Il decreto “Cura Italia” ha cercato di rispondere anche alle esigenze dei genitori-lavoratori.
Questo si è reso necessario a fronte della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.
La norma di riferimento è il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il titolo II del decreto è interamente dedicato alle “misure a sostegno del lavoro”.
Per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni, all’art. 23 del Decreto, è previsto un congedo retribuito al 50% per complessivi 15 giorni fruibile da uno o entrambi i genitori, a condizione che nessuno dei due genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che nessuno dei due genitori sia disoccupato o non lavoratore.
Tale misura riguarda non solo i lavoratori dipendenti del settore privato, ma anche i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Il limite di età di 12 anni non vale per i genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto a congedi non retribuiti per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che non vi sia genitore non lavoratore.
In alternativa ai congedi retribuiti, il decreto prevede la possibilità per i genitori di fruire di voucher di baby setting entro una soglia massima di 600 euro, aumentata a 1000 euro per il bonus baby sitting da riconoscere a medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati nella lotta all’emergenza COVID-19.
Inoltre, viene aumentata di ulteriori complessive 12 giornate (da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020) la durata dei permessi retribuiti ex art. 33 l. n. 104/1992 per i lavoratori con figli gravemente disabili di età non superiore a 12 anni.
In merito poi alle assenze per motivi strettamente legati al contagio da COVID-19, l’art. 26 equipara alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
I giorni trascorsi in quarantena non sono computati nel periodo di comporto.
L’art. 27 del Decreto prevede, poi, che ai liberi professionisti titolari di partita iva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.
Il successivo art. 28 estende tale indennità anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
L’indennità una tantum di 600 euro – per il solo di mese di marzo – è riconosciuta anche ailavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termaliche hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto “cura Italia” e che non siano titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Sempre per il solo mese di marzo 2020 l’indennità viene riconosciuta, altresì, agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30 del Decreto).
Infine, si segnala che il Decreto “cura Italia”, all’art. 34, ha stabilito che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Sono altresì sospesi per il medesimo periodo i termini di prescrizione.
Sono inoltre sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Avv. Matto PENNATI

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