Pubblicazione di foto di minori sui social: quale tutela?


Per inquadrare la questione, viene in soccorso il disposto dell’art. 8 del GDPR in cui al primo comma si stabilisce che nel caso in cui il minore abbia almeno 16 anni e abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito.

Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento (i servizi resi dalle società di informazione) è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso sia prestato o autorizzato da chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale.

I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore (Considerando 38 del Gdpr)

 

Foto di minori pubblicate sui social network

privacy e minori sui socialLa pubblicazione delle foto di minori sui social network costituisce ipotesi di molteplici rischi, proprio dovute alla diffusione delle immagini tra un numero indeterminato di persone.

Tra tutti i soggetti che entrano in contatto con tali fotografie, possono esservi malintenzionati che ipoteticamente potrebbero avvicinarsi ai minori in questione o utilizzare le immagini reperite dai social per pubblicazione su siti pedopornografici.

Prima di approfondire la normativa sulla privacy è importane citare l’abuso dell’immagine previsto all’art. 10 del nostro codice civile, il quale prevede la tutela della immagine. Qualora l’immagine di un soggetto venga pubblicata e diffusa senza il suo esplicito consenso, o del consenso dei genitori, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può ordinare la rimozione della pubblicazione e condannare al risarcimento dei danni ex art 2043 cc. Per “immagine” si intende sicuramente l’aspetto fisico della persona, ma il concetto va oltre a quello di mero ritratto, perché ricomprende anche il modo di esprimersi esteriormente, il modo di essere in un determinato contesto.

La suddetta norma codicistica deve essere sicuramente essere interpretata alla luce del combinato disposto degli articoli 96 e 97 della legge sul diritto di autore (L.633/1941). L’art, 96 ribadisce la necessità del consenso della persona, senza il quale l’immagine della stessa non può essere riprodotto o messo in commercio, salvo le eccezioni previste dall’art 97: “non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.

Tali dispositivi si applicano anche ai minori.

Contestualizziamo la pubblicazione delle immagini sui social network e poniamo l’ipotesi in cui uno dei due genitori non sia d’accordo alla pubblicazione dell’immagine del figlio minore. In questo caso, che cosa accade?

Foto dei figli minori: sentenza del Tribunale di Mantova

Interessante spunto di riflessione ci viene offerto dalla lettura Sentenza del Tribunale di Mantova del 19 settembre 2017, con la quale, a seguito dell’opposizione del padre alla pubblicazione di foto dei figli minori, la madre è stata obbligata a non pubblicare le immagini dei figli minori sui social network e a rimuovere quelle già postate.

Il caso riguardava la regolamentazione del regime di affido dei figli minori e malgrado l’accordo, il padre formulava ricorso avverso la ex coniuge, madre dei minori, con richiesta di immediata inibitoria atteso che veniva documentalmente dimostrata la pubblicazione delle foto dei figli sui social network.

Il comportamento della madre per il Tribunale di Mantova integra violazione della norma di cui all’art.10 c.c. sopracitato e del combinato disposto degli articoli 4, 7, 8 e 145 del D.lgs 196/2003 (abrogati con il decreto 101/2018), nonché degli articoli 1 e 16, 1 co., della Convenzione di New York del 1989.

Le norme della Convenzione di New York vengono applicate ai minori degli anni 18.

La fotografia di un figlio costituisce sicuramente un dato personale che deve essere protetto e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata del minore.

Il Tribunale di Mantova ordina così alla madre i rimuovere tutte le immagini dei figli condivise suo social network e di non pubblicarne di nuove.

 


 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.