Maggiori tutele per i musicisti e lavoratori dello spettacolo sono state recentemente introdotte per una categoria che più di altre è geneticamente instabile per quanto riguarda i rapporti di lavoro e l’attività in genere.
Delle procedure di assunzione e gestione del personale legate ai musicisti ed ai lavoratori dello spettacolo ci eravamo già occupati in passato con una specifica ed articolata trattazione che con il presente articolo vogliamo completare.
Se si escludono i vari direttori d’orchestra o dipendenti di alcune reti televisive o teatri, la maggior parte delle persone occupate nell’arte dell’intrattenimento non hanno certezze e vivono giorno dopo giorno un precariato cronico.
Quali interventi sono stati fatti in aiuto dei lavoratori dello spettacolo?
In loro aiuto ora si muove la Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 24 luglio 2021 (Suppl. Ordinario n. 25) con la quale è stata pubblicata la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
Con l’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge n. 73/2021, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di regime pensionistico per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) attuate attraverso la modifica delle precedenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Il decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, al Titolo VII “Cultura” all’articolo 66, rubricato “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, comma 17, modifica il precedente decreto legislativo n. 182/1997, a decorrere dal 1° luglio 2021, relativamente ai contributi utili ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni in favore delle categorie di lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 182/1997 (c.d. Gruppo A).
Il suo comma 17, con la lettera a), n. 1), modifica le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182/1997 e, con il n. 2) della medesima lettera a), le integra inserendo i commi 15-ter e 15-quater all’articolo 1 dello stesso decreto legislativo.
Lo stesso articolo, con la lettera b), n. 1), modifica anche il contenuto dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997 e inserisce, con il n. 2) della medesima lettera b), il comma 2-bis, lettere a) e b), e il comma 2-ter all’articolo 2 dello stesso decreto legislativo.
Quale è il nuovo scenario per i lavoratori dello spettacolo?
Lavoratori dello spettacolo – I commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 182/1997, ci chiariscono che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sussiste l’obbligo assicurativo al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento alle “attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate”,
nonché alle “attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo e di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo”.
Al riguardo l’INPS ha emanato due circolari che sono la 155/2021 e la circolare n. 163/2021 per affrontare anche il problema relativo alla portata innovativa della introduzione delle nuove fattispecie di attività che determinano l’obbligo assicurativo verso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, da riferire a tutte le categorie professionali di cui ai Gruppi A, B e C dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 182/1997 tenendo presente che la disciplina del dettaglio relativa all’ambito applicativo oggettivo e soggettivo della norma è oggetto proprio della circolare 155/2021.
Il comma 17 dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021, alla lettera c) modifica quanto era stato precedentemente stabilito, in tema di prestazioni, dall’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 182/1997 ed il successivo comma 18 ha previsto che le modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
Premettendo che le lettere a) e b) del comma 19 del medesimo articolo 66, prevedono una programmazione quinquennale di adeguamento delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo da assicurare alla gestione ex Enpals – da effettuarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il Ministro della Cultura e il Ministro con delega per lo sport – i primo adeguamento è previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore.
Musicisti e lavoratori dello spettacolo – i contributi utili
L’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2021, attraverso la modifica dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997 il termine precedentemente stabilito in “120 contributi” con le parole “90 contributi”.
Di particolare interesse appare il fatto che ora concorre, ai fini contributivi, anche la contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, come individuate dal comma 2-bis, lettere a) e b), del novellato articolo 2 del decreto legislativo n. 182/1997, laddove detta attività sia svolta a tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato Gruppo A, come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005, recante “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, istituito presso l’Enpals”.
Secondo il comma 17 dell’articolo 66, alla lettera c), “Ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”.
Lavoratori dello spettacolo – cosa dice l’INPS riguardo alle prestazioni pensionistiche –
Si precisa che le prestazioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, riguardano i trattamenti di pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti (art. 6), nonché la pensione di anzianità privilegiata (art. 9).
Pertanto, le nuove disposizioni di cui al comma 17, lettere b) e c), della norma in commento, in favore delle categorie di lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, con inquadramento nel Gruppo A, si applicano ai trattamenti di pensione di vecchiaia, di invalidità (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, assegno ordinario privilegiato di invalidità, pensione privilegiata diinabilità) e ai superstiti. In ragione di ciò, a decorrere dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il tipo di prestazione richiesta.
