Quali possono essere le motivazioni che portano alla perdita del Durc?
Se la domanda, nella sua formulazione sembrerebbe di facile comprensione, la risposta – o più correttamente le risposte – che possiamo dare non sono nella pratica né immediate, né tantomeno di facile intuizione.
Questo perché, al di là delle ovvie condizioni previste dalla legge, succede che nella gestione quotidiana del lavoro e dei lavoratori, un’impresa vada incontro ad una serie di casistiche – spesso imponderabili se non addirittura “occulte” – che potrebbero portarla ad avere un Durc negativo, nonostante la sua buonafede.
Per trovare il bandolo a questa matassa che si presenta estremamente ingarbugliata sin dal primo approccio, abbiamo deciso di partire da un punto di riferimento certo: la normativa.
Parliamo del funzionamento del DM 30 gennaio 2015.
Perdita del Durc: cosa dice la legge
Nel corso degli anni, abbiamo affrontato l’argomento Durc più volte e sotto aspetti diversi.
In questa occasione, ci limitiamo a ricordare che si tratta del Documento unico di regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi. L’azienda viene chiamata a fornirlo nel momento in cui stipula un contratto di servizio con enti pubblici o privati, e/o per beneficiare di agevolazioni da parte di enti e pubblica amministrazione od anche, più semplicemente, per ottenere il pagamento delle sue prestazioni.
Nella pratica, il Durc attesta che l’impresa è in regola dal punto di vista della normativa previdenziale. Nel caso di lavori edili viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio e dalle sedi INPS e INAIL, mentre negli altri casi viene rilasciato solo dall’INPS e dall’INAIL competente per territorio dietro richiesta.
Quindi, in sostanza, nel momento in cui l’impresa – o il lavoratore autonomo – non è in regola da un punto di vista contributivo e/o assicurativo nei confronti di un ente o una cassa, subentra la perdita del Durc.
Ed è qui però che cominciano i problemi legati ai “complessi sistemi delle burocrazie” perché spesso le ragioni che determinano un Durc negativo non dipendono da un’inadempienza da parte dell’impresa (nei confronti di INPS, INAIL o Cassa edile).
Accade infatti, che siano gli enti o la cassa edile ad essere in difetto per mancato aggiornamento dei sistemi e comunque le cause possono essere poco chiare e, alle volte, persino occulte.
Durc negativo per cause “occulte”: facciamo qualche esempio
Ipotizziamo il caso in cui l’azienda in buona fede sa di aver pagato quanto doveva, ma i calcoli dell’Inps sono discordanti perché nel fare i conteggi sono state usate due aliquote diverse.
Questa differenza può portare alla perdita del Durc.
Sappiamo bene che quando arriva l’invito a regolarizzare, bisogna mettersi in pari entro poco. Ed è questo il punto: alle volte l’imprenditore non fa in tempo a intervenire perché sebbene riesca a vedere che è l’ente a sbagliare, gli risulta difficile instaurare un canale di comunicazione efficace e tempestivo. Oppure, nel caso fortunato in cui riesca ad aprire un cassetto previdenziale sul sito dell’Istituto, a comunicare con un operatore e a spiegargli che effettivamente ha versato il dovuto perché l’aliquota da lui applicata è effettivamente corretta oppure ad illustrare che quella posizione era già stata chiarita in precedenza, può accadere – e succede più spesso di quanto si pensi – che l’operatore risponda dopo troppi giorni e avanzi magari la richiesta di una documentazione che in quel momento l’imprenditore non ha a portata di mano perché non gli era mai servita. Allora ha bisogno di tempo per procurarsela, gliela rimanda, ma qualcosa ancora non va bene e finisce nel frattempo il margine di tempo che aveva a sua disposizione per mettersi in pari dopodiché il Durc o risulta in verifica (ovvero comunque manda la prevista regolarità) oppure risulta negativo… sì, sembra un incubo, ma succede più frequentemente di quanto si possa pensare.
