Marittimi e Licenziamento


Il licenziamento dei lavoratori marittimi, dopo la pronuncia della corte costituzionale, non e’ ppoi così diverso da quello dei lavoratori ordinari.
Con il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 61 continua il logoramento delle peculiarità dei rapporti di lavoro in ambito marittimo. Il licenziamento in ambito marittimo ha sempre risentito delle peculiarità del settore e della internazionalizzazione del sistema navigazione e imbarchi.
licenziamento marittimiIn questo senso nell’interpretazione del codice della navigazione si è sempre dovuto tenere conto sia delle priorità per la sicurezza dei trasporti su acqua che della sicurezza del diporto.

Priorità che, essendo normalmente in gioco la sicurezza delle imbarcazioni, delle navi e degli equipaggi, non consentono crisi di comunicazione nei rapporti sia all’interno degli equipaggi che tra equipaggi e direzione delle attività.
Le varie tematiche assumono una loro peculiare variabilità specifica a seconda che si tratti di attività mercantili piuttosto che di attività da diporto di tipo commerciale (es. noleggio) ovvero attività di tipo meramente privato o familiare.

Licenziamento marittimi: Corte Costituzionale del 1991

Nel 1991 la Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 ha dichiarato l’illegittimità dell’art.lo 916 del codice della navigazione che conferiva la facoltà di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro da parte dell’esercente l’attività marittima (armatore).

Si sono succeduti alcuni contratti collettivi che hanno consolidato questo orientamento restrittivo.
Dopo il contratto collettivo del 30 giugno 1992 (che sembrava essersi dimenticato del problema licenziamenti), a partire dal contratto collettivo del 17 luglio 2007 e successivi rinnovi fino al contratto collettivo del 1 luglio 2015 (vedasi l’art.lo 24), si è previsto che la risoluzione del rapporto di lavoro deve sempre essere supportata o da giusta causa o da giustificato motivo.
Evidentemente si sta evolvendo la valutazione giuridica sia delle problematiche legate alla possibile concorrenza internazionale delle bandiere, sia delle problematiche legate alla priorità di direzione e sicurezza delle imbarcazioni e delle navi.

Sul punto non si può non considerare come la giurisprudenza si sia subito adeguata all’originario orientamento della Corte Costituzionale tant’è che è stato più volte rimarcato come anche l’art.lo 18 della legge 300/70 debba essere applicato anche al settore della nautica (Cass. Civ.le Sez. Lavoro n. 10279 del 2018).

Marittimi  – Lo stato attuale delle regole nei rapporti di lavoro.

Allo stato attuale, per quanto riguarda i licenziamenti individuali, porta a ritenere una sostanziale equiparazione delle regole destinate a disciplinare le cessazioni dei rapporti di lavoro del settore marittimo rispetto a quello ordinario, fatte salve le ipotesi di cui all’art.lo 343 del codice della navigazione.

MRITTIMI  – Questi i casi in cui si può licenziare:
  1. in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;
  2. in caso di perdita della nazionalità della nave;
  3. in caso di vendita giudiziale della nave;
  4. in caso di morte dell’arruolato;
  5. quando l’arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
  6. quando l’arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per servizio della nave;
  7. in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell’arruolato;
  8. in caso di revoca da parte dell’esercente la potestà dei genitori o la tutela del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
  9. quando l’arruolato deve essere sbarcato per ordine dell’autorità;
  10. quando l’arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.

Considerando che al momento non ci risulta esserci alcun contratto collettivo che disciplina specificamente solo i rapporti di lavoro nell’ambito di tipo privato (ciò in quanto i contratti collettivi di cui sopra riguardano soltanto o la navigazione mercantile o il diporto commerciale) è ragionevole esprimere una critica ritenendo sostenibile una certa affinità del diporto di tipo personale-familiare con la tipologia del lavoro domestico.

Si dovrebbe ritenere applicabile ai casi di diporto privato/personale/familiare  quanto previsto per il rapporto di tipo domestico che consente il licenziamento ad nutum senza alcuna formalità.

Tuttavia al riguardo non si è rinvenuta giurisprudenza significativa.

dimissioni DEI MARITTIMI del diporto:

Sull’altro fronte, quello delle dimissioni, rimane tutt’ora espressamente diversificata la disciplina delle dimissioni del lavoratore come chiarito anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 12 del 4 marzo 2016.

Con tale circolare (punto 1.2 lettera d) il Ministero ha ribadito che, eccetto le varie incombenze previste dal codice della navigazione, non occorrono le formalità tipiche delle dimissioni ordinarie.

Licenziamento dei marittimi italiani: la Direttiva Europea

Il progressivo processo di uniformazione delle varie e diversificate discipline nazionali è rilevabile anche dalla più recente direttiva UE 2015 / 1794 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 a seguito delle cui previsioni è stato pubblicato il Decreto in vigore dal 7 giugno 2018.
Con questo provvedimento di fatto sono state allargate le similitudini tra settore ordinario e quello marittimo dato che le procedure di licenziamento collettivo sono state estese anche agli equipaggi di una nave marittima.

In allegato il Decreto Ministeriale n. 61 del 18 maggio 2018 entrato in vigore in data 7 giugno 2018.

DM 18 maggio 2018 n. 61

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