Il licenziamento è sempre un rischio per il datore di lavoro e la formazione obbligatoria ora è entrata entra nei tribunali anche in riferimento a questo aspetto. La decisione che ne scaturisce diventa interessante essendo la formazione in materia di sicurezza un elemento talmente importante e vitale per l’azienda ed i valori che la prevenzione rappresenta al punto da poter arrivare a giustificare anche un licenziamento.
Ma veniamo al nostro caso quando si tratta di formazione lavoro e formazione azienda.
Anche in questo caso il valore sicurezza, messo a confronto con il valore occupazione, ha dato questo è il risultato.
La Corte di Cassazione, nella recente e dettagliata sentenza numero 20259/2023 – il cui testo integrale si trova allegato alla fine di questo articolo [N.d.R.] – ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore part-time che si era ripetutamente rifiutato di partecipare a un corso obbligatorio di sicurezza sul lavoro in quanto questo avrebbe dovuto svolgersi in orario supplementare rispetto a quello parziale previsto nel contratto di lavoro.
I giudici, nell’esaminare il caso, hanno accertato che la formazione sulla sicurezza era effettivamente obbligatoria e che il numero di ore supplementari richieste rientrava nei limiti previsti per il lavoratore. Inoltre, il lavoratore non aveva fornito alcuna giustificazione valida per il suo rifiuto.
Di conseguenza, la Corte Suprema ha stabilito che la situazione in questione costituiva un giustificato motivo oggettivo per il licenziamento, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 604/1966 che infatti recita:
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Con rimando poi al D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i giudici hanno sottolineato che per “orario di lavoro” si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro”.
In questo “periodo” possono quindi rientrare anche quelle attività di formazione fondamentali per la “sicurezza” e la “salute” dei lavoratori ed essenziali per svolgere tutte le mansioni presenti nell’azienda.
Per i giudici appare quindi poco ragionevole una visione inflessibile dell’orario di lavoro, come quella sostenuta dal dipendente, di qui la decisione di considerare legittimo il suo licenziamento.
Cass.-20259-del-2023-rifiuto-formazione-sicurezza-orario-supplementare-licenziamento