Poteri, doveri, limiti degli ispettori del lavoro


ispettori del lavoro

 

La Legge in materia

La legge 628 del 1961 ha individuato i compiti degli organi periferici del Ministero del Lavoro stabilendo che  l’Ispettorato del Lavoro ha il compito:

“a) di vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell’agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

  1. b) di vigilare sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
  2. c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;
  3. d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
  4. e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale;
  5. f) di rilevare secondo le istruzioni del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l’ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  6. g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L’azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all’igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell’Ispettorato del Lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall’art. 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all’Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l’indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

L’Ispettorato del lavoro, nell’esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell’art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.”

I poteri degli ispettori

ispettore del lavoroGli ispettori dell’INAIL e dell’INPS, ai sensi dell’art.lo 3 del D. L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con la legge 638 dell’11 novembre 1983,  hanno il potere di accedere a tutti i locali delle aziende per esaminare i documenti che abbiano diretta od indiretta pertinenza con l’assolvimento degli obblighi assicurativi e l’erogazione delle prestazioni.

Hanno altresì il potere di assumere dai datori di lavoro e dai lavoratori dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi ed all’erogazione delle prestazioni.

L’art.lo 7 del decreto legislativo 124/2004 stabilisce che

  1. Il personale ispettivo ha compiti di:
  2. a) vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
  3. b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
  4. c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell’articolo 8;
  5. d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
  6. e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  7. f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tutto però, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.lo 12 dello statuto del contribuente.

L’art.lo 1 dello statuto del contribuente tratta dei principi generali nel senso che   “Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.”.

L’art.lo 12 al comma 2 stabilisce altresì che “Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facolta’ di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche’ dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.”.

Il codice di comportamento degli ispettori INPS prevede, all’art.lo 9 (avente ad oggetto l’obbligo di informazione e assistenza all’ispezione), che:

  1. “Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo ha l’accortezza, innanzitutto, di conferire con il datore di lavoro o di chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità dell’accertamento ispettivo.
  2. Il personale ispettivo, ove si riveli necessario, informa il soggetto sottoposto ad ispezione, od un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti a impedire l’esercizio della attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa.
  3. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 12/1979 affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 7. L’assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la sua validità”. …..

Analoga previsione è stabilita anche dal codice di comportamento degli ispettori del lavoro con l’art.lo 8. Ciò è invocabile in quanto la normativa di legittimazione operativa sulla base della quale gli ispettori dell’INPS agiscono consegue ad una estensione dei poteri proprio degli ispettori del lavoro.

Attenzione alle dichiarazioni “spontanee”

Un appunto negativo deve essere espresso alla prassi, piuttosto diffusa, di assumere dichiarazioni definite spesso “spontanee” dal datore di lavoro in riferimento all’art.lo 4 della legge 628 del 1961 ed alle sanzioni penali da applicare in caso di notizie errate.

La fattispecie, analizzata comparativamente sotto un più marcato profilo penale (che però costituisce l’altra faccia della stessa medaglia), è stata decisa dalla Corte Europea con la  Sentenza n. 1163 del 5 aprile 2012 (Chambaz – Svizzera) a favore del contribuente.

Infatti, secondo tale sentenza, la Convenzione, nel prevedere il diritto ad un equo processo, vieta agli stati di obbligare – con la minaccia della applicazione di una sanzione – il titolare di un diritto (cioè la parte) a fornire prove che siano contrarie al suo interesse ed alla sua stessa difesa.

Sussistono pertanto forti dubbi sulla legittimità e spendibilità istituzionale di una dichiarazione assunta dal diretto interessato quando risulta palese essere stata ottenuta, in violazione del dettato dell’art. 6 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con la minaccia di una sanzione.