L’INPS deve provare che il socio srl lavora in azienda


L’iscrizione del socio di srl come IVS commercianti è possibile solo se lavora effettivamente presso l’azienda e l’INPS lo prova.

Ci eravamo già ampiamente occupati delle particolari situazioni che riguardano l’attività del socio di srl che a vario modo si è inserito nel tessuto aziendale.

La questione è molto articolata e sul punto avevano preso posizione soprattutto sulla possibilità che possa considerarsi o meno anche dipendente.

Ora sta tornando in auge un vecchio argomento tanto caro alla Corte, quanto al legislatore, che in passato ci aveva messo del suo stravolgendo con una interpretazione retroattiva e comunque abbastanza discutibile quanto con anni di fatica la Corte era riuscita a ricostruire.

Socio srl inps: cosa ha detto recentemente la Corte di Cassazione

Con una recentissima pronuncia (Ordinanza n. 1759 del 2021) la Corte di Cassazione si è espressa sulla contemporanea iscrizione alla gestione commercianti ed alla gestione separata del socio di srl.

Secondo i giudici di legittimità

“il comma 208 dell’ articolo 1 I. 662/96 non ha introdotto
alcun principio di alternatività tra l’iscrizione alla gestione commercianti e
l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/95 e
che, sotto Il profilo logico-sistematico, le contemporanee iscrizioni presso le due
gestioni si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo,
come. amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in
qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione
commercianti, sì che non può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che
il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240 del 13/02/2010, avevano ritenuto che,
nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore al socio
amministratore di s.r.l. si applicasse l’obbligo di iscrizione in un’unica gestione,
identificata in quella relativa all’attività prevalente, la cui identificazione era
onere dell’INPS provare. La soluzione a suo tempo accolta dalla Corte si fondava
su una esegesi essenzialmente letterale dell’art. 1, comma 208, legge n. 662 del
1996.

E’, tuttavia, successivamente intervenuto il legislatore che, con norma
interpretativa, l’ari. 12, comma 11, del di. n. 78 del 2010, convertito nella legge
n. 122 del 2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è
prevista l’iscrizione alla gestione separata, la regola dell’unicità dell’iscrizione,
che resta possibile (e presso la gestione dell’attività prevalente) solo per le
attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani
e dai coltivatori diretti.
Le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute sulla questione (di particolare
importanza) relativa all’iscrizione assicurativa del socio amministratore di società
a responsabilità limitata dopo le S.U. n. 3240 del 2010 e la novella interpretativa
di cui all’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122
del 2010.

Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076 dell’8 agosto 2011, hanno
riconosciuto all’intervento del legislatore la natura di norma effettivamente di
interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica
difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di
diritto: ” In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di
commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente
all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista
l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all’art. 2, comma 26, legge
, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro
dell’attività prevalente, quale prevista dall’art. 1, comma 208, legge n. 662 del
1996″. “L’art. 12, comma 11, del di. n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 – che prevede che l’art. 1, comma
208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per
le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per
l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione
dell’art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art.
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – costituisce norma dichiaratamente
ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della
disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale,. lesiva del principio
del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU – quanto al mutamento delle “regole
del gioco” nel corso del processo – trattandosi di legittimo esercizio della funzione
legislativa garantita dall’art. 70 Cost.”.

Le interpretazioni successive alla norma del 2010 e la doppia contribuzione applicata per legge

(Della doppia contribuzione e della gestione separata abbiamo già illustrato la posizione di questo studio in separati articoli)

“La soluzione adottata è stata successivamente confermata nell’orientamento
recepito in numerose pronunce di questa Corte secondo cui : “In caso di
esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, artigiani o
coltivatori diretti, contemporaneo all’esercizio di attività autonoma per la quale
è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge
n. 335 del 1995, ai sensi dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996,
autenticamente interpretato dall’art. 12, comma 11, del di. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la “fictio iuris” dell’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a
responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro
autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia
contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e
presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa”.
Tale soluzione ha trovato l’avallo anche della Corte costituzionale che, con la
sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma
di interpretazione autentica in riferimento agli articoli 3, 24, comma primo, 102,
111 comma secondo, e 117, comma primo Cost., in relazione all’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.”

Il principio dell’attività prevalente non si applica al caso IVS Commercianti – Gestione separata

Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla
disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e
dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.
12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo,
soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio
di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé
comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS,
non è regolato dal principio dell’attività prevalente”. Si tratta di attività distinte
e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta
l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio
(dell’art. 1, comma 208, cit.) dell’unificazione della posizione previdenziale in
un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attività “prevalente”.

Il riferimento alla Corte d’Appello ed il fatto che l’INPS non può presumere l’attività di amministratore, ma la deve provare.

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato che “il facere che
avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e
distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di
supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un
dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore.”

La rilevanza dell’attività materiale ai fini dell’iscrivibilità IVS commercianti

La sentenza impugnata ha, dunque, affermato lo svolgimento da parte … della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione-diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, e tale decisione non è stato validamente infirmata dalla parte ricorrente e dal mezzo d’impugnazione
articolato.

Né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla
realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale
nell’azienda.

La condanna dell’INPS

II ricorso quindi è stato rigettato con condanna dell’Inps a pagare le spese processuali.

Per preventivi su posizioni richiedenti difese e pareri legali contattare lo studio legale Tirrito .


 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.