Il mancato ritiro di una raccomandata o atto giudiziario è rischioso


ritiro di raccomandataÈ opinione diffusa che il mancato ritiro di atti, cartelle esattoriali, avvisi di addebito o avvisi di accertamento o di raccomandate possa essere una soluzione nel caso in cui chi le riceve abbia da temere azioni a lui sfavorevoli.

Non è così.

Nel caso di lettera raccomandata e di un atto giudiziario le regole sono diverse.

Secondo l’art.lo 1.335 del codice civile “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia“.

In caso di lettera raccomandata

Ne consegue che nel caso di una lettera raccomandata il relativo contenuto si presume conosciuto dal momento del rilascio dell’avviso di giacenza da parte dell’ufficio postale come chiarito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6527 del 24 aprile 2003.

In caso di atti giudiziari

Per quanto riguarda invece gli atti giudiziari la norma è diversa, ma il risultato è molto simile a quello della lettera raccomandata non ritirata.

Infatti l’art.lo 137 del codice di procedura civile prevede una serie di possibilità in base alle quali se vi è irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricezione da parte dell’interessato o delle persone previste secondo codice, viene attivata una procedura di affissione nella casa Comunale con rilascio di avviso sulla porta del destinatario ed invio di una lettera raccomandata di avvenuta affissione.

Decorsi 10 giorni dal deposito in Comune l’atto si da per notificato anche se non è mai stato ritirato.