L’omesso versamento delle ritenute ha costituito una delle voci più floride delle iscrizioni a ruolo che l’INPS ha fatto a carico dei datori di lavoro che negli anni non hanno avuto la capacità di comprendere la gravità delle sanzioni e di provvedere al pagamento di somme, spesso banali, sulle quali l’INPS ha, anno per anno, caricato di sanzioni amministrative.
Che ci fossero nel sistema sanzionatorio delle anomalie lo avevamo già segnalato tanto che è stato necessario intervenire sotto il profilo normativo.
La recente modifica del D.L. 48/2023 in materia di ritenute previdenziali.
che sono state ora modificate dall’art.lo 23 del D.L. n. 48 del 2023 già convertito in legge.
“Art. 23 Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali
1. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualita’ oggetto di violazione.”
Tutti si stanno dando un gran da fare a divulgare successi di riduzione di sanzioni e con una norma del genere si gioca facile al ribasso, ma quasi assenti sono le voci della disastrosa modalità con la quale si sono andate a colpire le fasce più deboli dell’imprenditoria.
Ma cosa stava avvenendo?
Molti ex legali rappresentanti di aziende e società, dopo anni ed anni che non operavano più e che, spesso, a causa di cessazione dalla carica, non hanno più neppure in mano i documenti per poter verificare quanto loro contestato e richiesto, si sono ritrovati a dover fronteggiare, con soli 30 giorni di tempo -tanto è il termine per fare opposizione all’ordinanza di ingiunzione dell’INPS -, una ricostruzione documentale spesso quasi impossibile.
Tanti hanno rinunciato a fare ricorso e si sono fatti sommergere dai debiti erariali. Qualcuno per poche centinaia di euro si è visto travolgere da iscrizioni a ruolo di qualche centinaia di migliaia di euro di cui ora risulta debitore nei confronti dell’INPS per una sanzione spropositata ed ingiustificatamente elevata.
A tutto questo si deve aggiungere un’altra considerazione relativa alla normativa che, a suo tempo, ha depenalizzato la violazione.
L’attuale normativa, infatti, pur mantenendo la fattispecie ferma in punto di principio, ne ha stabilito dei margini di considerazione giuridica considerando una soglia a cadenza annuale.
Chi viola la legge e non supera € 10.000,00 annui di ritenute è soggetto a sanzione amministrativa in luogo del procedimento penale.
Apparentemente un alleggerimento, ma in pratica un disastroso dumping.
Disastroso sia sotto il profilo economico per l’anomalo calcolo in eccesso di rialzo che sotto il profilo della incomprensibile sovrapposizione degli addebiti.
Questo studio ha potuto riscontrare decine e decine di casi in cui la sanzione non solo è stata applicata una volta per ciascun anno, ma anche e soprattutto il fatto che in nessun caso la stessa violazione notificata anche agli obbligati in solido riporta lo stesso numero.
Rimane poi da sviscerare quanto riguarda la tardività della contestazione in quanto la legge fondamentale n. 689/81 delle sanzioni amministrative è ben chiara nel considerare tutti gli aspetti legati alla tempistica ed alle conseguenze del mancato rispetto dei termini da parte di chi agisce.
E’ il Tribunale di Catania che con una sentenza ha specificato i termini della questione condannando anche l’INPS alle spese legali.
Di seguito la sentenza del Tribunale del Lavoro di Catania n. 3106 del 7 luglio 2023
SENTENZA CATANIA LAVORO 3106.2023
- Contributi a percentuale. La Corte di Cassazione afferma che sono da assoggettare a contributo IVS anche i canoni di locazione di altre società del lavoratore autonomo - 21 Settembre 2023
- Fino a che punto i vizi della procedura ispettiva del lavoro possono avere effetti sull’atto esattivo? - 21 Settembre 2023
- D.L.vo 231/2001 – I vantaggi del Modello Organizzativo di impresa - 13 Settembre 2023