Le medesime disposizioni si applicano ai trattamenti di pensione anticipata (pensione di anzianità privilegiata di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 1420/1971) decorrenti dal 1° agosto 2021. A far data dal 1° luglio 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.
Ai fini dell’accesso alle citate prestazioni, pertanto, l’anzianità assicurativa e contributiva, utile ai fini della maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, si intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3 (60 contributi giornalieri), devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell’ambito del Gruppo A.
La restante contribuzione necessaria per la maturazione dell’annualità contributiva minima richiesta utile a pensione (ossia 1/3, corrispondente a 30 contributi giornalieri), potrà riferirsi anche alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al Fondo oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico del Fondo, rispettivamente in applicazione dell’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971 e dell’articolo 4-ter del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al citato comma 17, lettera c), in relazione all’individuazione dei 2/3 di contribuzione riferita ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e del restante 1/3, rileva tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021.
Restano esclusi dalla disposizione prevista dalla lettera c) del citato comma 17 dell’articolo 66 gli iscritti al FPLS appartenenti al Gruppo Ballo – ballerini e tersicorei (cod. qualifica 092) – per i quali l’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 182/1997 ha stabilito che la contribuzione utile ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualità di ballerino/tersicoreo (20 anni di assicurazione e di contribuzione nel Fondo) deve essere complessivamente riferita ad esclusiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica.
In proposito si ricorda che, relativamente alla figura professionale del coreografo, a seguito della emanazione del decreto legislativo n. 182/1997, che ha previsto la distinzione in gruppi dei lavoratori dello spettacolo ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e prestazioni, tale figura è stata, da parte dell’ex Enpals, formalmente ed espressamente ricondotta a quella del ballerino/tersicoreo con conseguente applicazione del medesimo regime previdenziale (cfr. la circolare n. 3/1998, nell’ambito della quale, sulla base dell’individuazione in gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al FPLS di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 10 novembre 1997, i coreografi e assistenti coreografi sono stati annoverati nel Gruppo Ballo insieme ai ballerini e tersicorei, nonché l’Allegato n. 3 alla circolare n. 83/2016 e il messaggio n. 1593/2016).
Conseguentemente, resta esclusa dalla disposizione prevista dalla lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 in commento, anche la figura professionale del coreografo (cod. qualifica 091).
È altresì esclusa dalla disposizione di cui alla lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 in esame, la pensione di invalidità specifica, disciplinata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 182/1997 per specifiche categorie di lavoratori espressamente individuate dalla legge, i cui requisiti contributivi richiesti sono pari a “almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione”; la contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento della prestazione.
Ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i ballerini/tersicorei e di invalidità specifica si applicano, invece, le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera b), del decreto-legge n. 73/2021, che, come già precisato, modificano l’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, riducendo l’annualità contributiva minima richiesta per il diritto a pensione da 120 a 90 contributi giornalieri. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2021, ai predetti trattamenti di pensione, con decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.
Si ricorda che l’articolo 66, comma 18, del decreto-legge n. 73/2021 ha disposto l’applicazione delle modificazioni al decreto legislativo n. 182/1997 a decorrere dal 1° luglio 2021. Pertanto, le prestazioni pensionistiche liquidate a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, decorrenti dalla data del 1° agosto 2021, dovranno essere definite alla luce delle nuove disposizioni.
Diversamente, i requisiti pensionistici maturati alla data del 30 giugno 2021 consentiranno agli iscritti al FPLS di accedere alle prestazioni in applicazione della previgente normativa.
Per quanto precisato si sottolinea che i requisiti numerici contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, essendo personalizzati, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997, dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021.
Musicisti e lavoratori dello spettacolo – cosa dice l’INPS riguardo alla contribuzione utile attribuita d’ufficio –
Al riguardo l’INPS si è espressa, con le sue circolari, come segue.
A norma dell’articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182/1997, ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel FPLS, è accreditato d’ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.
Ciò premesso, il comma 17, lettera a), n. 1), dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021 in esame, ha modificato le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 15, sostituendo le parole “60 contributi” ovunque ricorrano con le parole “45 contributi” e le parole “120 contributi” con le parole “90 contributi”.
La disposizione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 182/1997 è inoltre integrata, dopo l’intervento del comma 17, lettera a), n. 2), del decreto-legge n. 73/2021, con il contenuto dei commi 15-ter e 15-quater.