Un altro caso potrebbe essere che l’azienda abbia pagato correttamente tutto, ma si verifica un problema con il flusso Uniemens ovvero la “Denuncia obbligatoria che il datore di lavoro, che svolge la funzione di sostituto d’imposta, invia mensilmente all’INPS” in cui riassume a 360 gradi tutte le sue informazioni a livello giuslavoristico e contributivo dell’azienda. Se questo flusso non arriva o l’INPS non riesce a vederlo, per INPS semplicemente il flusso non c’è, ovvero ciò che è stato pagato non viene accoppiato a nessuna richiesta di pagamento: ci sono dei soldi per un motivo y che l’INPS non conosce e anche se questo importo coincide perfettamente con il dovuto, mancando il flusso Uniemens per INPS manca il pagamento. In altre parole manca l’accostamento causale. Tutto questo può accadere e non sempre anche un esperto del settore riesce ad essere in grado di comprendere, dalla tipologia di comunicazione che arriva dall’istituto, che il problema è legato a questo flusso.
Ci potrebbe poi essere una comunicazione da parte di INAIL che dice che non è stato pagato il premio mediante l’autoliquidazione e di conseguenza si ha la perdita del Durc. Scatta il panico perché si pensa subito di essersi scordati di pagare, ma da una veloce verifica si scopre che è stato tutto pagato correttamente nei tempi previsti e c’è un F24 quietanzato che lo dimostra.
Cosa fare? Anche in questo caso bisogna attivarsi subito, contattando un professionista che individui la natura del problema, instauri un immediato collegamento con l’ente e proceda al rinvio immediato del documento così da evitare che passino troppi giorni prima che rispondano dicendo “ok, ci eravamo sbagliati il Durc ora è positivo”. Perché nel frattempo, l’azienda potrebbe aver avuto dei cantieri aperti che si sono dovuti fermare.
Molti di questi casi, per quanto fastidiosi, risultano di facile risoluzione, ma ci sono casi in cui la non regolarità del Durc fa riferimento al pagamento di alcuni contributi che a loro volta sono da ricondurre a una situazione giuslavoristica molto intricata.
Potrebbe esserci stato un licenziamento che è ancora discusso, magari c’è una causa aperta all’impugnazione di questo licenziamento: in questo caso quindi, i contributi devono essere pagati o non devono essere pagati?
Poi ci sono i verbali ispettivi giusti, ingiusti e contenenti importi errati. In questi casi se c’è una causa in corso il diritto al DURC è previsto dalle norme speciali.
Esistono tante situazioni aperte e irrisolte, sicuramente complesse se non addirittura occulte, a causa delle quali i pagamenti contributivi sono sospesi temporaneamente oppure vengono pretesi dall’ente, ma ancora non si sa se debbano effettivamente essere versarti, e può succedere che uno di questi mancati pagamenti vada ad interferire con la regolarità Durc. Cosa fare? In casi come questi, l’unica soluzione è affidarsi ad un esperto in grado di “trovare il bandolo della matassa”.
Non sempre però, il professionista che assiste l’azienda, ha la possibilità di capire in tempo utile cosa ha bloccato il sistema di rilascio in quanto le complessità della macchina burocratica si sommano a quelle dell’informatica istituzionale. Talvolta pertanto il risultato porta all’ingiusta perdita di fiducia del cliente nei confronti del consulente del lavoro o del commercialista che ne cura gli adempimenti e che ha fatto effettivamente tutto il possibile.
Nell’ambito dell’terno valzer della ripartizione di responsabilità con tre attori, questo atteggiarsi delle procedure è capace di logorare nel tempo anche i rapporti professionali.
Da un lato le leggerezze, l’arroganza od anche il solo mero errore dell’ente o del soggetto elevato la suo rango possono creare, senza valido motivo, il problema; dall’altro il contribuente che, ignaro delle trappole e della complessità del sistema, è convinto di avere sempre ragione e nel mezzo il professionista perennemente alla ricerca di una soluzione che, tuttavia, non sempre è alla sua portata.
