Prescrizione dei crediti vantati dall’INPS. La parola alla Corte di Cassazione


Parliamo di prescrizione contributi inps, verbali ispettivi e prescrizione cartella esattoriale o avviso di addebito in genere; i discorsi sembrano fatti scontati ed i contribuenti in genere trattano i numeri come se fossero certezza del diritto finendo talvolta contro il muro della realtà giuridica.

E’ questo anche il caso in cui il contribuente si rivolge all’avvocato ragionando delle sue più ampie ragioni perché trascorsi 5 anni l’INPS non può più chiedere niente; quindi lui ha piena ragione. Se questo è il punto di partenza il lavoro dell’avvocato a volte è veramente duro.

Se tuttavia andiamo a scavare anche questa realtà ci si accorge che tale semplificazione è tutt’altro che scontata, anzi, riserva anche amare sorprese.

Stiamo parlando della sentenza della Corte di Cassazione n. 33008/22 pubblicata il 09/11/2022.

La questione nasce da un ricorso proposta dall’INPS ed ha come oggetto proprio i tempi di legittimazione riconosciuti all’azione dell’INPS, ma vediamo cosa è successo.

Prescrizione crediti Inps: sentenza della Corte d’appello di Salerno

Con sentenza depositata il 3.9.2020, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda con cui il contribuente aveva contestato la sussistenza a suo carico dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2009.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che il termine prescrizionale dei contributi decorresse dalla data di scadenza fissata per il loro pagamento (16.6.2010) e che, in relazione a quest’ultimo, tardiva doveva reputarsi la prima richiesta di pagamento inoltrata dall’INPS in data 30.6.2015 e insussistente la prova dell’intenzionalità specifica di occultare il reddito professionale.
Avverso tali statuizioni l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 6032/2022 della Sesta sezione civile della medesima Corte. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

L’INPS, con un’unico motivo di ricorso, ha denunciato una violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione agli artt. 2, comma 26 ss., I. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n.
111/2011), 1, d.lgs. n. 462/1997, e 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, per non avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione restasse sospesa per doloso occultamento del debito nel caso in cui – come nella specie – fosse stata omessa nella dichiarazione dei redditi la compilazione del c.d. Quadro RR.

La Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha preso in esame la questione chiarendo che elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 c.c.) è unicamente l’inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (così
Cass. S.U. n. 10955 del 2002): la parte alla cui iniziativa l’eccezione è riservata (art. 2938 c.c.) ha infatti soltanto l’onere di allegare tale inerzia e di manifestare la volontà di profittare dell’effetto estintivo che scaturisce dal suo protrarsi per il tempo previsto dalla legge (così da ult. Cass.
S.U. n. 15895 del 2019), mentre la determinazione della durata necessaria per il verificarsi dell’estinzione del diritto si configura come una quaestio iuris connessa all’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (Cass. S.U. n. 10955 del 2002, cit.).
Coerentemente con tali premesse, si è chiarito che spetta al giudice di sussumere l’inerzia entro il pertinente schema normativo astratto, che può pertanto divergere da quello indicato dalle parti e condurre all’individuazione di un termine prescrizionale più esiguo o più ampio di quello invocato (da ult. Cass. n. 12182 del 2021), e che come quaestio iuris si atteggia anche l’individuazione del momento iniziale della prescrizione: il giudice è infatti chiamato a valutare d’ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (così, tra le più recenti, Cass. nn. 33169 del 2021 e 24047 del 2022) e senza che l’erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, possa inficiare la valida proposizione dell’eccezione (cfr. fra le molte Cass. nn. 15631 del 2016 e 30303 del 2021), trattandosi di aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice, giusta il principio iura novit curia. E tanto vale anche in questa sede di legittimità, all’unica condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto: che sono, nella
specie, affatto innecessari, l’exordium praescriptionis essendo sancito, come visto, da un atto normativo.
Alle stesse condizioni sono rilevabili d’ufficio anche gli ulteriori profili che attengono alla durata e al decorso del termine: integrano infatti eccezioni in senso lato, per giurisprudenza consolidata, tanto i fatti interruttivi (Cass.
S.U. n. 15661 del 2005) quanto le cause di sospensione (Cass. n. 19567 del 2016), coerentemente con il principio generale secondo cui le eccezioni sono riservate alla parte solo quando la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva) oppure quando singole disposizioni espressamente contemplino come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi in ogni
altro caso ritenere rilevabili d’ufficio i fatti modificativi, impeditivi o estintivi che risultano dal materiale probatorio legittimamente acquisito (giurisprudenza costante fin da Cass. S.U. n. 1099 del 1998).

In sintesi, i tempi che legittimano un’azione di recupero dei crediti da parte dell’INPS non sono certezze di calendario.

Una diversa impostazione, ma comunque avente i medesimi effetti dilatori dei termini, è contenuta in un’altra trattazione di questo sito in cui abbiamo parlato di conto alla rovescia per procedere alla class action.