La consulenza del lavoro vista ai fini degli obblighi sul regolamento europeo della privacy GDPR e le sue differenti posizioni rispetto ai CENTRI DI ELABORAZIONE DEI DATI
La LEGGE N. 12 DEL 1979 disciplina e stabilisce che la consulenza del lavoro è attività che richiede una specifica abilitazione professionale.
Ne consegue la necessità di delimitare, seppure semplificandone al massimo i concetti, il confine tra elaborazione dei dati ed attività libero professionale richiamando, al riguardo, la pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) sentenza n. 103 del 16 gennaio 2015.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine alla possibilità di affidare un appalto per l’elaborazione delle buste di paga chiarendo che i CED possono svolgere attività di calcolo e stampa, ma non sconfinare nell’adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive normative, ne, tantomeno, assolvere agli adempimenti del datore di lavoro.
E’ proprio quest’ultima attività, quella dell’assolvimento degli adempimenti del datore di lavoro, che sembra dare una svolta interpretativa a quello che, sulla base degli accordi, potrebbe essere, in materia di Regolamento della Privacy (GDPR), la chiave per interpretare l’affidamento della consulenza del lavoro come rientrante nella figura tipizzante il Responsabile del Trattamento (art.lo 4, comma 1 punto 8) o nella fattispecie del Titolare del Trattamento (art.lo 4 comma 1 punto 7) dei dati.
Qualche ipotesi è possibile farla facendo riferimento all’art.lo 1 della legge n. 12/79 che disciplina proprio la professione del consulente del lavoro.
Tale norma stabilisce che al consulente del lavoro possono essere affidati tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti (adempimenti che possono essere affidati anche a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali).
Si deve pertanto chiarire che questo studio propende per considerare rientrante nell’attività del “Responsabile del trattamento dei dati” quella della semplice elaborazione dei dati spesso fornita dai CED (Centri di Elaborazione dei Dati) e nell’attività del “Titolare del Trattamento dei dati” quella tipica del consulente del Lavoro nel caso in cui svolga tutta un’altra serie di attività in totale e piena autonomia professionale.
Infatti, a norma del predetto art.lo 4 comma 1 punto 7, il Titolare del Trattamento dei Dati è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali. …”, mentre il Responsabile del Trattamento dei Dati è semplicemente il soggetto che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento.
E’ infatti da escludere, a parere di questo studio, che la figura del Consulente del Lavoro possa essere ridotta a quella di mero esecutore materiale di altro soggetto che determina finalità e mezzi del trattamento dei dati essendo la sua funzione una attività ad autonomia variabile come nel caso di scelta degli inquadramenti, delle corrispondenze giuridiche e dell’assistenza e difesa del contribuente di fronte alle autorità.
Chiarito tutto quanto sopra appare evidente che gli scenari richiedono una ulteriore valutazione della base giuridica dei rapporti tra soggetti datoriali e professionali ed i loro rispettivi riflessi sui diritti dei soggetti tutelati alla luce delle modalità con cui, di fatto, i rapporti si sviluppano.
Infatti, sarà proprio il riscontro delle effettive modalità di svolgimento dei rapporti che consentirà di poter stabilire il confine tra contitolarità e responsabilità nel trattamento dei dati.
Nel sito è possibile rinvenire il fac simile di un contratto per l’affidamento dell’incarico al Responsabile del Trattamento dei dati Personali secondo il Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy.

- CER – Comunità Energetica Rinnovabile: a chi davvero conviene? - 2 Giugno 2023
- EMENS o CIG rifiutata per mancanza di un dato. E’ lecito? - 29 Maggio 2023
- CER- Chi può costituirle e con quali benefici? - 12 Aprile 2023