Le ordinanze ingiunzione che l’INPS sta inviando ai contribuenti riguardano l’autore del fatto e non la società od il datore di lavoro in generale. Il datore di lavoro viene solo coinvolto a titolo di solidarietà nell’obbligazione.
Va precisato che la sanzione riguarda solo chi in passato non è riuscito a versare le ritenute a carico dei propri dipendenti anche solo per una mensilità e per importi comunque inferiori ad € 10.000,00 /anno.
Gli invii massicci di queste ordinanze ingiunzione hanno suscitato non poche perplessità in ordine al ritardo con cui stanno pervenendo al punto anche da far considerare la possibilità, in alcuni limitati casi, di vantare l’intervenuta prescrizione; ma così non sempre è. Quindi occorre analizzare a fondo gli atti notificati per capirne l’origine e quindi poter cogliere gli aspetti che poi ci porteranno a demolire la loro invasività economica ed anche la loro potenziale capacità di creare futuri problemi di DURC .
Quali problemi può comportare il diverso numero dell’Ordinanza Ingiunzione?
Nel caso in cui uno dei due soggetti (obbligato principale ed in solido) raggiunti dall’addebito provveda al pagamento, per esempio la società datore di lavoro al tempo dei fatti, ci si chiede come potrà fare l’ente della riscossione a riconoscere gli effetti liberatori di quel pagamento anche nei confronti dell’autore del fatto o viceversa.
La questiona abbraccia certamente ragioni di tipo contabile per quanto riguarda il computo dei debiti iscritti a ruolo e non soddisfatti dai contribuenti, ma non solo.
Esiste anche una secondo possibilità e cioè che il debitore principale (destinatario del provvedimento quale autore del fatto) provveda a fare opposizione e ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione.
Orbene in questo caso come potrà poi l’obbligato in solido (che per esempio non ha partecipato al giudizio) far valere davanti all’ente di riscossione le ragioni di una sentenza che riporta l’annullamento di un’ordinanza ingiunzione che ha una numerazione non corrispondente a quella annullata?
Obbligazione principale e solidale hanno lo stesso destino?
Il rilievo della diversa numerazione consiste nell’osservazione dei numerosi casi di ordinanza ingiunzione INPS relative alle ritenute non versate che ci sono capitati in mano ed a seguito dei quali non abbiamo potuto non notare un aspetto che ci ha stupito.
Dall’esame delle posizioni aziendali e personali è emerso che la medesima sanzione notificata all’ex amministratore (autore del fatto) ed poi anche alla società o datore di lavoro in genere, sono identificate con numerazione diversa.
E’ documentalmente rilevabile che ogni ordinanza arriva sia all’amministratore (od ex amministratore) che alla società o datore di lavoro; ma è altresì riscontrabile che ciascun provvedimento pur avendo il medesimo contenuto è identificato con numerazione diversa. Un provvedimento viene notificato a titolo diretto (autore del fatto) ed un altro a titolo di solidarietà (datore di lavoro o società).
“L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; …” (Art.lo 1292 codice civile).
L’articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, trattando delle sanzioni amministrative, si occupa della disciplina dei casi di solidarietà stabilendo che:
“….. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.”.
Come sappiamo l’ordinanza ingiunzione genera un ruolo esattoriale e costituisce un titolo esecutivo per effetto del quale colui che ha ricevuto il provvedimento se non paga sarà oggetto di esecuzione (blocco dei conti corrente, procedure di recupero del credito ecc…).
Come si accede alla prescrizione?
La prescrizione non viene applicata d’ufficio ed è opportuno valutare l’utilità (se ce ne sono i presupposti) di un giudizio che la accerta.
La prescrizione infatti se non la applica l’ufficio deve essere eccepita nelle forme di legge. Tuttavia nelle vicende sopra considerate raramente questo rilievo da solo è sufficiente a fare ottenere l’annullamento del provvedimento.
C’è da precisare che sotto il profilo contributivo se le notifiche citate negli atti hanno interrotto la prescrizione la questione è sempre da approfondire; tuttavia sotto il profilo sanzionatorio i termini a disposizione (soli 30 giorni) non consentono sempre di riuscire ad approfondire tale aspetto e comunque la questione potrebbe anche essere irrilevante ai fini della sanzione di cui stiamo trattando.
In ogni caso occorre capire se e fino a che punto le vicende di due atti che dovrebbero avere il medesimo destino effettivamente fruiscono delle peculiarità legali che li caratterizzano.
Le nostre considerazioni e i rimedi
La questione della diversa numerazione così sfuggente a prima vista e comunque apparentemente di poco conto fa sorgere invece tutta una serie di perplessità sulle quali sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell’INPS.
Occorre non trascurare questi aspetti in quanto gli importi di ciascuna ordinanza ingiunzione oscillano normalmente tra il 18 ed i 39.000 € con un potenziale danno, per il contribuente che non ha modo e tempo utile per chiarire, che può indebitarlo oltre misura rispetto a quanto pagato o dovuto; se dovuto.
Il nostro suggerimento è quindi quello di analizzare sempre l’intero contesto delle notifiche senza trascurare nessun effetto che ciascun particolare porta con sé per procedere senza ritardo a tutti i rimedi che la legge consente.
Il ricorso al giudice, ad oggi, è l’unico rimedio che, se depositato entro e non oltre 30 giorni, consente di annullare tutta la sanzione, ma le ragioni devono essere verificate insieme per poter capire se ci sono margini.
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