Crediti di lavoro e regole della diffida accertativa.


Diffida accertativa dei crediti di lavoro: introdotte alcune regole in occasione dell’ ispezione del lavoro; in parte semplificanti, in parte più penetranti e pesanti.

Sulle incongruenze dell’ispezione del lavoro questo studio si è più volte espresso rilevando una moltitudine di incongruenze e violazione dei diritti.

Leggi di seguito l’approfondimento.

La norma che ha modificato la struttura dell’ispezione del lavoro.

L’art.lo 12 bis del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in vigore dal 15 settembre 2020 ha continuato la rivoluzione dei servizi ispettivi senza, ancora una volta, incidere granché su chi è costantemente vessato dagli eccessi della burocrazia.

Introduzione di meccanismi di silenzio assenso

I provvedimenti amministrativi relativi al lavoro dei minori, al frazionamento dei riposi settimanali ed altri che saranno individuati con successive valutazioni del Direttore dell’Agenzia Unica delle ispezioni sono assistiti da silenzio assenso, intendendosi quindi rilasciati, se l’ufficio non si esprime negativamente nei successivi 15 giorni. Questa è una semplificazione che invece non si rinviene in altri ambiti.

Remotizzazione di procedure e provvedimenti conciliativi o amministrativi

Varie procedure sono state previste da remoto come ad esempio il rilascio di autorizzazioni oppure vertenze e contratti di certificazione dei contratti di lavoro.

Acutizzazione dell’efficacia ispettiva

Le diffide accertative sono diventate esperibili anche nei confronti dei committenti che finora rimanevano esclusi dalla procedura.

Introduzione di nuovi poteri in bianco la cui inosservanza è sanzionata

Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo) –

1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro puo’ adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarita’ rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano gia’ soggette a sanzioni penali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e’ ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutivita’ della disposizione.

3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto”.

Le nuove regole sulla diffida accertativa

La diffida accertativa per crediti patrimoniali adesso risulta così regolamentata:
art.lo 12 comma 1.

Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresi’ applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.

il comma 2

stabilisce che Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro puo’ promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutivita’ della diffida ed e’ deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.

Il successivo comma 3

prevede che Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo.

Nuova ispezione del lavoro: considerazioni finali

Si deve rilevare, con estremo rammarico, che alcune norme, previste a tutela del datore di lavoro, non vengono osservate. E’ il caso di segnalare l’assoluta e costante inosservanza dell’art.lo 12 dello statuto del contribuente.

Ad un incremento di potere deve corrispondere sempre un limite ed una modalità.

Spesso nella legislazione limiti e modalità non sono rinvenibili, tuttavia, anche quando lo sono, le regole vengono disattese proprio da chi dovrebbe applicarle.

Pertanto molti dei provvedimenti assunti dagli ispettori sono perfettamente in linea con le esigenze economiche e sociali, molti verbali, tuttavia, appaiono non solo fuori luogo sotto il profilo logico, ma hanno contenuti illegittimi che derivano proprio dall’inosservanza di tale normativa.

Per la consulenza sulle questioni sopra esposte si invita al solo contatto per appuntamento.

Avv. Vito Tirrito e Staff