 19 e 20).

AUSL

I poteri di  sospensione attribuiti all’Ispettorato del Lavoro sono estesi anche  ai  servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di  accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Revoca dei provvedimenti di sospensione in cambio di adempimento e pagamento di somme

E’ condizione per  la  revoca  del  provvedimento  da  parte

dell’amministrazione che lo ha adottato:

  1. a) la regolarizzazione dei lavoratori non  risultanti  dalle scritture o da  altra  documentazione  obbligatoria  anche  sotto  il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  2. b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  3. c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  4. d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento  di  una somma  aggiuntiva  pari  a  500  euro  fino  a  cinque   lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu’ di cinque lavoratori irregolari;
  5. e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di  una somma aggiuntiva di importo  pari  a  quanto  indicato  nello  stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Si deve osservare che la regolarizzazione a posteriori comporta sempre il pagamento di sanzioni amministrative e, talvolta, anche civili anche nelle ipotesi a, b e c oltre che nelle ipotesi d ed e.

Recidiva e raddoppio delle somme aggiuntive

Le somme aggiuntive di cui  alle  lettere  d)  ed  e)  sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei  cinque  anni  precedenti  alla adozione  del  provvedimento,   la   medesima   impresa   sia   stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Procedura di monetizzazione provvisoria e rateizzazione della procedura di sblocco

Su istanza di  parte,  fermo  restando  il  rispetto  delle condizioni di  cui  al  comma  9,  la  revoca  e’  altresi’  concessa subordinatamente  al  pagamento  del  venti  per  cento  della  somma aggiuntiva dovuta.

L’importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per cento,  e’  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui  al  presente  comma  costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

Le somme versate nelle procedure vanno ad incrementare  il   bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale ed e’ utilizzato per finanziare l’attivita’ di prevenzione nei luoghi di  lavoro  svolta  dall’Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o   dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

E’  comunque  fatta  salva  l’applicazione  di tutte le altre  sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Ricorsi

Il meccanismo di monetizzazione immediata e l’attuale sistema di trasparenza ordinaria (legge 241/90) priva di strumenti di accelerazione adeguati alla velocità ed estrema insidia delle procedure è in grado di mortificare in modo assoluto ogni diritto di difesa che possa avere un senso tempistico.

Diciamo che avverso i provvedimenti di sospensione adottati  per l’impiego  di   lavoratori   senza   preventiva   comunicazione   di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso  ricorso,  entro  30 giorni, all’Ispettorato interregionale  del  lavoro  territorialmente competente, il quale si pronuncia nel  termine  di  30  giorni  dalla notifica del ricorso. Decorso  inutilmente  tale  ultimo  termine  il ricorso si intende accolto.

Non si comprende cosa debba o possa fare l’azienda nel frattempo eccetto pagare la sanzione ed andare oltre forzando magari anche solo l’equivoco di una presenza negli uffici o negli ambiti aziendali.

Non si comprende neppure quale relazione possa esserci tra mancata comunicazione di assunzione formale e sicurezza sostanziale del quale dovrebbe occuparsi i testo unico sulla sicurezza del lavoro se non solo una evidente spendita di forma in luogo di sostanza.

Le conseguenze della violazione del provvedimento di sospensione

Il datore di lavoro che non ottempera al  provvedimento  di sospensione di cui al presente articolo e’ punito con l’arresto  fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in  materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e  con  l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

La violazione normalmente sussiste anche se il provvedimento emanato sarà successivamente giudicato infondato, tuttavia l’emissione del decreto di archiviazione  per  l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi  del  comma  1,  a  seguito della conclusione della  procedura  di  prescrizione  prevista  dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,  n.  758, comporta la decadenza dei provvedimenti  di  cui  al  comma  1  fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9,  lettera d).

Resta non normato il caso in cui il datore di lavoro sia destinatario di un procedimento sospensivo ingiusto al quale non si è attenuto avendo affrontato poi un processo per violazioni in materia di sicurezza del lavoro dalle quali venga poi assolto.


 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.