La procedura di nulla osta flussi, il c.d. “decreto flussi” per l’assunzione dello straniero, è regolato da specifiche norme.
In particolare la normativa cui fare riferimento sono gli art.li 30-bis del DPR 31 agosto 1999, comma 8 e l’art.lo 24 del T.U. sull’immigrazione comma 12.
L’art.lo 30 bis DPR 31 agosto 1999, n. 394 prevede che “lo sportello unico, fermo quanto previsto dall’articolo 30-quinquies, procede alla verifica della
- regolarita’, della completezza e dell’idoneita’ della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonche’
- acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e
- la congruita’ del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacita’ economica e
- alle esigenze dell’impresa, anche
- in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Omissis….”
Prevede anche che
- “Nei casi di irregolarita’ sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all’integrazione della documentazione.
In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell’avvenuta regolarizzazione della documentazione”.
Alcune interpretazioni del TAR
Le questioni che possono sorgere sull’interpretazione della capacità economica dell’aspirante datore di lavoro sono molteplici.
In particolare è stato ritenuto che “Ai fini della richiesta di assunzione di lavoratori stranieri, l’art. 30 bis, comma 8, D.P.R. n. 394 del 1999 deve essere interpretato nel senso che, ove il richiedente sia un imprenditore, ai fini della verifica della sua capacità economica non rileva soltanto il risultato netto della gestione economica, ma questo va riguardato unitamente ad altri fattori come il volume d’affari, le commesse ottenute, la complessiva solidità economica ed altri elementi idonei a comprovare che la stessa sia in grado di sostenere gli oneri della futura assunzione (mentre, per il richiedente non imprenditore, è possibile fondarsi unicamente sulla capacità reddituale desumibile da quanto dichiarato annualmente negli appositi modelli fiscali “unico” o “740” e simili)” (T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 19/05/2010, n.1522)- vedasi Giuffré Dejure-.
il t.u. sull’immigrazione
L’articolo 24 T.U. immigrazione tratta la questione al comma 12 stabilendo che:
“Fuori dei casi di cui all’articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato quando:
- a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- b) l’impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica;
- c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione”.
interpretazioni ed interrogativi
La normativa, apparentemente chiara, lascia però aperti molti interrogativi su cosa di intende essere stati oggetto di sanzioni per lavoro irregolare e su cosa si deve intendere il mancato rispetto agli obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili.
In sintesi quello che occorre chiedersi è se basta che il datore di lavoro abbia ricevuto un semplice verbale o invece che il provvedimento sia stato oggetto di accettazione con pagamento della sanzione o che vi sia stato un giudizio definito con condanna passata in giudicato?
Anche l’interpretazione del CCNL da applicare ci porta molto lontano perché chi ha scritto la norma sembra non aver tenuto conto delle peculiarità costituzionali del diritto alla libertà associativa di tipo sindacale ed al fatto che l’unico parametro contrattuale cogente altro non possa essere che il riflesso della comparazione numerica riconducibile all’art.lo 36 della Costituzione.
Sui punti sopra illustrati comunque ogni questione interpretativa sembra essere ancora aperta.

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