Può capitare che il datore di lavoro riceva un atto di pignoramento presso terzi con il quale viene pignorato lo stipendio di un suo dipendente.
In questo caso il datore di lavoro, dopo aver verificato la correttezza dell’atto (anche con l’ausilio di un professionista) è tenuto ad inviare UNA COMUNICAZIONE, a mezzo racc. a/r o via PEC, al creditore.
Pignoramento stipendio: la comunicazione
La comunicazione è prevista ai sensi dall’art.lo 547 del Codice di Procedura Civile e nella stessa devono essere indicate le somme di cui la ditta è debitrice nei confronti del dipendente pignorato.
Deve anche comunicare se vi sono su dette somme precedenti pignoramenti, sequestri, e/o cessioni.
Pignoramento Tfr
In ordine al TFR (trattamento di fine rapporto) si precisa che lo stesso, diversamente dallo stipendio (pignorabile, ai sensi dell’art.lo 545 del Codice di Procedura Civile, fino al limite massimo di 1/5 del suo ammontare netto mensile), è pignorabile per intero.
Tuttavia lo stesso rappresenta un credito esigibile da parte del lavoratore solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che tale trattamento dovrà essere corrisposto al terzo creditore che ha proceduto al pignoramento solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Quindi se il rapporto, al ricevimento dell’atto di pignoramento, è già cessato e la ditta non ha ancora corrisposto il TFR al dipendente pignorato, lo stesso dovrà essere accantonato e poi corrisposto (nel suo ammontare netto) al terzo creditore, una volta che quest’ultimo avrà provveduto a comunicare al datore l’assegnazione di dette somme come disposta dal Giudice dell’Esecuzione.
Laddove, invece, il pignoramento sia avvenuto in costanza di rapporto il TFR non potrà essere ancora corrisposto al terzo creditore, ma il datore di lavoro è comunque tenuto ad accantonarlo in favore di questo ultimo e ciò anche nelle ipotesi in cui l’eventuale TFR sia destinato a fondi complementari. Inoltre, nessun anticipo sul TFR potrà più essere concesso al lavoratore pignorato.
Alla luce del fatto che il TFR potrà essere corrisposto al terzo solo alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad informare il terzo creditore dell’eventuale licenziamento o delle eventuali dimissioni del lavoratore pignorato.
Infine, sempre nel caso in cui il pignoramento sia avvenuto in costanza di rapporto, è sempre preferibile che il datore di lavoro specifichi, nella comunicazione da rendere al terzo, la quota di TFR maturato sino a quel momento dal lavoratore pignorato.
Un ultimo e breve inciso lo merita, alla luce di recentissimi ed importanti interventi della Suprema Corte di Cassazione, l’ipotesi in cui vengano pignorati i compensi spettanti agli amministratori e ai consiglieri di amministrazione di una società di capitali. Sul punto la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 1545 del 20/01/2017, ha affermato che tali spettanze sono pignorabili per intero, non operando per le stesse il limite di 1/5 (di cui all’art.lo 545 del Codice di Procedura Civile) , e ciò perché trattasi di compensi derivanti da un rapporto estraneo sia alla subordinazione sia alla c.d. parasubordinazione.
Ciò detto, al fine di agevolare e dare un supporto concreto a quelle realtà imprenditoriali medio-piccole, meno abituate a problematiche di questo tipo, si pubblica qui di seguito un fac simile della comunicazione ex art.lo 547 del Codice di Procedura Civile che il datore di lavoro è tenuto a rendere al terzo creditore. Trattasi di un modello meramente indicativo e avente carattere generale, che dovrà, dunque, essere riadattato alle specificità del singolo caso concreto.
SE IL RAPPORTO DI LAVORO SI E’ INTERROTTO?
Un caso divenuto particolarmente frequente è quello in cui il rapporto di lavoro si interrompe e si ripristina. E’ il caso che si verifica sia per successivi contratti a termine sia per successiva interruzione del rapporto e di una nuova assunzione.
Se il rapporto precedente si è esaurito non sembra vi possano essere ragioni per conservare la precedente posizione pignoratizia. Al riguardo un interessante articolo è stato pubblicato dal movimento Forense di Salerno consultabile con il link articolo Avv. Paola MAZZEI.
Fax Simile: modello pignoramento stipendio, dichiarazione terzo pignorato.
Pignoramento stipendio fac simile da compilare e spedire.
FAC SIMILE Comunicazione del terzo datore di lavoro ex art.lo 547 c.p.c.
CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 1545-2017
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