Licenziamento illegittimo si paga al lordo: il Giudice da ragione al datore di lavoro


La causa tentata dalla lavoratrice che, dopo avere ottenuto sentenza di condanna del datore di lavoro per illegittimità del licenziamento aveva ricevuto la busta paga con indicate le detrazioni, si è rivolta alla magistratura per chiedere le tasse versate dal datore di lavoro rivendicando la spettanza lorda e non quella netta.

la diatriba del lordo e del netto da anni impegna giuristi e professionisti della tassazione e delle paghe tanto che in passato ci eravamo già occupati delle questioni più eclatanti.

Oggi, dopo anni di discussioni, si ripresenta l’ennesima questione che, però, ha degli aspetti particolari che riteniamo doveroso illustrarvi senza nulla aggiungere rispetto a quanto ha scritto in sentenza il Giudice del Lavoro di Massa.

Il Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, in data 5 febbraio 2021, ha così deciso.

Parte ricorrente lamenta che la corresponsione dell’importo netto di euro 3.537,72 non è corretta, avendo diritto di ottenere la corresponsione del maggiore importo, lordo, di € 4.594,44, oltre interessi dalla sentenza al saldo, senza alcuna trattenuta fiscale, essendo l’obbligazione fiscale un rapporto obbligatorio diretto del lavoratore con l’Agenzia delle Entrate, trattandosi di retribuzioni arretrate; che è il lavoratore a dovere “gestire” il suo rapporto fiscale con l’Agenzia delle Entrate, potendo godere di detrazioni e/o di oneri deducibili.

E’ pacifico che la sentenza abbia liquidato importi lordi.

Così come non è contestato che la ricorrente abbia ricevuto gli importi liquidati in sentenza e che l’ex datore di lavoro abbia versato all’erario le somme ritenute per effetto dell’applicazione della tassazione separata.
L’art. 6, comma 2 dpr n. 917/1986 dispone: I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
In base al combinato disposto dell’art. 23, I comma e II comma lett. a) DPR n. 600/1973 (che rimanda all’art. 48 Tuir, oggi art. 51 Tuir), il datore di lavoro è obbligato ad operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa fiscale, in qualità di sostituto d’imposta, all’atto del pagamento, tra l’altro, di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo erogati nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
In base all’art. 23, I comma e II comma lett. e) DPR n. 600/1973 il datore di lavoro è egualmente obbligato ad applicare le ritenute fiscali sulle somme di cui all’art. 16, comma 1, lettera a ), del citato testo unico con i criteri di cui all’art. 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2- bis , terzo periodo, dello stesso testo unico e S.M.I. e cioè, tra l’altro, sulle somme percepite dal lavoratore in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, anche se a titolo risarcitorio, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

L’art. 17, lett. a) del TUIR (D.P.R. 917/1986) e SMI dispone: “L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.”
Pertanto tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità risarcitorie che trovano titolo nella risoluzione del rapporto determinata da licenziamento illegittimo, costituiscono redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d’acconto.
Gli importi vengono tassati, come il Tfr, in quanto il rapporto di lavoro è cessato, tramite trattenuta alla fonte operata direttamente dall’azienda.

Quindi pare che la società resistente abbia operato correttamente.

Peraltro è da rilevare che si tratta di un’autoliquidazione provvisoria (l’aliquota da applicare corrisponde alla metà del reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto), soggetta a rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente credito o debito in capo al contribuente.

In buona sostanza non pare che il lavoratore abbia interesse a contestare il versamento fatto, in sua vece, dall’ex datore di lavoro, perché non perde nulla, dovendo l’AdE restituire quanto eventualmente versato in eccedenza dal sostituto d’imposta.
Con riguardo alla possibilità di usufruire di detrazioni e/o di oneri deducibili, il lavoratore potrà sempre presentare la dichiarazione dei redditi, anche se non tenuto per legge a farlo, facendo valere i predetti benefici ed andando così a credito d’imposta.

Vedasi testo sentenza sul licenziamento illegittimo

sentenza Trib Massa 5.2.21