Locazione: gli aiuti per il COVID-19


Si fanno sempre più pressanti le richieste di sgravio dei costi che le aziende devono continuare a sostenere nonostante la sospensione forzata della loro attività.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, cosiddetto “CURA ITALIA”, il governo ha introdotto una serie di misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito gli effetti negativi delle restrizioni adottate per il contenimento del contagio da COVID-19.

Tra queste, ce n’è una rivolta a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa ai quali è stato riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (NEGOZI E BOTTEGHE).

Ma chi, come, e quando può portare in compensazione il credito di imposta previsto dal decreto legge in esame?

Sicuramente chi sta conducendo, con contratto di locazione regolarmente registrato e in vigore a marzo 2020, un fondo commerciale di categoria C/1.

Al momento non viene specificato come dovrebbe comportarsi chi stia conducendo più immobili di diversa categoria: ci stiamo riferendo a chi abbia sottoscritto una locazione avente ad oggetto un negozio di categoria C/1, con annesso magazzino o rimessa censiti separatamente, nella categoria C/2.

In tale ultima eventualità, ove nel contratto di locazione siano specificati due diversi canoni, uno per l’unità catastale di categoria C/1, l’altro per quella di categoria C/2, per la prima potrà essere goduto il bonus previsto, per la seconda no.

Il problema potrebbe, invece crearsi se nel contratto, sia stato previsto un canone unico per entrambe le unità immobiliari condotte.

La soluzione potrebbe essere quella di imputare il canone a ciascuna di queste, in proporzione alla rispettiva rendita catastale e calcolare il bonus solo sulla frazione di canone imputato al fondo di categoria C/1.

La norma, al secondo comma, stabilisce poi che il credito d’imposta non si applica ai conduttori che esercitano attività di prima necessità, che il DPCM 11 marzo 2020 ha lasciato libere di restare aperte.

Il Governo ha previsto tale eccezione per l’ovvio motivo che questi conduttori hanno continuato e continuano la propria attività e quindi, con ogni probabilità e dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il danno minore in questa fase di emergenza.

Altro aspetto interessante da approfondire riguarda lo stato dei pagamenti del canone. Ci si interroga se possa usufruire del bonus anche chi non ha provveduto a pagare il canone di marzo.

In fase di richiesta, potrebbe anche non essere necessario essere in regola con i pagamenti, poiché la detrazione è esercitata attraverso la compilazione di un F24 in cui non è prevista una sezione dove indicare se si è proceduto o meno al pagamento.

Quindi, potenzialmente anche i conduttori morosi potrebbero accedere alla compensazione. Tuttavia, i problemi potrebbero porsi in una fase successiva ove l’agenzia delle entrate dovesse eseguire eventuali controlli.

Bene, nel caso in cui fossero riscontrare delle compensazioni non giustificate dal pagamento effettivo del canone, potrebbero aprirsi procedimenti di recupero delle somme portate in compensazione, se non addirittura sanzionatori.

Veniamo alla modalità pratica di compensazione.

La norma, con una formulazione un po’ criptica e forse accessibile ai soli addetti ai lavori stabilisce che il credito “può esclusivamente essere portato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Tale articolo di legge, stabilisce che i contribuenti debbano eseguire i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ma attenzione, qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto, dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è scartato.

Anche se sarà molto improbabile che le compensazioni previste dal DL 18/2020, possano superare la soglia massima consentita, si consiglia comunque di prestare particolare cautela, che dovrà essere tanto maggiore quanto più altro sarà il canone di locazione, a che la somma da portare in compensazione non sia superiore al predetto limite massimo.

Quanto alle tempistiche, si fa presente che la risoluzione 13/E/2020, pubblicata il 20 marzo 2020 dalla Agenzia delle Entrate, che ha introdotto il codice tributo 6914denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, da utilizzare “a decorrere dal 25 marzo 2020”.

Questa la normativa che comunque è in continuo aggiornamento e che potrebbe riproporre il medesimo bonus anche per il mese di aprile, laddove l’emergenza sanitaria dovesse protrarsi oltre.

Al di là dei tecnicismi, è importante evidenziare che la procedura di compensazione attivata dal Governo, rappresenta comunque una interessante opportunità per tutte le attività commerciali che siano state costrette a chiudere i propri locali perché, di fatto, crea almeno un minimo di liquidità nelle casse delle stesse.

Avv. Andrea Turelli