Una soluzione presuppone il costante dialogo e trasparenza nei ranghi istituzionali possibile solo se chi agisce può contare su canali concretamente attivi; quando tali canali non sono trasparenti o comunque non funzionano la via legale diventa l’unica alternativa.
La soluzione legale, al riguardo, può effettuare vari percorsi.
Un primo percorso è quello dell’instaurazione di un contenzioso che, in assenza di trasparenza delle ragioni del blocco del DURC, trova non pochi ostacoli.
Un secondo percorso è quello della diffida ad adempiere un dovere d’ufficio salvo poi trovare sufficienti ragioni per procedere in via penale se sussistono i presupposti per la violazione dell’art.lo 328 c.p.
Un terzo percorso è quello dell’immediata citazione per danni possibile soprattutto quando la sospensione del DURC è stata attivata in violazione delle norme di legge e nel periodo interessato si sono verificate interruzione di rapporti o, ad esempio, un contratto di appalto non ha potuto essere stipulato.
L’ipotesi del risarcimento
Tralasciando l’ingiusta erosione del rapporto di fiducia (con i professionisti che hanno seguito con professionalità l’azienda – aspetto questo che merita pure adeguati spunti di riflessione), analizziamo ora, “bandolo della matassa” a parte, una cosa importante e cioè l’ipotesi del risarcimento dei danni che può attivare il datore di lavoro nei confronti dell’ente.
L’azione risarcitoria, quando certe situazioni si ripetono ovvero quando l’azienda capisce che l’ingiustificato comportamento dell’ente sta creando un problema capace di affondare definitivamente un’impresa, può diventare meritevole in un momento preciso anziché in un altro. Nel momento in cui l’azienda agisce tutto, probabilmente, cambia. Il fronte delle responsabilità investe l’operato della manina invisibile dalla quale tutti coloro che non hanno responsabilità prendono le dovute distanze.
L’azione risarcitoria può anche non essere immediata; questa è più efficace quando viene costruita nel tempo raccogliendo una ad una tutte le prove, mano a mano che i fatti si verificano attraverso disguidi dei quai si matura certezza della assoluta e inequivocabile responsabilità. La raccolta delle prove deve essere finalizzata sia alla dimostrazione di chi è la responsabilità della serie di fatti che hanno comportato perdite di rapporti o di chances, sia in ordine alla ricostruzione dell’entità dei danni che l’azienda ha subito (esempio appalti non andati a buon fine per mancanza temporanea di DURC e simili).
Una volta raccolto materiale sufficiente l’azienda potrà decidere, entro i termini di prescrizione, il momento più opportuno per attivarsi con la relativa iniziativa meritevole di tutela in ordine all’ingiustizia subita .
Ovviamente l’azione risarcitoria può non essere conveniente quando la probabile esiguità degli importi una causa in cui si parla di soli interessi legali ovvero quando l’imprenditore teme ingiustificabili ritorsioni.
Diventa meritevole, invece, di fronte a reiterate interruzioni di DURC, una azione risarcitoria quando fatti illeciti hanno causato oltre alla perdita di chances anche la lesione di immagine dell’impresa soprattutto quando un’azienda ritiene che, di fronte a continue esposizioni alla violazione dei suoi diritti, non abbia più nulla da perdere.
E’ da considerare inoltre l’effetto deterrente che un risarcimento può comportare nei confronti di funzionari che reiterano comportamenti lesivi dei diritti del contribuente per le ripercussioni che la stessa può provocare per azioni di rivalsa da parte della Corte dei Conti.
Più saranno le iniziative risarcitorie e più veloce sarà il processo di normalizzazione dei servizi da parte degli enti certamente incentivati a normalizzare i loro sistemi in modo da evitare ingiustificate sospensioni nei pagamenti alle aziende quando la regolarità della posizione contributiva è possibile ai sensi dell’art.lo 4 del D,M, 30 gennaio 2015, in tempo reale (es. debito contributivo di esigua entità, giudizio di merito in corso, posizioni contributive già chiarite in passato e casi simili).

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