Prescrizione Crediti di Lavoro


Prescrizione Crediti di LavoroL’assenza di una specifica regolamentazione della prescrizione in ambito giuslavoristico impone di individuare con attenzione il regime (o i regimi) di prescrizione applicabile ai vari diritti nascenti dal rapporto di lavoro subordinato, anche in considerazione delle varie riforme che hanno interessato il mondo di lavoro.

Secondo l’opinione ormai nettamente dominante tutto ciò che viene corrisposto dal datore al prestatore di lavoro con periodicità annuale o infra annuale – ed, in particolare, i crediti di retribuzione – si prescrive nel termine di cinque anni, secondo il disposto dell’art. 2948, n. 4, c.c.

Allo stesso termine quinquennale di prescrizione sono sottoposte, in virtù dell’art. 2948, n. 5, c.c., le competenze spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro (il trattamento di fine rapporto, l’indennità di mancato preavviso e l’indennità per causa di morte).

La prescrizione ordinaria ( di 10 anni) decennale, nella materia del lavoro, ha una rilevanza  residuale ed assai limitata.

L’aspetto più delicato riguarda tuttavia il momento da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione.

Su tale aspetto vi sono stati numerosi interventi ed evoluzioni giurisprudenziali e senza ripercorrerne l’intero iter, si può affermare che tendenzialmente il termine di decorrenza può mutare a seconda del tipo di impresa per cui si è prestato servizio e nei cui confronti si vantano crediti retributivi. Si afferma, infatti, che nelle imprese che superano i 15 dipendenti il termine decorra dal momento in cui il singolo diritto può essere fatto valere e ciò sul presupposto che in tali realtà le maggiori tutela previste in caso di licenziamento (c.d. tutela reale) rendono meno fondati i timori di “ritorsioni” del lavoratore che durante il rapporto agisca per rivendicare un suo diritto.

Al contrario, nelle imprese che non soddisfano il suddetto requisito dimensionale si ritiene che il termine dei 5 anni decorra dalla fine del rapporto di lavoro. Ciò perché in tali contesti, le minori tutele previste in caso di licenziamento, rendono effettivo e concreto il timore di “ritorsioni” per il lavoratore che in costanza di rapporto agisca per rivendicare un proprio diritto.

Al di là dell’aspetto teorico, si rileva che nella pratica molto difficilmente si instaura un contenzioso tra lavoratore e datore in costanza di rapporto. Il contenzioso si  apre, quasi sempre, quando il rapporto è venuto meno o giunto al suo momento terminale. E’ dunque bene sapere che laddove il lavoratore agisca per rivendicare crediti retributivi riferiti a periodi oltre i 5 anni antecedenti al momento della richiesta, la controparte potrà sollevare l’eccezione di prescrizione che sarà oggetto di discussione davanti al Giudice, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali dominanti e, come sopra detto del tipo di impresa.