L’arruolamento del marittimo sulle navi ha delle regole particolari. Regole che sono richieste dal codice della navigazione per garantire la sicurezza e tutte le funzionalità di navigazione e di bordo.
Lavoratori marittimi: le regole del contratto di arruolamento e la gerarchia di bordo delle navi marittime
La gerarchia dei componenti dell’equipaggio marittimo è la seguente:
1) comandante;
2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
5) gli altri ufficiali;
6) nostromo, maestro di macchina;
7) gli altri sottufficiali;
8) i comuni.
Contratto di Arruolamento del marittimo: obbligo di visita medica
L’arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell’equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti (tra cui il r.D.l: 14-12-1933 n. 1773 e la legge 28 ottobre 1962 n. 1602, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l’idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
Quali sono i vari tipi di contratto di arruolamento?
Il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
Come può essere stabilita la retribuzione spettante all’arruolato?
a) in una somma fissa per l’intera durata del viaggio;
b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;
d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti;
Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all’eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Quale può essere la durata massima di un contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi?
Il contratto di lavoro marittimo a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato.
Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell’uno e dell’altro tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.
L’arruolamento può essere concordato sia per nave determinata che per più navi dello stesso armatore.
Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.
Tuttavia l’arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all’armatore o su più di esse successivamente.
Codice della navigazione approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Per quanto riguarda il personale marittimo successivi interventi sono stati effettuati con il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 61 in attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio.
L’obbligo assicurativo dei lavoratori marittimi
Il lavoratore marittimo ha diritto ad uno speciale inquadramento presso l’INPS del quale ci occupiamo a parte.

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