Il comma 15-ter prevede: “Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d’ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino aconcorrenza del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a)”.
Esempio limite: 1 contributo effettivo e retribuzione nel FPLS superiore a 4 volte TM = 89 contributi d’ufficio.
L’accredito riguarda i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° agosto 2021; i contributi d’ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni e le anzianità contributive interessate sono quelle maturate dal 1° luglio 2021.
Cosa sostiene l’INPS per il c.d. Gruppo Attori?
Il comma 15-quater del novellato articolo 1 del decreto legislativo n. 182/1997 stabilisce: “Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a)”.
In tal caso, la giornata contributiva sarà riferita al Gruppo Attori esclusivamente per la categoria individuata con il codice “022” (attori cinematografici e audiovisivi) per la quale dovrà essere accreditata, al momento della liquidazione della prestazione, una giornata aggiuntiva, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), sopra citato, utile ai soli fini del diritto.
Il riepilogo effettuato dall’INPS per fare, per quanto possibile, un pò di chiarezza normativa
Come già illustrato nella circolare n. 83/2016 (parte 1, paragrafi da 1.1 a 1.1.4), l’anzianità contributiva dei lavoratori dello spettacolo è espressa in giornate, considerando l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno.
A seguito dell’evoluzione della disciplina nel corso del tempo, le annualità di contribuzione utili al perfezionamento dei requisiti a pensione in favore degli iscritti al FPLS sono mutate.
Fino al 31 dicembre 1992 il requisito dell’annualità di contribuzione veniva perfezionato con un numero di contributi giornalieri pari a:
-
60 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo (categorie dal n. 1 al n. 14 di cui all’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952);
-
180 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo (categorie dal n. 15 al n. 22 di cui all’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952).
A decorrere dal 1° gennaio 1993, la riforma introdotta con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha modificato il requisito dell’annualità di contribuzione in:
-
120 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo;
-
260 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo.A decorrere dal 1° agosto 1997, a seguito delle significative modificazioni introdotte al regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo dal decreto legislativo n. 182/1997, che inquadra i lavoratori assicurati sulla base della natura del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato distinguendoli in tre gruppi, il requisito dell’annualità di contribuzione è così individuato:
- 120 giorni per coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (Gruppo A);
- 260 giorni per coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto a (Gruppo B);
- 312 giorni per coloro che prestano attività a tempo indeterminato (Gruppo C).
Come verrà accertato dall’INPS il requisito dell’annualità di contribuzione?
c’è da dire che ai fini dell’accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, l’INPS precisa che:
- per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1992, il requisito dell’annualità di contribuzione, per le categorie di lavoratori artistiche e tecniche appartenenti al previgente Gruppo 1, deve intendersi perfezionato al raggiungimento di 60 contributi giornalieri;
- per le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e fino al 30 giugno 2021, invece, il requisito dell’annualità di contribuzione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, che ne ha disposto l’elevazione, e successivamente ai sensi dall’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997 va commisurato a 120 contributi giornalieri;
- per le anzianità contributive maturate dal 1° luglio 2021, il requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, deve intendersi perfezionato con 90 contributi giornalieri (dei quali 2/3 per attività prestata nel campo dello spettacolo) in applicazione dell’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n. 73/2021.
Per quanto esplicitato, quindi, i requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 sino al 30 giugno 2021 e a partire dal 1° luglio 2021.
Resta fermo che i contributi giornalieri che dovessero risultare eccedenti le annualità richieste nei vari periodi, ai fini delle prestazioni a carico del FPLS, sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l’annualità relativa al gruppo che sia risultato prevalente tra A, B o C nell’arco della carriera assicurativa.
Alcuni esempi di calcolo l’INPS li riporta nel suo c.d. Allegato 1.
Quale è quindi il nuovo scenario relativo ai musicisti ed ai lavoratori dello spettacolo?
L’attività del musicista o del lavoratore dello spettacolo con questa normativa fa veramente un passo avanti nell’ambito delle tutela previdenziali.
Questo significa che è necessario cominciare ad abbandonare quelle prestazioni che si svolgono al nero o che non sono attuate con le tutele di legge.
Tuttavia si devono anche rilevare anche in questo ambito eccessi di formalità che richiedono ulteriori semplificazioni del sistema di rilevo contributivo.

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