Uno dei problemi più rilevanti in ambito marittimo è l’orario di lavoro e il riposo dei lavoratori.
La questione poco si pone per quanto riguarda le grandi navi sulle quali è possibile effettuare una turnazione mentre per quanto riguarda le piccole entità di navigazione l’avvicendamento delle funzioni dipende dal numero degli addetti a bordo.
La questione non è di poco conto in quanto il prolungamento dell’orario normale di lavoro nelle piccole unità navali potrebbe diventare la normalità e quindi diventare ragione di rivendicazione salariale da parte dei lavoratori marittimi.
Ovviamente la questione richiede sempre che il lavoratore provi la durata delle sue prestazioni attraverso documenti e testimoni.
Mentre per il personale dei servizi di bordo la prova della durata delle prestazioni viene di solito fornita attraverso le testimonianze, per quanto riguarda la figura del comandante basta vedere i registri di bordo ed i percorsi di navigazione per dimostrare che l’orario effettuato ha superato certe tempistiche.
L’orario normale di lavoro sulle navi:
– è di otto ore giornaliere con le seguenti possibili
deroghe:
- un limite massimo di ore di lavoro pari a 14 su un periodi di 24 ore o alternativamente 72 ore su un arco di 7 giorni (vedasi anche art.lo 11 della legge 271/99).
- Esiste poi un numero minimo di ore di riposo pari a 10 ore su un periodo di 24 ore e 77 ore su un periodo di 7 giorni.
- Nel caso in cui il riposo di 10 ore sia diviso in due intervalli, uno deve essere di almeno sei ore consecutive e l’intervallo fra i due periodi consecutivi di riposo non deve essere superiore a 14 ore.
- Sono possibili deroghe facendo riferimento a specifici riposi compensativi.
Nelle navi mercantili
deve essere presente il c.d. registro delle ore di lavoro ai sensi dell’art.lo 4 del decreto legislativo 108/2005 vidimato dall’autorità marittima, sottoscritto dalle parti e, a cadenza almeno biennale, presentato alla medesima autorità.
In base al successivo articolo 5 l’armatore è tenuto a definire tutte le misure per la corretta organizzazione del lavoro, ma è il comandante a dover adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione delle attività in materia di orario di lavoro, riposi e ferie. Per quanto riguarda il diporto di tipo commerciale si può fare riferimento al CCNL del 1 luglio 2015 il quale all’art.lo 7 stabilisce 8 ore di lavoro giornaliero come ordinario con la previsione del diritto, a favore del marittimo, di chiedere un giorno di riposo compensativo in caso di attività domenicale, sabato e festivi.
Ovviamente le previsioni di cui sopra possono essere derogate in caso di emergenza.
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