La proroga del DURC: una roulette di interpretazioni


La proroga del Durc è come la roulette russa

Sarà valido fino a luglio 2020 o fino al 31 ottobre 2020?

Gli esperti si accapigliano per far prevalere, ciascuno, la sua logica interpretativa.

Tutti ora sanno che il Durc, già valido al 31 gennaio 2020, conserva validità fino al 29 ottobre 2020; quindi ora la questione della spendibilità della proroga DURC, già altalenante, rischia di creare alla luce delle nuove normative, un trauma che difficilmente sarà dimenticato dalle imprese.

Proroga del Durc: cerchiamo di capire che cosa sta avvenendo

Il braccio di ferro tra politica, istituzioni e sindacato, ha dato il meglio di sé gestendo l’incertezza proroga DURC come la roulette russa.

Così, mentre l’art.lo 103, comma 2, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sembrava far rientrare anche il DURC in quella che era una traslazione temporale di validità certificativa allargata, le amministrazioni pubbliche si prodigavano in altalenanti interpretazioni che rendevano difficile potersi orientare se non solo approssimativamente in termini di regolarità del DURC fino al 29 ottobre 2020 (vedasi anche messaggi INPS 21 maggio 2020 n. 2103).

Il comma 1 dell’art.lo 81 del Decreto Legge 34/2020 ha immediatamente imposto il dietrofront rispetto a quelli che sembravano gli orientamenti più ragionevoli di fronte ad una pandemia che aveva indotto il governo a costringere le aziende alla chiusura per varie settimane ed a mantenere i posti di lavoro in essere vietando di fatto ogni licenziamento legato a ragioni economiche.

Al di la di ogni considerazione di carattere costituzionale della vicenda, il braccio di ferro tra politica e sindacato si è fatto sentire senza ritardo e, con fulminea tempestività, sulla gazzetta ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128 veniva pubblicato un nuovo Decreto Legge avente il n. 34 che nel corpo del suo articolo 81 confermava tutte le proroghe “…, ad eccezione dei documenti unici di regolarita’ contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.”.

durc irregolare

E così sulla proroga Durc si susseguono ancora altre circolari, messaggi, polemiche e… critiche.

Il 18 giugno 2020 l’INPS emana un nuovo messaggio, il n. 2.510.

L’INAIL dopo il suo primo “nota” del 20 maggio 2020 n. 166343 che segue la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 3 giugno 2020 n. 160, emana la sua nuova interpretazione in data 24 giugno 2020 con il n. 7778.

La questione ha prodotto molte interruzioni aziendali e molti DURC negativi o “in verifica” dopo il 15 giugno hanno imposto blocchi aziendali od iniziative giudiziali sia di merito che di urgenza.

Proprio all’ultimo, in sede di conversione in legge, tuttavia, la norma eccezionale, non trova conforto nel legislatore che, evidentemente resosi conto dei danni irreversibili che si stavano verificando, decide di non convertire in legge (legge quella restrizione che si era concentrata sul DURC in particolare con la frase “…, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.”. Quel comma è stato soppresso dall’art.lo 1 comma 1 della legge 17 luglio 2020 n. 77.

Quindi dal 17 luglio 2020 e fino al 29 ottobre 2020 le aziende che avevano il DURC regolare nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 dovrebbero (il condizionale in questi casi è sempre d’obbligo) dormire sonni tranquilli almeno fino al 29 ottobre 2020.

Alcune inaspettate nuove incertezze

È con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 sulla semplificazione e innovazione digitale che la questione prende una forma inaspettatamente controversa.

Il riferimento va immediatamente a prendere in considerazione l’articolo 8 comma 10  del Decreto Semplificazione:

  10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente  o  per  la stipulazione  del  contratto  relativamente  a  lavori,   servizi   o forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente decreto, è richiesto di  produrre  documenti  unici  di  regolarità contributivadi cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità  contributiva ovvero  il  possesso  dei predetti  documenti  unici,  non   si   applicano   le   disposizioni dell’articolo 103,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020, relative alla  proroga  oltre  la  data  del  31  luglio  2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Questo nel senso che la proroga al 31 ottobre 2020 non sarà applicabile alla stipula di nuovi contratti per lavori o servizi o selezione di contraenti quando l’oggetto riguarda appalti, affidamenti e gare pubbliche con scadenze a partire dal 18 luglio 2020 in cui il decreto semplificazione inizia a produrre i suoi effetti.

Il tenore letterale della norma, tuttavia, potrebbe indurre una ulteriore interpretazione riguardo al capo II del decreto legge 76/2020 in quanto si riferisce letteralmente soltanto a “lavori,   servizi   o forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente decreto”.

È però la parola “in qualunque modo”che lascia aperta una voragine interpretativa sul capo II del D.L. 76/2020; questo in virtù del fatto che gli articoli 10 ed 11 trattano alcune modifiche di semplificazione in materia di edilizia che, se considerate quale riferimento indirettamente collegabile alla dizione di “qualunque modo” rischia di aprire un varco interpretativo incontrollabile. Resta infine l’ultima possibilità interpretativa legata alla possibilità che il decreto legge possa essere o meno convertito, con o senza modifiche, in legge.

La questione tuttavia merita alcune riflessioni sul perché tanto fermento sindacale proprio sul DURC che, invece, in un momento in cui il problema del covid-19 è ancora utilizzato per giustificare stati di emergenza e misure restrittive.

Pesanti interessi economici legati alla connessione del DURC

Tutti si chiedono perché  le maggiori sigle sindacali abbiano così tanto fermamente combattuto per mantenere posizioni così distruttive per l’occupazione.

Si deve tenere presente che il DURC non è prerogativa di INPS ed INAIL soltanto, ma anche delle Casse edili.

Le Casse edili sono soldi per il sindacato. Tanti soldi e nessun controllo da parte di alcuno sulla destinazione dei contributi.

Contributi che attraverso un sistema che obbliga al versamento di circa il 10% delle retribuzioni degli operai (un altro 14% circa ritorna al lavoratore semestralmente) elude ogni principio di volontarietà e prerogative che sembrano disattendere ogni principio stabilito dall’art.lo 39 Cost.