Una recente circolare dell’INPS – la numero 38 del 3 aprile scorso – ha fornito ulteriori indicazioni applicative relativamente a quanto viene stabilito dal Decreto Aiuti-Bis, convertito in Legge il 22 settembre 2022 e quindi valido anche per il 2023, nel quale è stato alzato il tetto entro cui vige il divieto di pignoramento della pensione, che così passa da 750 a 1000 euro.
La disciplina previgente e il novellato articolo 545, settimo comma, del c.p.c.
Il previgente testo del settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c. prevedeva come limite di impignorabilità della pensione l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
Tale limite, entrato in vigore il 27 giugno 2015, era stato introdotto dall’articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
Con la conversione in legge – L. 142/2022 – del decreto Aiuti-bis, è stato ulteriormente oggetto di significative revisioni.
Si legge infatti sulla Circolare 38/2022 dell’INPS che:
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è stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
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è stato previsto il limite minimo di 1.000 euro.
Ciò significa che i pensionati che percepiscono un importo mensile inferiore a tale soglia non potranno essere oggetto di pignoramento della pensione da parte dei creditori.
Tuttavia, l’importo eccedente tale soglia potrà essere pignorato secondo le disposizioni previste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 545 del c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Pignoramento della pensione: applicabilità
La nuova normativa è applicabile ai procedimenti esecutivi “pendenti”, ovvero a quei procedimenti in cui è stata effettuata la notifica ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c., ma l’ordinanza di assegnazione somme, che è l’atto finale dell’esecuzione forzata, non è ancora stata notificata all’INPS nella sua qualità di terzo esecutato. Questo significa che i procedimenti esecutivi in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova norma saranno soggetti al nuovo limite di impignorabilità.
Tuttavia, è importante notare che la nuova normativa non si applica ai procedimenti per i quali è già stata effettuata la notifica dell’ordinanza di assegnazione. In altre parole, se l’INPS ha già ricevuto un’ordinanza di assegnazione relativa a un procedimento esecutivo, dovrà attuare le disposizioni previste in quella specifica ordinanza, anche se l’importo della pensione eccede il nuovo limite di impignorabilità.
Per quanto riguarda l’applicazione pratica della nuova norma, le strutture territoriali dell’INPS dovranno adeguare le procedure interne per garantire il rispetto del nuovo limite di impignorabilità delle pensioni. Sarà necessario verificare l’importo delle pensioni oggetto di procedimenti esecutivi pendenti e assicurarsi che gli importi eccedenti il nuovo limite siano correttamente pignorati. Inoltre, sarà importante aggiornare i sistemi informatici dell’INPS per garantire il corretto calcolo del limite di impignorabilità e l’applicazione delle nuove disposizioni normative.
La modifica al limite di impignorabilità delle pensioni ha sollevato alcune questioni interpretative e operative. Ad esempio, è stata sollevata la questione di come trattare i procedimenti esecutivi pendenti in cui sono coinvolti più esecutati e il totale delle somme pignorate eccede il nuovo limite di impignorabilità. In tali casi, sarà necessario stabilire l’ordine di precedenza dei creditori e stabilire la quota di pignoramento spettante a ciascun creditore in base alle disposizioni di legge.
Inoltre, è stato oggetto di dibattito se il nuovo limite di impignorabilità si applichi solo alle pensioni erogate dall’INPS o anche a quelle erogate da altri enti previdenziali o da privati. La normativa attuale sembra riferirsi esclusivamente alle pensioni erogate dall’INPS, ma potrebbero sorgere controversie in merito all’applicazione della nuova norma a pensioni erogate da altri soggetti.